| (Ammissione provvisoria di materiali forestali di
propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE,
modificata dalla direttiva 75/445/CEE).
1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio
1973, n. 269, come modificato dall'articolo 2 del decreto
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del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la lettera a) è
abrogata;
b) al numero 4), le parole: "dagli articoli 3 e 4"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo
7- bis ".
2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio
1973, n. 269, come modificato dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, è
sostituito dal seguente:
"Per un periodo di durata non superiore a dieci anni,
qualora dai risultati delle prove comparative si possa
desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al
termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di
cui agli articoli 7- bis e 7- ter, tali materiali
potranno essere usati come base per la produzione di materiale
di propagazione controllato".
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