| 1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in
aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a
carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di
entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex
Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque
non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione
all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di
missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera
per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e
ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui
all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di
trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge
18 maggio 1982, n. 301.
2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal
comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare
impossibilitato a prestare servizio perché in stato di
prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia
o quale disperso è computato per intero ai fini del
trattamento di pensione e non determina detrazioni di
anzianità.
3. Al personale di cui all'articolo 1 in caso di decesso
per causa di servizio connessa all'espletamento della missione
nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981,
n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si
applicano le norme in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di
decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di
cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con
l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti,
rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal
regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla
legge 5 agosto l927, n. 1835, e successive modificazioni, nei
limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al
personale militare non si applicano le norme di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettera b), della legge
21 novembre 1967, n. 1185.
5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, è
autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da
reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.
6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si
applica il codice penale militare di pace. Foro competente è
il tribunale militare di Roma.
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