| Onorevoli Colleghi! - E' noto che il bosco è fattore
imprescindibile per l'equilibrio ambientale, per la
produttività dei terreni agricoli viciniori, per la qualità
della vita della popolazione. La presente proposta di legge ha
lo scopo di promuovere il rilancio dell'economia forestale e,
contestualmente, una più efficace tutela del bosco,
segnatamente potenziando l'azione di lotta contro gli incendi
boschivi con l'aumento delle risorse umane a disposizione del
Corpo forestale dello Stato.
Il fenomeno degli incendi boschivi ha provocato negli
ultimi venti anni, e continua a provocare, enormi danni che
non sono solo di natura economica, a causa della distruzione
di materiale legnoso, ma anche di natura ambientale,
biosferica e paesaggistica, senza contare, in taluni casi, la
perdita di vite umane. Tale distruttivo fenomeno non interessa
il nostro Paese nel solo periodo estivo ma in tutto l'arco
dell'anno. Osservando la serie storica degli incendi dal 1978
al 1998 si rileva che la superficie media percorsa dal fuoco è
stata di 130 mila ettari l'anno (di cui 55 mila ettari
boscati).
Come dimostrano le statistiche, la recrudescenza del
fenomeno e l'allarme sociale che ne deriva sono
prevalentemente concentrati nei mesi che vanno da giugno a
settembre, ma è altresì vero che, soprattutto in ambiente
alpino, nei mesi invernali e primaverili si registrano
numerosi incendi. In pratica, dando comunque per acquisito che
quasi il 100 per cento degli incendi è dovuto a comportamenti
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dolosi o colposi, il fuoco si sviluppa in ogni periodo
dell'anno, in relazione agli andamenti climatici ed alla
presenza di materiale combustibile secco.
L'aumento del combustibile (materiale secco e pertanto
facilmente incendiabile), non asportato dal proprietario del
bosco (disinteressato a gestire e conservare il proprio
patrimonio forestale, attesa la scarsa redditività dei
soprassuoli forestali), è spesso alla base della rapida ed
estesa diffusione del fuoco, la cui azione devastatrice, se
non controllata, rischia, alla lunga, di produrre una
catastrofe ecologica.
Nell'ottica di un potenziamento del contrasto al fenomeno
degli incendi boschivi, si inserisce la proposta di
incrementare l'attuale organico del Corpo forestale dello
Stato con personale ausiliario.
Il Corpo forestale dello Stato è forza di Polizia dello
Stato, specializzata in materia agroforestale, che svolge i
seguenti compiti:
a) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
in materia agroforestale;
b) tutela della sicurezza alimentare del
consumatore; prevenzione e repressione delle frodi e delle
sofisticazioni dei prodotti alimentari, agroalimentari e di
uso agrario;
c) sorveglianza dello spazio rurale (agricolo e
forestale) e dei territori ricadenti nei parchi nazionali;
d) lotta aerea contro gli incendi boschivi;
e) sistema telematico di informazione per le aree
montane;
f) concorso nelle attività di protezione civile e
servizio Meteomont;
g) redazione dell'inventario forestale nazionale e
rilevazione dello stato fitosanitario delle foreste;
h) concorso nelle attività di sicurezza pubblica e
di polizia giudiziaria, con particolare riferimento alle aree
rurali e forestali;
i) monitoraggio del territorio e delle sue
trasformazioni, del dissesto idrogeologico, dello stato di
conservazione delle opere di sistemazione
idraulico-forestale;
l) gestione delle riserve statali.
Il personale del Corpo forestale dello Stato fa fronte ai
compiti menzionati nonostante la scarsezza di mezzi e
l'insufficienza di organico; pertanto l'impiego di mille
giovani l'anno darebbe un forte contributo all'operatività del
Corpo forestale dello Stato nella lotta agli incendi boschivi,
nonché nelle altre azioni di tutela ambientale e di protezione
civile.
E' da considerare, inoltre, la facoltà riconosciuta alle
altre Forze di polizia ad ordinamento civile di arruolare
ausiliari fra i giovani soggetti agli obblighi di leva. Il
Corpo forestale dello Stato è l'unica forza di Polizia che non
ha la possibilità - e non se ne comprende la ragione - di
arruolare i giovani in servizio di leva; tale facoltà è
riconosciuta dalla legge all'Arma dei carabinieri, alla
Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo
di polizia penitenziaria, ma non al Corpo forestale dello
Stato. Anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha tale
possibilità. L'introduzione della norma, oltre a configurarsi
come atto di giustizia nei riguardi del Corpo forestale dello
Stato (che in tale modo verrebbe, anche sotto questo profilo,
equiparato a tutti gli altri Corpi di polizia) consentirà di
dare riscontro positivo alla domanda sempre più diffusa che
proviene dal mondo giovanile di impegnarsi nella difesa del
patrimonio naturalistico della nazione.
La normativa proposta consentirebbe, inoltre, di fornire
adeguate conoscenze operative in campo ambientale e della
protezione civile a giovani motivati, i quali,
presumibilmente, sarebbero disponibili ad operare come
volontari una volta terminato il servizio di leva.
Quanto all'onere economico complessivo per
l'organizzazione del servizio di leva nel Corpo forestale
dello Stato, quantificato in lire 125 miliardi, si deve
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considerare il grave danno derivante alla collettività
nazionale dagli incendi boschivi, stimato approssimativamente
in lire 2.500 miliardi, costituito in massima parte da perdita
di esternabilità positive oltre che dal danno diretto per la
perdita del materiale legnoso bruciato e per la spesa
necessaria alla lotta antincendio.
L'articolo 1 della presente proposta di legge autorizza il
Corpo forestale dello Stato a reclutare annualmente un massimo
di mille ausiliari fra i giovani soggetti agli obblighi di
leva.
L'articolo 2 prescrive che gli agenti ausiliari siano
impiegati prevalentemente nel servizio antincendio boschivo ed
in tutte le attività di emergenza ambientale.
L'articolo 3 detta norme per la formazione professionale e
l'addestramento del personale ausiliario.
L'articolo 4 prevede la possibilità di richiamare in
servizio gli agenti ausiliari congedati per un periodo
continuativo non superiore a tre mesi.
L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria della
legge.
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