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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66289
DDL5619-0002
Progetto di legge Camera n. 5619 - testo presentato - (DDL13-5619)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5619. TESTIPDL
...C5619.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5619 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il
  Governo, per la settima volta, adempie all'obbligo di proporre
  al Parlamento l'approvazione di quel particolare ed ormai ben
  noto provvedimento legislativo che la legge 9 marzo 1989, n.
  86 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
  al processo normativo comunitario e sulle procedure di
  esecuzione degli obblighi comunitari") ha individuato come lo
  strumento più adatto ai fini dell'adeguamento della
  legislazione nazionale al diritto comunitario, tenuto conto
  della diversità delle materie oggetto delle direttive
  comunitarie.
     Il disegno di legge in esame è costituito e organizzato
  secondo le linee portanti già sperimentate in precedenti leggi
 
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  comunitarie e, conformemente all'articolo 3 della legge n. 86
  del 1989, prevede tre forme di produzione normativa:
       a)  normazione diretta, utilizzata per limitate
  correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti,
  per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il
  Trattato ed il diritto comunitario derivato;
       b)  conferimento della delega legislativa,
  utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli
  allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative
  organiche complesse;
       c)  autorizzazione al Governo ad operare con lo
  strumento del regolamento, per l'attuazione delle direttive
  elencate nell'allegato C, concernenti materie non riservate
  alla legge (delegificazione).
     Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta
  che il titolo I contiene le disposizioni di carattere generale
  relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei
  provvedimenti; il titolo II, invece, detta disposizioni
  particolari di adempimento diretto e gli eventuali criteri
  specifici di delega.
     Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi
  è regolato dall'articolo 1; la responsabilità dello stesso è
  attribuita al Ministro per le politiche comunitarie cui, nel
  rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di
  operare per assicurare la conformità del provvedimento
  all'obbligo comunitario da assolvere.
     L'oggetto della delega legislativa, che è annuale, sono le
  direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B.
  Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto il
  procedimento per l'attuazione delle direttive in esso elencate
  prevede l'espressione del parere delle Commissioni
  parlamentari competenti per materia, anche se nella legge 23
  agosto 1988, n. 400, sull'ordinamento della Presidenza del
  Consiglio dei ministri (articolo 14, comma 4), la disciplina
  generale della delega legislativa prevede l'intervento
  consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe
  ultrabiennali.
     L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti edizioni, i
  criteri e principi direttivi di delega di portata generale in
  tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni
  amministrative, di contenimento della spesa e di politica
  sanzionatoria.
     L'articolo 3 consente, con riferimento alle direttive
  comprese nell'allegato C, l'attuazione con regolamento
  autorizzato.
     Per quanto riguarda l'articolo 4, esso contempla
  l'attuazione in via amministrativa delle direttive comprese
  nell'allegato D.
     L'articolo 5 conferisce una delega biennale per poter
  gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che
  costituiscano violazione di precetti comunitari non trasfusi
  in leggi nazionali, perché contenuti o in regolamenti CE,
  direttamente applicabili, o in direttive attuate con fonti non
  primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali.  Come è
  noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le
  sanzioni, in relazione alla forte diversità dei sistemi
  nazionali; i regolamenti e le direttive lasciano quindi agli
  Stati membri di regolarle e gli Stati membri vi sono obbligati
  tenuto conto del fatto che un precetto non munito di sanzione
  è privo di effettività.
     L'articolo 6 prevede l'autorizzazione all'emanazione di
  testi unici compilativi.  Si ritiene di riproporla, anche se
  non utilizzata fino ad ora, in quanto, come è noto,
  nell'ambito dell'obiettivo della semplificazione del sistema
  normativo comunitario, una delle tesi sostenute per
  conseguirla è quella della razionalizzazione del sistema
  attraverso la codificazione a livello comunitario.
  Naturalmente, ove si tratti di materie di interesse regionale,
  sugli schemi dei provvedimenti sarà sentita la Conferenza
  Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
  legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
     L'articolo 7, oltre ad attuare direttamente la direttiva
  97/63/CE, prevede anche una modifica alla legge attuativa
  delle direttive in materia di fertilizzanti al fine di
  consentire che con decreto del Ministro per le politiche
 
                               Pag. 3
 
  agricole possano essere modificate le tolleranze applicabili
  ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti.
     L'articolo 8, oltre ad apportare alcune correzioni alla
  legge 22 maggio 1973, n. 269, necessarie per renderne
  comprensibile il testo in relazione alle modifiche apportatevi
  dal decreto legislativo emanato con decreto del Presidente
  della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, (comma 1), intende
  apportare chiarimenti circa il periodo massimo di
  commercializzazione di un clone (di pioppo) sperimentale.
     L'articolo 9 prevede, a tutela della salute pubblica, che,
  ai fini dell'autocontrollo prescritto dal decreto legislativo
  26 maggio 1997, n. 155, i controlli analitici dei prodotti
  possano essere affidati solo a laboratori esterni inseriti in
  un elenco predisposto dalle regioni e che tutti i controlli
  analitici da effettuarsi relativamente alle diverse tipologie
  di prodotti alimentari siano svolti secondo identiche
  modalità.
     Gli articoli 10, 11 e 12 recano criteri di delega
  specifici per le singole direttive in essi indicate.
     Negli allegati al presente disegno di legge non è compresa
  la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
  del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
  biotecnologiche in quanto, data la sua complessità, sarà
  oggetto di apposito disegno di legge in corso di
  predisposizione da parte delle amministrazioni competenti.
     Sul provvedimento è stata sentita la Conferenza permanente
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano che, in data 21 gennaio 1999, ha
  espresso parere favorevole senza osservazioni.
     Il disegno di legge comunitaria 1998, approvato in via
  definitiva dalla Camera dei deputati, all'articolo 10, comma
  1, sostituendo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo
  1989, n. 86, dispone che nell'ambito della relazione al
  disegno di legge comunitaria:
       "a)  si riferisce sullo stato di conformità
  dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato
  delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in
  particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia
  delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e
  violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica
  italiana;
       b)  si fornisce l'elenco delle direttive attuate o
  da attuare in via amministrativa;
       c)  si dà partitamente conto delle ragioni
  dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
  termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui
  termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
  relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
  legislativa".
     Si ritiene opportuno integrare la presente relazione per
  adeguarla fin da ora a tale disposizione.  Pertanto, in
  relazione a quanto richiesto alla lettera  a),  risultano
  in corso, alla data del 31 dicembre 1998:
       n. 165 procedure d'infrazione (lettere di contestazione
  in mora e pareri motivati), di cui n. 50 per mancato
  recepimento di direttive comunitarie (di queste alcune devono
  intendersi già sanate in quanto i relativi provvedimenti sono
  in corso di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale).
  Trattasi di direttive comprese nella legge comunitaria
  1995-1997, per la maggior parte, e nella legge comunitaria
  1998;
       n. 19 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia
  delle Comunità europee, di cui n. 16 per mancato recepimento
  di direttive comunitarie (di questi alcuni devono intendersi
  già sanati in quanto i relativi provvedimenti sono in corso di
  pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale);
       n. 18 sentenze di condanna, di cui n. 9 per mancata
  attuazione di direttive comunitarie (di queste alcune devono
  intendersi già sanate in quanto i relativi provvedimenti sono
  in corso di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale).
     Per quanto riguarda la lettera  b),  si elencano qui
  di seguito le direttive da attuare in via amministrativa:
       98/37/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
  Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento
 
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  delle legislazioni degli Stati membri relative alle
  macchine;
       98/47/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno
  1998, recante iscrizione di una sostanza attiva
  (azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
  del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei
  prodotti fitosanitari;
       98/53/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio
  1998, che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi
  d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di
  taluni contaminanti nei prodotti alimentari.
       98/54/CE: direttiva della Commissione, del 16 luglio
  1998, recante modifica delle direttive 71/250/CEE, 72/199/CEE,
  73/46/CEE che abroga la direttiva 75/84/CEE;
       98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998,
  che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni
  minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della
  Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o
  inquinanti;
       98/57/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998,
  concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith)
  Yabuuchi;
       98/62/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre
  1998, recante l'adeguamento al progresso tecnico degli
  allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del
  Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
  degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;
       98/64/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre
  1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la
  determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze
  e dell'olaquindox negli alimenti per animali e che modifica la
  direttiva 71/393/CEE;
       98/65/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre
  1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del
  Consiglio 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle
  legislazioni degli Stati membri relative al materiale
  elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera
  esplosiva nelle miniere grisutose;
       98/66/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre
  1998, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce i
  requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso
  alimentare;
       98/68/CE: direttiva della Commissione, del 10 settembre
  1998, che stabilisce il modello di documento di cui
  all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del
  Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli,
  all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali
  provenienti da paesi terzi.
     Per quanto riguarda, infine, la lettera  c),  oltre
  alla direttiva 98/44/CE, non inserita per le ragioni sopra
  esposte, non è stata omessa alcuna direttiva tra quelle
  pubblicate in fascicoli della  Gazzetta Ufficiale  delle
  Comunità europee pervenuti alla data di predisposizione del
  presente disegno di legge.
 
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