| (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie).
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, testi unici
compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle
deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie
coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie
con le sole integrazioni e modificazioni necessarie al
predetto coordinamento.
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