| 1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 132. - Si può con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o
la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di
Pag. 5
abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni che ne
facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati
ad un'altra".
| |