| All'articolo 1, al comma 1, le parole:
"militari" sono sostituite dalle seguenti:
"unità".
All'articolo 2, al comma 4, le parole: "secondo comma"
sono soppresse.
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
"Art. 3- bis. - 1. Il termine previsto
dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo
alla presenza di un contingente militare delle Forze armate
italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino
al 24 giugno 1999.
2. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge
3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un
contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU
(Multinational Specialized Unit), è prorogato fino al 24
giugno 1999.
3. Al personale appartenente al contingente di cui
ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dal decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 346,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
428.
4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti
dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso
di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della
legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di
spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la
partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire
19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al
comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3- ter. - 1. A decorrere dal 1^ gennaio
1999 al personale militare impiegato a bordo di unità navali
ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque
internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre
miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione
clandestina, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è
attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché
agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il
trattamento previsto dal decreto legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.
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174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi,
nel limite massimo di cinque giorni al mese.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 1.170 milioni annue a decorrere dal
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3- quater. - 1. Il termine previsto
dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo
alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in
qualità di addestratori, alla missione MAPE (Multinational
Advisory Police Element), è prorogato fino al 24 giugno
1999.
2. Al personale appartenente al contingente di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998,
n. 270.
3. Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è
autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale
del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato.
In materia di trattamento economico si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 4 della legge 3 agosto
1998, n. 270.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 886 milioni per il 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3- quinquies. - 1. Il termine previsto
dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo
alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari
italiani al gruppo di osservatori temporanei alla missione
TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron), è
prorogato fino al 24 giugno 1999.
2. Al personale appartenente al contingente di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dal decreto-legge 1^ luglio 1996, n. 346,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
428.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
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tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3- sexies. - 1. Il termine previsto
dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo
alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a
Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in
Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 24 giugno 1999.
2. Al personale appartenente al contingente di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13
gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3- septies. - 1. Contro i rischi comunque
connessi all'impiego del personale di cui agli articoli
3- bis, 3- ter, 3- quater, 3- quinquies e
3- sexies si applicano le disposizioni sul trattamento
assicurativo previste dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3
agosto 1994, n. 482.
2. Al personale di cui agli articoli 3- bis,
3- ter, 3- quater, 3- quinquies e
3- sexies si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997, n. 174".
All'articolo 4, al comma 1, le parole: di cui
all'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai
precedenti articoli.
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "ampliando
le finalità previste dal medesimo articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "intendendosi le missioni di pace connesse
alle finalità di cui al medesimo articolo 48".
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