| 1. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti
dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è
autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle
disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato,
a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia
senza limiti di spesa ed a cedere in uso mezzi, nonché
gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e
servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni della
NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.
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