| (Formazione professionale e
addestramento).
1. Gli agenti forestali ausiliari svolgono, presso
strutture del Corpo forestale dello Stato, un periodo di
formazione e di addestramento della durata di due mesi. In
ragione della comprovata elevata esposizione al rischio di
incendi boschivi delle regioni meridionali ed insulari, i
centri di formazione e di addestramento sono individuati ed
allocati nelle regioni meridionali, anche utilizzando
strutture dismesse dal Ministero della difesa e cedute in uso
al Corpo forestale dello Stato, che provvede alla loro
ristrutturazione e adeguamento per renderle funzionali al
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente
legge.
2. Terminato il periodo di formazione e di addestramento,
gli agenti forestali ausiliari assumono la qualifica di agente
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, acquisendo il
diritto all'analogo trattamento economico previsto per gli
agenti ausiliari in servizio nella Polizia di Stato.
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