| 1. Il primo comma dell'articolo 12 dello Statuto della
Regione siciliana, è sostituito dai seguenti:
"L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a
ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita
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l'iniziativa delle leggi mediante proposta, da parte di almeno
diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni
della Regione, di un progetto di legge redatto in articoli.
L'iniziativa legislativa spetta altresì ad una pluralità di
consigli dei comuni della Sicilia non inferiore a quaranta,
rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione
siciliana.
Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di
presentazione della iniziativa legislativa popolare e dei
consigli comunali e sono determinati i tempi entro cui
l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti di legge di
iniziativa popolare e dei consigli comunali".
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