| 1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 130. - Un organo della Regione, costituito nei modi
stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma
decentrata, il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni
e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il
controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli
enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione".
| |