Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66232
DDL5614-0002
Progetto di legge Camera n. 5614 - testo presentato - (DDL13-5614)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5614. TESTIPDL
...C5614.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5614 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - E' noto che il bosco è fattore
  imprescindibile per l'equilibrio ambientale, per la
  produttività dei terreni agricoli viciniori, per la qualità
  della vita della popolazione.  La presente proposta di legge ha
  lo scopo di promuovere il rilancio dell'economia forestale e,
  contestualmente, una più efficace tutela del bosco,
  segnatamente potenziando l'azione di lotta contro gli incendi
  boschivi con l'aumento delle risorse umane a disposizione del
  Corpo forestale dello Stato.
     Il fenomeno degli incendi boschivi ha provocato negli
  ultimi venti anni, e continua a provocare, enormi danni che
  non sono solo di natura economica, a causa della distruzione
  di materiale legnoso, ma anche di natura ambientale,
  biosferica e paesaggistica, senza contare, in taluni casi, la
  perdita di vite umane.  Tale distruttivo fenomeno non interessa
  il nostro Paese nel solo periodo estivo ma in tutto l'arco
  dell'anno.  Osservando la serie storica degli incendi dal 1978
  al 1998 si rileva che la superficie media percorsa dal fuoco è
  stata di 130 mila ettari l'anno (di cui 55 mila ettari
  boscati).
     Come dimostrano le statistiche, la recrudescenza del
  fenomeno e l'allarme sociale che ne deriva sono
  prevalentemente concentrati nei mesi che vanno da giugno a
  settembre, ma è altresì vero che, soprattutto in ambiente
  alpino, nei mesi invernali e primaverili si registrano
  numerosi incendi.  In pratica, dando comunque per acquisito che
  quasi il 100 per cento degli incendi è dovuto a comportamenti
 
                               Pag. 2
 
  dolosi o colposi, il fuoco si sviluppa in ogni periodo
  dell'anno, in relazione agli andamenti climatici ed alla
  presenza di materiale combustibile secco.
     L'aumento del combustibile (materiale secco e pertanto
  facilmente incendiabile), non asportato dal proprietario del
  bosco (disinteressato a gestire e conservare il proprio
  patrimonio forestale, attesa la scarsa redditività dei
  soprassuoli forestali), è spesso alla base della rapida ed
  estesa diffusione del fuoco, la cui azione devastatrice, se
  non controllata, rischia, alla lunga, di produrre una
  catastrofe ecologica.
     Nell'ottica di un potenziamento del contrasto al fenomeno
  degli incendi boschivi, si inserisce la proposta di
  incrementare l'attuale organico del Corpo forestale dello
  Stato con personale ausiliario.
     Il Corpo forestale dello Stato è forza di Polizia dello
  Stato, specializzata in materia agroforestale, che svolge i
  seguenti compiti:
         a)  controlli derivanti dalla normativa comunitaria
  in materia agroforestale;
         b)  tutela della sicurezza alimentare del
  consumatore; prevenzione e repressione delle frodi e delle
  sofisticazioni dei prodotti alimentari, agroalimentari e di
  uso agrario;
         c)  sorveglianza dello spazio rurale (agricolo e
  forestale) e dei territori ricadenti nei parchi nazionali;
         d)  lotta aerea contro gli incendi boschivi;
         e)  sistema telematico di informazione per le aree
  montane;
         f)  concorso nelle attività di protezione civile e
  servizio Meteomont;
         g)  redazione dell'inventario forestale nazionale e
  rilevazione dello stato fitosanitario delle foreste;
         h)  concorso nelle attività di sicurezza pubblica e
  di polizia giudiziaria, con particolare riferimento alle aree
  rurali e forestali;
         i)  monitoraggio del territorio e delle sue
  trasformazioni, del dissesto idrogeologico, dello stato di
  conservazione delle opere di sistemazione
  idraulico-forestale;
         l)  gestione delle riserve statali.
     Il personale del Corpo forestale dello Stato fa fronte ai
  compiti menzionati nonostante la scarsezza di mezzi e
  l'insufficienza di organico; pertanto l'impiego di mille
  giovani l'anno darebbe un forte contributo all'operatività del
  Corpo forestale dello Stato nella lotta agli incendi boschivi,
  nonché nelle altre azioni di tutela ambientale e di protezione
  civile.
     E' da considerare, inoltre, la facoltà riconosciuta alle
  altre Forze di polizia ad ordinamento civile di arruolare
  ausiliari fra i giovani soggetti agli obblighi di leva.  Il
  Corpo forestale dello Stato è l'unica forza di Polizia che non
  ha la possibilità - e non se ne comprende la ragione - di
  arruolare i giovani in servizio di leva; tale facoltà è
  riconosciuta dalla legge all'Arma dei carabinieri, alla
  Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo
  di polizia penitenziaria, ma non al Corpo forestale dello
  Stato.  Anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha tale
  possibilità.  L'introduzione della norma, oltre a configurarsi
  come atto di giustizia nei riguardi del Corpo forestale dello
  Stato (che in tale modo verrebbe, anche sotto questo profilo,
  equiparato a tutti gli altri Corpi di polizia) consentirà di
  dare riscontro positivo alla domanda sempre più diffusa che
  proviene dal mondo giovanile di impegnarsi nella difesa del
  patrimonio naturalistico della nazione.
     La normativa proposta consentirebbe, inoltre, di fornire
  adeguate conoscenze operative in campo ambientale e della
  protezione civile a giovani motivati, i quali,
  presumibilmente, sarebbero disponibili ad operare come
  volontari una volta terminato il servizio di leva.
     Quanto all'onere economico complessivo per
  l'organizzazione del servizio di leva nel Corpo forestale
  dello Stato, quantificato in lire 125 miliardi, si deve
 
                               Pag. 3
 
  considerare il grave danno derivante alla collettività
  nazionale dagli incendi boschivi, stimato approssimativamente
  in lire 2.500 miliardi, costituito in massima parte da perdita
  di esternabilità positive oltre che dal danno diretto per la
  perdita del materiale legnoso bruciato e per la spesa
  necessaria alla lotta antincendio.
     L'articolo 1 della presente proposta di legge autorizza il
  Corpo forestale dello Stato a reclutare annualmente un massimo
  di mille ausiliari fra i giovani soggetti agli obblighi di
  leva.
     L'articolo 2 prescrive che gli agenti ausiliari siano
  impiegati prevalentemente nel servizio antincendio boschivo ed
  in tutte le attività di emergenza ambientale.
     L'articolo 3 detta norme per la formazione professionale e
  l'addestramento del personale ausiliario.
     L'articolo 4 prevede la possibilità di richiamare in
  servizio gli agenti ausiliari congedati per un periodo
  continuativo non superiore a tre mesi.
     L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria della
  legge.
 
DATA=990127 FASCID=DDL13-5614 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5614 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0003 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=561400 00 FASCIDC=13DDL5614 SORTNAV=0561400 000 00000 ZZDDLC5614 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati