| Onorevoli Deputati! - Il termine di proroga per
l'applicazione di alcune norme sull'avanzamento degli
ufficiali è scaduto il 31 dicembre 1994. Da tale data le Forze
armate sono quindi prive dello strumento normativo che
consente di effettuare le necessarie promozioni in alcuni
gradi per alcuni ruoli fondamentali.
Questa problematica, che si trascina ormai dalla
promulgazione della legge 20 settembre 1980, n. 574, è
destinata a trovare soluzione attraverso il disegno di legge
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delega concernente "Ristrutturazione delle Forze armate e
riordino del personale militare e civile della Difesa" (atto
Camera n. 1307), da cui discenderà il riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate.
Il ritardo nell'approvazione di tale iniziativa
legislativa e del relativo provvedimento delegato rende
necessaria l'adozione di un ulteriore provvedimento che
proroghi per almeno due anni le norme in vigore (fino al 31
dicembre 1996). In particolare, non colmare tale vuoto
legislativo vorrebbe dire creare rilevanti turbative nella
dinamica di avanzamento nei ruoli delle Forze armate per un
vasto numero di ufficiali e in diversi gradi. Infatti, come
noto, la vigente normativa di avanzamento disciplina le
progressioni di carriera nei diversi ruoli secondo un
procedimento "normalizzato" che si basa su parametri
strettamente correlati tra loro quali la base di
alimentazione, i volumi organici, i limiti di età, le
permanenze nei vari gradi, il numero delle promozioni annuali
che negli avanzamenti "a scelta" è fisso. Non potere
effettuare tali promozioni sconvolgerebbe quindi tutto il
"sistema" di avanzamento con conseguenti ripercussioni sui
delicati equilibri dei ruoli stessi. Non vanno sottaciute
nemmeno le conseguenze sull'impiego degli ufficiali nei vari
gradi e la funzionalità dei reparti operativi delle Forze
armate (articolo 1). In tale contesto opera anche il comma 2
dello stesso articolo 1 che, prevedendo l'estensione ai
tenenti colonnelli dell'aeronautica militare di norme già in
vigore per i parigrado dell'esercito, è volto ad evitare il
passaggio forzato nella posizione di "a disposizione" dei
colonnelli, con conseguente limitazione nelle loro possibilità
di impiego ed evidenti problemi per la funzionalità della
Forza armata. Tale estensione è urgente per impedire, senza
alcun onere aggiuntivo, l'ulteriore protrarsi del cennato
fenomeno negativo oltre il 1^ gennaio del corrente anno.
Il provvedimento contiene all'articolo 2 norme volte ad
apportare - dopo un primo periodo di applicazione pratica -
taluni "aggiustamenti" al decreto legislativo 24 marzo 1993,
n. 117, istitutivo dei ruoli normale, speciale e tecnico degli
ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Le
modifiche introdotte sono intese a:
incrementare la composizione delle aliquote di
valutazione e del conseguente numero di promozioni dei
capitani del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
diminuire la permanenza nel grado di maggiore dell'Arma
dei carabinieri di un anno sino al 1997;
modificare la composizione delle aliquote di valutazione
dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri dal 1996 al
2005;
ridurre da 4 a 3 anni gli obblighi di comando dei
capitani dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei
carabinieri;
ampliare la possibilità di transito nel ruolo tecnico
per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che svolgono
incarichi ad alto contenuto specialistico.
In particolare, la mancata rivisitazione degli aspetti
suesposti avrebbe ripercussioni assai negative sugli assetti
dei ruoli dei Carabinieri. Infatti, il suddetto decreto
legislativo n. 117 del 1993 ha stabilito la consistenza
numerica dei ruoli nonché le conseguenti norme di avanzamento,
sul ragionevole presupposto che almeno 600 unità del ruolo
normale avrebbero chiesto il transito in quello speciale.
Contrariamente ad ogni attesa, invece, le relative domande
sono risultate solo 57 e, mentre il ruolo speciale è rimasto
praticamente vuoto, ciò che è più grave risulta ora
particolarmente sovradimensionata la consistenza del ruolo
normale. Tale situazione già provoca gravi difficoltà per la
formazione delle aliquote di valutazione ai gradi di maggiore
e colonnello del citato ruolo normale che, come noto, sono
composte da numeri fissi, anche per quanto riguarda le
relative promozioni tabellari. Il descritto squilibrio,
tuttavia, può ancora essere riassorbito attraverso lievi e
progressive modifiche alla composizione delle aliquote di
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valutazione e di avanzamento ai gradi menzionati. Ciò
permetterebbe, tra l'altro, di evitare le traumatiche
correzioni che invece sarebbero necessarie a causa del vasto
contenzioso che la descritta situazione innescherebbe in tempi
relativamente brevi.
E' stata inserita, all'articolo 3, una previsione volta ad
adeguare il livello retributivo dei tenenti colonnelli delle
Forze armate a quello previsto per i pari grado dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza già inquadrati nel 9^
livello dal 1^ luglio 1988, ai sensi dell'articolo 22 della
legge 7 agosto 1990, n. 232. L'urgenza di conseguire il
medesimo trattamento stipendiale per identiche figure
giuridiche è dettata, oltre che da evidenti esigenze di natura
perequativa, dalla necessità impellente di pervenire ad un
assetto omogeneo all'interno del comparto sicurezza che è
stato ideato proprio per evitare disallineamenti fra i vari
soggetti presenti nel comparto. Tale previsione ha anche
consentito di operare in modo omogeneo durante i lavori di
rinnovo del trattamento economico concretizzatisi con i
decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394
e n. 395.
Il provvedimento, inoltre, in attesa che con l'emanazione
di un provvedimento "organico" vengano sanate le sperequazioni
stipendiali in atto a danno del personale direttivo del
comparto sicurezza, é volto ad adeguare il trattamento
economico del personale direttivo delle Forze armate e delle
Forze di polizia prorogando al 30 giugno 1996 un minimo
emolumento, a dimostrazione della particolare attenzione posta
in essere dall'amministrazione per addivenire alla risoluzione
della delicata problematica concernente i nuovi inquadramenti
stipendiali. Analogamente, in attesa che venga riformulata
l'indennità di impiego operativo per il personale dirigente
delle Forze armate, è stata prorogata l'attribuzione di un
assegno provvisorio per il personale dirigente delle Forze
armate secondo misure diverse riferite al grado (articolo
4).
Con gli articoli 5 e 6, vengono inoltre estese al
personale dirigente delle Forze armate delle Forze di polizia
le disposizioni già in vigore per il rimanente personale
assicurando cosi un quadro normativo compiuto ed omogeneo per
l'intero comparto sicurezza.
Inoltre, considerato che il decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, sul riordinamento dei ruoli, il reclutamento, lo
stato e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate ha
abrogato a partire dal l^ settembre 1995 le norme di
avanzamento previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, per
i militari in ferma di leva prolungata si è reso necessario
prevedere una apposita norma volta a consentire
l'applicazione, ai volontari arruolati dopo il 1^ settembre
1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della citata legge 24
dicembre 1986, n. 958, delle nuove disposizioni sullo stato,
avanzamento e reclutamento, nonché la possibilità di
partecipare ai concorsi per l'immissione nel nuovo ruolo del
servizio permanente.
Parimenti va rilevato che a decorrere dal 1^ settembre
1995, in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi
previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è necessario rendere operante la volontà
espressa nella stessa legge che, allo scopo di incentivare i
reclutamenti dei volontari nelle Forze armate, ha riservato a
quelli congedati senza demerito la possibilità di accedere
alle carriere iniziali nelle Forze di polizia e Corpi armati
dello Stato.
Non si può sottacere, al riguardo, che sino ad oggi
migliaia di volontari, in mancanza di concorsi di reclutamento
nei vari Corpi armati dello Stato, nel Corpo dei vigili del
fuoco e nel Corpo militare della CRI, sono stati congedati
senza concrete possibilità di offrire loro degli sbocchi
occupazionali al termine delle ferme contratte.
Infine, considerando che il summenzionato decreto
legislativo n. 196 del 1995 prevede per i volontari di truppa
in ferma breve norme di avanzamento meno favorevoli di quelle
che continuerebbero ad operare per i militari in ferma di
leva, ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986,
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n. 958 (i volontari sono promossi a caporal maggiore dopo 18
mesi di servizio, mentre i graduati di leva conseguono lo
stesso grado dopo 8 mesi) è necessario prevedere una
disposizione che eviti tale situazione. I volontari, infatti,
potrebbero trovarsi ad essere disciplinarmente ed
organicamente alle dipendenze di personale di leva più giovane
in quanto potenzialmente beneficiario di uno sviluppo di
carriera più rapido (articolo 7).
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