| 1. Le associazioni ambientaliste individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con
decreto del Ministro dell'ambiente, sono esentate dalle spese
giudiziali, dall'imposta di bollo e di registro, dalle tasse e
dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i
documenti e per i provvedimenti relativi ai processi in
materia ambientale, senza limite di valore o di competenza.
2. Le spese relative ai processi di cui al comma 1 sono
poste a carico dell'erario.
3. Nei giudizi di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, agli enti locali sui quali incidono i beni
oggetto del fatto lesivo si applicano le disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo.
| |