| (Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono
emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma
1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
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4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma
1.
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