| (Compiti del personale ausiliario).
1. Gli agenti forestali ausiliari del Corpo forestale
dello Stato di cui all'articolo 1 sono impiegati
prevalentemente nel servizio antincendio boschivo,
specificamente nel concorso alle operazioni di spegnimento a
terra, ed in tutte le attività di emergenza ambientale e di
pubblico soccorso alle popolazioni colpite da calamità
naturali. Il servizio svolto è equivalente, a tutti gli
effetti, al servizio militare di leva ed ha la stessa durata
prevista per la ferma nell'Esercito.
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