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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66280
DDL5618-0010
Relazione Camera n. 5618-A (DDL13-5618-A)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C5618A. TESTIPDL
...C5618A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 10 MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC5618A ZZ13 ZZDC ZZRM
        All'articolo 1, al comma 1, le parole:
  "militari"  sono sostituite dalle seguenti:
  "unità".
      All'articolo 2, al comma 4, le parole:  "secondo comma"
  sono soppresse.
        Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
      "Art. 3- bis.  -  1.  Il termine previsto
  dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo
  alla presenza di un contingente militare delle Forze armate
  italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino
  al 24 giugno 1999.
        2.  Il termine previsto dall'articolo 2 della legge
  3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un
  contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU
  (Multinational Specialized Unit),  è prorogato fino al 24
  giugno 1999.
        3.  Al personale appartenente al contingente di cui
  ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento
  economico previste dal decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 346,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
  428.
        4.  Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti
  dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso
  di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della
  legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad
  acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di
  spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.
        5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la
  partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire
  19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al
  comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
  legge 28 dicembre 1995, n. 549.
        6.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      Art. 3- ter.  -  1.  A decorrere dal 1^ gennaio
  1999 al personale militare impiegato a bordo di unità navali
  ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque
  internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre
  miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione
  clandestina, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1,
  comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è
  attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché
  agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il
  trattamento previsto dal decreto legge 24 aprile 1997, n. 108,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.
 
                              Pag. 11
 
  174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi,
  nel limite massimo di cinque giorni al mese.
      2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, valutato in lire 1.170 milioni annue a decorrere dal
  1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
        3.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      Art. 3- quater. - 1.  Il termine previsto
  dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo
  alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in
  qualità di addestratori, alla missione MAPE  (Multinational
  Advisory Police Element),  è prorogato fino al 24 giugno
  1999.
        2.  Al personale appartenente al contingente di cui
  al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
  economico previste dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998,
  n. 270.
        3.  Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è
  autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale
  del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato.
  In materia di trattamento economico si applicano le
  disposizioni previste dall'articolo 4 della legge 3 agosto
  1998, n. 270.
        4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, valutato in lire 886 milioni per il 1999, si
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        5.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      Art. 3- quinquies. - 1.  Il termine previsto
  dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo
  alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari
  italiani al gruppo di osservatori temporanei alla missione
  TIPH2  (Temporary International Presence in Hebron),  è
  prorogato fino al 24 giugno 1999.
        2.  Al personale appartenente al contingente di cui
  al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
  economico previste dal decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 346,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
  428.
        3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
 
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  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        4.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      Art. 3- sexies. - 1.  Il termine previsto
  dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo
  alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a
  Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in
  Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 24 giugno 1999.
        2.  Al personale appartenente al contingente di cui
  al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
  economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13
  gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
  13 marzo 1998, n. 42.
        3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        4.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      Art. 3- septies. - 1.  Contro i rischi comunque
  connessi all'impiego del personale di cui agli articoli
  3- bis,  3- ter,  3- quater,  3- quinquies  e
  3- sexies  si applicano le disposizioni sul trattamento
  assicurativo previste dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del
  decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3
  agosto 1994, n. 482.
        2.  Al personale di cui agli articoli 3- bis,
  3- ter,  3- quater,  3- quinquies  e
  3- sexies  si applicano le disposizioni previste
  dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n.
  108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
  1997, n. 174".
          All'articolo 4, al comma 1, le parole:  di cui
  all'articolo 1  sono sostituite dalle seguenti:  di cui ai
  precedenti articoli.
          All'articolo 5, al comma 1, le parole:  "ampliando
  le finalità previste dal medesimo articolo"  sono sostituite
  dalle seguenti:  "intendendosi le missioni di pace connesse
  alle finalità di cui al medesimo articolo 48".
 
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