| 1. Dopo l'articolo 8 dello Statuto della Regione
siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, e convertito dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, di seguito denominato "Statuto della
Regione siciliana", è inserito il seguente:
"Art. 8- bis. Le contemporanee dimissioni della
metà più uno dei Deputati determinano la conclusione
anticipata della legislatura della Assemblea, secondo modalità
che sono determinate con legge adottata dall'Assemblea
regionale, approvata a maggioranza dei due terzi dei Deputati
regionali".
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