| Onorevoli Deputati! - Il presente provvedimento
legislativo è inteso ad autorizzare la partecipazione italiana
alla missione umanitaria in Kosovo in attuazione degli impegni
internazionali derivanti dall'accordo stipulato il 16 ottobre
1998 tra la Repubblica federale jugoslava e l'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dalla
risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1203 del 24
ottobre 1998, che autorizza l'invio di una missione umanitaria
nella predetta regione.
In relazione a quanto sopra è stato predisposto il
presente decreto-legge, con il quale all'articolo 1 viene
autorizzata, a decorrere dal 1^ gennaio 1999 e fino al 31
dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150
militari alla missione in Kosovo di osservatori dell'OSCE e di
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un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in
appoggio alla missione in Kosovo.
Con l'articolo 2 vengono disciplinati il trattamento
economico aggiuntivo spettante al personale dei due
contingenti di cui all'articolo 1, nonché il trattamento
assicurativo; sono altresì dettate disposizioni relative al
rilascio del passaporto di servizio e all'applicazione nei
riguardi del personale militare del codice penale militare di
pace.
Con l'articolo 3 viene prevista la deroga alle
disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato,
nei casi di necessità ed urgenza, per l'effettuazione da parte
del Ministero della difesa di acquisiti e lavori in economia
senza limiti di spesa connessi alla missione in Macedonia.
Con l'articolo 4 viene disposta la convalida degli atti e
delle attività svolti fino all'entrata in vigore del presente
decreto legge. La predetta disposizione, già utilizzata
nell'articolo 9, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270,
si rende necessaria per dare legittimità agli atti e alle
attività svolti nell'ambito delle missioni di cui all'articolo
1.
Con l'articolo 5 sono definite le clausole finanziarie
correlate alle predette missioni internazionali.
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