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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66283
DDL5618-0013
Relazione Camera n. 5618-A (DDL13-5618-A)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C5618A. TESTIPDL
...C5618A.
...Decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999. Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace.
Pag. 14 Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5618A ZZ13 ZZDL ZZRM
      1.  Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in
  aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a
  carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di
  entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex
  Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque
  non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione
  all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
  successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di
  missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera
  per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e
  ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui
  all'articolo 1, comma 2.  Si applicano in materia di
  trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge
  18 maggio 1982, n. 301.
      2.  Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal
  comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare
  impossibilitato a prestare servizio perché in stato di
  prigionia o disperso.  Il tempo trascorso in stato di prigionia
  o quale disperso è computato per intero ai fini del
  trattamento di pensione e non determina detrazioni di
  anzianità.
      3.  Al personale di cui all'articolo 1 in caso di decesso
  per causa di servizio connessa all'espletamento della missione
  nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981,
  n. 308.  In caso di invalidità, per la medesima causa, si
  applicano le norme in materia di pensione privilegiata
  ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di
  quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
  dicembre 1973, n. 1092.  I trattamenti previsti per i casi di
  decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di
  cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con
  l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti,
  rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal
  regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla
  legge 5 agosto l927, n. 1835, e successive modificazioni, nei
  limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
      4.  Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al
  personale militare non si applicano le norme di cui
  all'articolo 3, secondo comma, lettera  b),  della legge
  21 novembre 1967, n. 1185.
      5.  Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, è
  autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da
  reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.
      6.  Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si
  applica il codice penale militare di pace.  Foro competente è
  il tribunale militare di Roma.
 
DATA=990218 FASCID=DDL13-5618-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5618 TOTPAG=0015 TOTDOC=0017 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=001 PAGFIN=0014 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=561800A00 FASCIDC=13DDL5618 A SORTNAV=0561800A000 00000 ZZDDLC5618A NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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