| Il Comitato per la legislazione,
premesso che:
appare opportuno pervenire ad una legislazione
organica in materia di missioni internazionali, sia militari
che di pace, che costituisca un quadro normativo di
riferimento certo una volta per tutte, prevedendo altresì il
rinvio alla fonte regolamentare per quanto attiene alla più
dettagliata disciplina dei trattamenti economici e
assicurativi del personale utilizzato;
appare opportuno inoltre riflettere sull'omogeneità
della materia trattata dal provvedimento poiché l'articolo
3- ter riguarda l'immigrazione clandestina albanese,
argomento che solo indirettamente attiene all'oggetto del
decreto;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, sotto il profilo della
chiarezza e della proprietà della formulazione del
testo:
all'articolo 3- septies, comma 1, al fine di
individuare il trattamento assicurativo applicabile sia fatto
diretto riferimento all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del
decreto-legge n. 397 del 1994, anziché all'articolo 2, della
legge n. 439 del 1994, che a sua volta rinvia al testo di cui
sopra;
e con le seguenti osservazioni, sotto il profilo della
chiarezza e della proprietà della formulazione del
testo:
valuti la Commissione l'opportunità di specificare
ulteriormente all'articolo 3- ter il riferimento
normativo applicabile individuato nella legge n. 174 del 1997,
indicandone le singole disposizioni;
consideri inoltre la Commissione l'opportunità di
chiarire al medesimo articolo 3- ter, comma 1, se il
trattamento aggiuntivo debba essere riconosciuto al personale
interessato solo quando è impegnato nelle acque albanesi o
anche quando il personale opera in acque internazionali.
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