| (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della
presente legge in via regolamentare o amministrativa e di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati
a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno
ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c).
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