| Onorevoli Colleghi! -Nel nostro Paese l'elaborazione
giurisprudenziale, utilizzando il binomio delle formualazioni
date negli articoli 9 e 32 della Costituzione, è giunta ad
affermare che la salvaguardia dell'ambiente costituisce uno
dei valori imprescindibili del nostro ordinamento
"insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro
interesse" (Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 1986)
con il conseguente dovere in capo alla pubblica
amministrazione di provvedere alla cura di tale bene e,
corrispettivamente, il diritto del cittadino di rivendicare il
godimento di un ambiente sano, in eguale misura su tutto il
territorio nazionale.
La giurisprudenza, anche costituzionale, ha avuto modo
inoltre di dichiarare che l'ambiente costituisce un bene
autonomo ed unitario. "Il fatto che l'ambiente possa essere
fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa
essere oggetto di varie forme che assicurano la tutela dei
vari profili in cui si estrinseca, non fanno venir meno e non
intaccano la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che
l'ordinamento prende in considerazione" (Corte costituzionale,
sentenza n. 641 del 1987). Ma è anche la presa d'atto di una
consolidata coscienza civile nonchè giurisprudenziale che ha
chiarito come l'ambiente costituisca un bene autonomo ed
unitario, un bene insuscettivo di essere subordinato a
qualsiasi altro interesse.
E' noto come il più delle volte siano protagoniste di
interventi di tutela dell'ambiente, anche in sede giudiziaria,
le associazioni ambientaliste, che a proprie spese e con magri
bilanci sopperiscono alla "latitanza" della pubblica
amministrazione. Da quest'ultima considerazione nasce
l'esigenza di riconoscere anche alle associazioni
ambientaliste l'esenzione dalle spese nei giudizi in materia
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ambientale. La presente proposta di legge mutua quanto già
disposto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, che per
consentire una reale parità di posizioni tra il lavoratore e
il datore di lavoro, disciplina la gratuità del giudizio nel
processo del lavoro per il soggetto economicamente più debole.
Ciò in considerazione del fatto che il lavoro è individuato,
così come l'ambiente, tra i princìpi fondamentali della
Repubblica. Si ritiene, pertanto, che il medesimo processo
logico-giuridico debba e possa essere applicato alle
associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo
13 della legge n. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero
dell'ambiente), consentendo loro di essere esentati dalle
spese nei giudizi in materia ambientale.
Le analogie tra la posizione del lavoratore, quale
portatore di interessi a valenza costituzionale, e le
associazioni ambientaliste è di immediata percezione se si
considera quanto la giurisprudenza ha elaborato in tale
materia. Infatti, i tribunali amministrativi regionali (TAR),
in modo pressochè unanime e costante, hanno affermato che le
associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo
13 della legge n. 349 del 1986, sono legittimate ad agire in
sede giurisdizionale, in materia ambientale, per la tutela di
interessi dell'intera comunità.
Appare pertanto opportuno, così come avviene anche per i
giudizi attinenti cause di lavoro, accordare alle associazioni
ambientaliste l'esenzione dalle spese nei giudizi in materia
ambientale.
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