| (Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla
legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di
fertilizzanti).
1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive
modificazioni, le parole: "concimi CEE" e "concime CEE",
ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "concimi CE" e "concime CE".
2. L'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della legge 19
ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del
decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal
seguente: "Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3,
limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai
titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di
concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto
del Ministro per le politiche agricole".
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