| Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il
Governo, per la settima volta, adempie all'obbligo di proporre
al Parlamento l'approvazione di quel particolare ed ormai ben
noto provvedimento legislativo che la legge 9 marzo 1989, n.
86 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
al processo normativo comunitario e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari") ha individuato come lo
strumento più adatto ai fini dell'adeguamento della
legislazione nazionale al diritto comunitario, tenuto conto
della diversità delle materie oggetto delle direttive
comunitarie.
Il disegno di legge in esame è costituito e organizzato
secondo le linee portanti già sperimentate in precedenti leggi
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comunitarie e, conformemente all'articolo 3 della legge n. 86
del 1989, prevede tre forme di produzione normativa:
a) normazione diretta, utilizzata per limitate
correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti,
per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il
Trattato ed il diritto comunitario derivato;
b) conferimento della delega legislativa,
utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli
allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative
organiche complesse;
c) autorizzazione al Governo ad operare con lo
strumento del regolamento, per l'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato C, concernenti materie non riservate
alla legge (delegificazione).
Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta
che il titolo I contiene le disposizioni di carattere generale
relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei
provvedimenti; il titolo II, invece, detta disposizioni
particolari di adempimento diretto e gli eventuali criteri
specifici di delega.
Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi
è regolato dall'articolo 1; la responsabilità dello stesso è
attribuita al Ministro per le politiche comunitarie cui, nel
rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di
operare per assicurare la conformità del provvedimento
all'obbligo comunitario da assolvere.
L'oggetto della delega legislativa, che è annuale, sono le
direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B.
Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto il
procedimento per l'attuazione delle direttive in esso elencate
prevede l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, anche se nella legge 23
agosto 1988, n. 400, sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri (articolo 14, comma 4), la disciplina
generale della delega legislativa prevede l'intervento
consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe
ultrabiennali.
L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti edizioni, i
criteri e principi direttivi di delega di portata generale in
tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni
amministrative, di contenimento della spesa e di politica
sanzionatoria.
L'articolo 3 consente, con riferimento alle direttive
comprese nell'allegato C, l'attuazione con regolamento
autorizzato.
Per quanto riguarda l'articolo 4, esso contempla
l'attuazione in via amministrativa delle direttive comprese
nell'allegato D.
L'articolo 5 conferisce una delega biennale per poter
gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che
costituiscano violazione di precetti comunitari non trasfusi
in leggi nazionali, perché contenuti o in regolamenti CE,
direttamente applicabili, o in direttive attuate con fonti non
primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali. Come è
noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le
sanzioni, in relazione alla forte diversità dei sistemi
nazionali; i regolamenti e le direttive lasciano quindi agli
Stati membri di regolarle e gli Stati membri vi sono obbligati
tenuto conto del fatto che un precetto non munito di sanzione
è privo di effettività.
L'articolo 6 prevede l'autorizzazione all'emanazione di
testi unici compilativi. Si ritiene di riproporla, anche se
non utilizzata fino ad ora, in quanto, come è noto,
nell'ambito dell'obiettivo della semplificazione del sistema
normativo comunitario, una delle tesi sostenute per
conseguirla è quella della razionalizzazione del sistema
attraverso la codificazione a livello comunitario.
Naturalmente, ove si tratti di materie di interesse regionale,
sugli schemi dei provvedimenti sarà sentita la Conferenza
Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
L'articolo 7, oltre ad attuare direttamente la direttiva
97/63/CE, prevede anche una modifica alla legge attuativa
delle direttive in materia di fertilizzanti al fine di
consentire che con decreto del Ministro per le politiche
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agricole possano essere modificate le tolleranze applicabili
ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti.
L'articolo 8, oltre ad apportare alcune correzioni alla
legge 22 maggio 1973, n. 269, necessarie per renderne
comprensibile il testo in relazione alle modifiche apportatevi
dal decreto legislativo emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, (comma 1), intende
apportare chiarimenti circa il periodo massimo di
commercializzazione di un clone (di pioppo) sperimentale.
L'articolo 9 prevede, a tutela della salute pubblica, che,
ai fini dell'autocontrollo prescritto dal decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 155, i controlli analitici dei prodotti
possano essere affidati solo a laboratori esterni inseriti in
un elenco predisposto dalle regioni e che tutti i controlli
analitici da effettuarsi relativamente alle diverse tipologie
di prodotti alimentari siano svolti secondo identiche
modalità.
Gli articoli 10, 11 e 12 recano criteri di delega
specifici per le singole direttive in essi indicate.
Negli allegati al presente disegno di legge non è compresa
la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche in quanto, data la sua complessità, sarà
oggetto di apposito disegno di legge in corso di
predisposizione da parte delle amministrazioni competenti.
Sul provvedimento è stata sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano che, in data 21 gennaio 1999, ha
espresso parere favorevole senza osservazioni.
Il disegno di legge comunitaria 1998, approvato in via
definitiva dalla Camera dei deputati, all'articolo 10, comma
1, sostituendo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo
1989, n. 86, dispone che nell'ambito della relazione al
disegno di legge comunitaria:
"a) si riferisce sullo stato di conformità
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato
delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in
particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e
violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica
italiana;
b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o
da attuare in via amministrativa;
c) si dà partitamente conto delle ragioni
dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa".
Si ritiene opportuno integrare la presente relazione per
adeguarla fin da ora a tale disposizione. Pertanto, in
relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano
in corso, alla data del 31 dicembre 1998:
n. 165 procedure d'infrazione (lettere di contestazione
in mora e pareri motivati), di cui n. 50 per mancato
recepimento di direttive comunitarie (di queste alcune devono
intendersi già sanate in quanto i relativi provvedimenti sono
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Trattasi di direttive comprese nella legge comunitaria
1995-1997, per la maggior parte, e nella legge comunitaria
1998;
n. 19 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia
delle Comunità europee, di cui n. 16 per mancato recepimento
di direttive comunitarie (di questi alcuni devono intendersi
già sanati in quanto i relativi provvedimenti sono in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale);
n. 18 sentenze di condanna, di cui n. 9 per mancata
attuazione di direttive comunitarie (di queste alcune devono
intendersi già sanate in quanto i relativi provvedimenti sono
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Per quanto riguarda la lettera b), si elencano qui
di seguito le direttive da attuare in via amministrativa:
98/37/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento
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delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine;
98/47/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno
1998, recante iscrizione di una sostanza attiva
(azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari;
98/53/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio
1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi
d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di
taluni contaminanti nei prodotti alimentari.
98/54/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio
1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE,
73/46/CEE che abroga la direttiva 75/84/CEE;
98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998,
che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni
minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della
Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o
inquinanti;
98/57/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998,
concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi;
98/62/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre
1998, recante l'adeguamento al progresso tecnico degli
allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
98/64/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre
1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la
determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze
e dell'olaquindox negli alimenti per animali e che modifica la
direttiva 71/393/CEE;
98/65/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre
1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del
Consiglio 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera
esplosiva nelle miniere grisutose;
98/66/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre
1998, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce i
requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso
alimentare;
98/68/CE: direttiva della Commissione, del 10 settembre
1998, che stabilisce il modello di documento di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del
Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli,
all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali
provenienti da paesi terzi.
Per quanto riguarda, infine, la lettera c), oltre
alla direttiva 98/44/CE, non inserita per le ragioni sopra
esposte, non è stata omessa alcuna direttiva tra quelle
pubblicate in fascicoli della Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee pervenuti alla data di predisposizione del
presente disegno di legge.
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