| (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento
autorizzato).
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o
più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri
direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere
b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma
1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva
assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che
costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle
direttive comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1
danno attuazione prescrivano di adottare discipline
sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti
stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive
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medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno
essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in
materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
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