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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


663
DDL0049-0002
Progetto di legge Camera n. 49 - testo presentato - (DDL13-49)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C49. TESTIPDL
...C49.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC49 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il termine di proroga per
  l'applicazione di alcune norme sull'avanzamento degli
  ufficiali è scaduto il 31 dicembre 1994.  Da tale data le Forze
  armate sono quindi prive dello strumento normativo che
  consente di effettuare le necessarie promozioni in alcuni
  gradi per alcuni ruoli fondamentali.
     Questa problematica, che si trascina ormai dalla
  promulgazione della legge 20 settembre 1980, n. 574, è
  destinata a trovare soluzione attraverso il disegno di legge
 
                               Pag. 2
 
  delega concernente "Ristrutturazione delle Forze armate e
  riordino del personale militare e civile della Difesa" (atto
  Camera n. 1307), da cui discenderà il riordino del
  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli
  ufficiali delle Forze armate.
     Il ritardo nell'approvazione di tale iniziativa
  legislativa e del relativo provvedimento delegato rende
  necessaria l'adozione di un ulteriore provvedimento che
  proroghi per almeno due anni le norme in vigore (fino al 31
  dicembre 1996).  In particolare, non colmare tale vuoto
  legislativo vorrebbe dire creare rilevanti turbative nella
  dinamica di avanzamento nei ruoli delle Forze armate per un
  vasto numero di ufficiali e in diversi gradi.  Infatti, come
  noto, la vigente normativa di avanzamento disciplina le
  progressioni di carriera nei diversi ruoli secondo un
  procedimento "normalizzato" che si basa su parametri
  strettamente correlati tra loro quali la base di
  alimentazione, i volumi organici, i limiti di età, le
  permanenze nei vari gradi, il numero delle promozioni annuali
  che negli avanzamenti "a scelta" è fisso.  Non potere
  effettuare tali promozioni sconvolgerebbe quindi tutto il
  "sistema" di avanzamento con conseguenti ripercussioni sui
  delicati equilibri dei ruoli stessi.  Non vanno sottaciute
  nemmeno le conseguenze sull'impiego degli ufficiali nei vari
  gradi e la funzionalità dei reparti operativi delle Forze
  armate (articolo 1).  In tale contesto opera anche il comma 2
  dello stesso articolo 1 che, prevedendo l'estensione ai
  tenenti colonnelli dell'aeronautica militare di norme già in
  vigore per i parigrado dell'esercito, è volto ad evitare il
  passaggio forzato nella posizione di "a disposizione" dei
  colonnelli, con conseguente limitazione nelle loro possibilità
  di impiego ed evidenti problemi per la funzionalità della
  Forza armata.  Tale estensione è urgente per impedire, senza
  alcun onere aggiuntivo, l'ulteriore protrarsi del cennato
  fenomeno negativo oltre il 1^ gennaio del corrente anno.
     Il provvedimento contiene all'articolo 2 norme volte ad
  apportare - dopo un primo periodo di applicazione pratica -
  taluni "aggiustamenti" al decreto legislativo 24 marzo 1993,
  n. 117, istitutivo dei ruoli normale, speciale e tecnico degli
  ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.  Le
  modifiche introdotte sono intese a:
       incrementare la composizione delle aliquote di
  valutazione e del conseguente numero di promozioni dei
  capitani del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
       diminuire la permanenza nel grado di maggiore dell'Arma
  dei carabinieri di un anno sino al 1997;
       modificare la composizione delle aliquote di valutazione
  dei tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri dal 1996 al
  2005;
       ridurre da 4 a 3 anni gli obblighi di comando dei
  capitani dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei
  carabinieri;
       ampliare la possibilità di transito nel ruolo tecnico
  per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che svolgono
  incarichi ad alto contenuto specialistico.
     In particolare, la mancata rivisitazione degli aspetti
  suesposti avrebbe ripercussioni assai negative sugli assetti
  dei ruoli dei Carabinieri.  Infatti, il suddetto decreto
  legislativo n. 117 del 1993 ha stabilito la consistenza
  numerica dei ruoli nonché le conseguenti norme di avanzamento,
  sul ragionevole presupposto che almeno 600 unità del ruolo
  normale avrebbero chiesto il transito in quello speciale.
  Contrariamente ad ogni attesa, invece, le relative domande
  sono risultate solo 57 e, mentre il ruolo speciale è rimasto
  praticamente vuoto, ciò che è più grave risulta ora
  particolarmente sovradimensionata la consistenza del ruolo
  normale.  Tale situazione già provoca gravi difficoltà per la
  formazione delle aliquote di valutazione ai gradi di maggiore
  e colonnello del citato ruolo normale che, come noto, sono
  composte da numeri fissi, anche per quanto riguarda le
  relative promozioni tabellari.  Il descritto squilibrio,
  tuttavia, può ancora essere riassorbito attraverso lievi e
  progressive modifiche alla composizione delle aliquote di
 
                               Pag. 3
 
  valutazione e di avanzamento ai gradi menzionati.  Ciò
  permetterebbe, tra l'altro, di evitare le traumatiche
  correzioni che invece sarebbero necessarie a causa del vasto
  contenzioso che la descritta situazione innescherebbe in tempi
  relativamente brevi.
     E' stata inserita, all'articolo 3, una previsione volta ad
  adeguare il livello retributivo dei tenenti colonnelli delle
  Forze armate a quello previsto per i pari grado dell'Arma dei
  carabinieri e della Guardia di finanza già inquadrati nel 9^
  livello dal 1^ luglio 1988, ai sensi dell'articolo 22 della
  legge 7 agosto 1990, n. 232.  L'urgenza di conseguire il
  medesimo trattamento stipendiale per identiche figure
  giuridiche è dettata, oltre che da evidenti esigenze di natura
  perequativa, dalla necessità impellente di pervenire ad un
  assetto omogeneo all'interno del comparto sicurezza che è
  stato ideato proprio per evitare disallineamenti fra i vari
  soggetti presenti nel comparto.  Tale previsione ha anche
  consentito di operare in modo omogeneo durante i lavori di
  rinnovo del trattamento economico concretizzatisi con i
  decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394
  e n. 395.
     Il provvedimento, inoltre, in attesa che con l'emanazione
  di un provvedimento "organico" vengano sanate le sperequazioni
  stipendiali in atto a danno del personale direttivo del
  comparto sicurezza, é volto ad adeguare il trattamento
  economico del personale direttivo delle Forze armate e delle
  Forze di polizia prorogando al 30 giugno 1996 un minimo
  emolumento, a dimostrazione della particolare attenzione posta
  in essere dall'amministrazione per addivenire alla risoluzione
  della delicata problematica concernente i nuovi inquadramenti
  stipendiali.  Analogamente, in attesa che venga riformulata
  l'indennità di impiego operativo per il personale dirigente
  delle Forze armate, è stata prorogata l'attribuzione di un
  assegno provvisorio per il personale dirigente delle Forze
  armate secondo misure diverse riferite al grado (articolo
  4).
     Con gli articoli 5 e 6, vengono inoltre estese al
  personale dirigente delle Forze armate delle Forze di polizia
  le disposizioni già in vigore per il rimanente personale
  assicurando cosi un quadro normativo compiuto ed omogeneo per
  l'intero comparto sicurezza.
     Inoltre, considerato che il decreto legislativo 12 maggio
  1995, n. 196, sul riordinamento dei ruoli, il reclutamento, lo
  stato e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate ha
  abrogato a partire dal l^ settembre 1995 le norme di
  avanzamento previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, per
  i militari in ferma di leva prolungata si è reso necessario
  prevedere una apposita norma volta a consentire
  l'applicazione, ai volontari arruolati dopo il 1^ settembre
  1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della citata legge 24
  dicembre 1986, n. 958, delle nuove disposizioni sullo stato,
  avanzamento e reclutamento, nonché la possibilità di
  partecipare ai concorsi per l'immissione nel nuovo ruolo del
  servizio permanente.
     Parimenti va rilevato che a decorrere dal 1^ settembre
  1995, in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi
  previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, è necessario rendere operante la volontà
  espressa nella stessa legge che, allo scopo di incentivare i
  reclutamenti dei volontari nelle Forze armate, ha riservato a
  quelli congedati senza demerito la possibilità di accedere
  alle carriere iniziali nelle Forze di polizia e Corpi armati
  dello Stato.
     Non si può sottacere, al riguardo, che sino ad oggi
  migliaia di volontari, in mancanza di concorsi di reclutamento
  nei vari Corpi armati dello Stato, nel Corpo dei vigili del
  fuoco e nel Corpo militare della CRI, sono stati congedati
  senza concrete possibilità di offrire loro degli sbocchi
  occupazionali al termine delle ferme contratte.
     Infine, considerando che il summenzionato decreto
  legislativo n. 196 del 1995 prevede per i volontari di truppa
  in ferma breve norme di avanzamento meno favorevoli di quelle
  che continuerebbero ad operare per i militari in ferma di
  leva, ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986,
 
                               Pag. 4
 
  n. 958 (i volontari sono promossi a caporal maggiore dopo 18
  mesi di servizio, mentre i graduati di leva conseguono lo
  stesso grado dopo 8 mesi) è necessario prevedere una
  disposizione che eviti tale situazione.  I volontari, infatti,
  potrebbero trovarsi ad essere disciplinarmente ed
  organicamente alle dipendenze di personale di leva più giovane
  in quanto potenzialmente beneficiario di uno sviluppo di
  carriera più rapido (articolo 7).
 
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