| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 50 miliardi, da ripartire in ragione
di lire 10 miliardi per l'anno 1999, lire 20 miliardi per
l'anno 2000 e lire 20 miliardi per l'anno 2001, per la
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ristrutturazione e gli adeguamenti funzionali delle caserme, e
in lire 25 miliardi annue per gli anni 2000, 2001 e 2002, per
le spese relative alla formazione professionale e
all'addestramento, alla dotazione di armamento individuale, di
vestiario e di attrezzature, al trattamento economico fisso ed
accessorio del personale ausiliario, si provvede, per gli anni
1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per il 1999, lire 40
miliardi per il 2000 e lire 35 miliardi per il 2001,
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a
lire 5 miliardi per il 2000 e lire 10 miliardi per il 2001,
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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