| 1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle
forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la
coordinano con la finanza dello Stato e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di
tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le
spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, particolarmente per
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valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per
legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica".
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