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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66292
DDL5619-0005
Progetto di legge Camera n. 5619 - testo presentato - (DDL13-5619)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5619. TESTIPDL
...C5619.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5619 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Criteri e princìpi direttivi generali
                 della delega legislativa). 
     1.  Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi
  stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli
  contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di
  cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e
  criteri generali:
       a)  le amministrazioni direttamente interessate
  provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
  ordinarie strutture amministrative;
       b)  per evitare disarmonie con le discipline
  vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
  attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
  integrazioni alle discipline stesse;
       c)  salva l'applicazione delle norme penali
  vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
  disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
  previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
  alle disposizioni dei decreti stessi.  Le sanzioni penali, nei
  limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni
  e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via
  alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
  ledano o espongano a pericolo interessi generali
  dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli
  articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  In tali
  casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa
  all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
  danneggino l'interesse protetto: la pena dell'arresto
  congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino
  un danno di particolare gravità.  La sanzione amministrativa
 
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  del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non
  superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni
  che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
  sopra indicati.  Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
  previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella
  loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
  dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
  astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
  comprese quelle che impongono particolari doveri di
  prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
  patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla
  persona o ente nel cui interesse egli agisce.  In ogni caso, in
  deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
  disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni
  penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già
  comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
  omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni
  medesime;
       d)  eventuali spese non contemplate da leggi
  vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle
  amministrazioni statali o regionali potranno essere previste
  nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
  attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto
  non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle
  competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli
  articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
  altresì il disposto dell'articolo 11- ter,  comma 2, della
  legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della
  legge 23 agosto 1988, n. 362;
       e)  all'attuazione di direttive che modificano
  precedenti direttive già attuate con legge o decreto
  legislativo si procederà, se la modificazione non comporta
  ampliamento della materia regolata, apportando le
  corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo
  di attuazione della direttiva modificata;
       f)  i decreti legislativi assicureranno in ogni
  caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare,
 
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  la disciplina disposta sia pienamente conforme alle
  prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
  delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
  momento dell'esercizio della delega;
       g)  nelle materie di competenza delle regioni a
  statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
  Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge
  9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto
  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
  l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
     2.  Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri
  di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici
  pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a
  carico dei soggetti interessati in relazione al costo
  effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con
  la disciplina comunitaria.
 
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