| (Criteri e princìpi direttivi generali
della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e
criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni
e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli
articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali
casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto: la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino
un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa
Pag. 7
del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non
superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni
che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella
loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla
persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in
deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni
penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni
medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto
non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli
articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
altresì il disposto dell'articolo 11- ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della
legge 23 agosto 1988, n. 362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive già attuate con legge o decreto
legislativo si procederà, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo
di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni
caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare,
Pag. 8
la disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri
di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici
pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a
carico dei soggetti interessati in relazione al costo
effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con
la disciplina comunitaria.
| |