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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66291
DDL5619-0004
Progetto di legge Camera n. 5619 - testo presentato - (DDL13-5619)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5619. TESTIPDL
...C5619.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5619 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Delega al Governo per l'attuazione
                 di direttive comunitarie). 
     1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
  un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
  attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
  allegati A e B.
     2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
  dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
  Ministro delegato per le politiche comunitarie e del Ministro
  con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
  concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
  giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
  all'oggetto della direttiva.
     3.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
  delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
  Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta
  giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
  competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono
  emanati anche in mancanza di detto parere.  Qualora il termine
  previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta
  giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma
  1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
  giorni.
 
                               Pag. 6
 
     4.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
  da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura
  indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
  correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma
  1.
 
DATA=990129 FASCID=DDL13-5619 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5619 TOTPAG=0021 TOTDOC=0020 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=006 PAGFIN=0006 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=561900 00 FASCIDC=13DDL5619 SORTNAV=0561900 000 00000 ZZDDLC5619 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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