| (Reclutamento del personale ausiliario).
1. Al fine di conseguire il potenziamento dell'azione di
tutela e di salvaguardia del patrimonio forestale,
naturalistico ed ambientale della nazione e per concorrere
nelle attività di protezione civile, il Corpo forestale dello
Stato è autorizzato a reclutare annualmente un contingente di
agenti forestali ausiliari, per un massimo di mille unità,
scelti tra gli iscritti nelle liste di leva di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, che ne facciano domanda e che abbiano
gli stessi requisiti psico-fisici richiesti per la
partecipazione al concorso per allievi agenti forestali.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di
svolgimento della selezione di cui al comma 1 del presente
articolo.
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