| (Modificazioni al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE,
concernente l'igiene dei prodotti alimentari).
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, è inserito il seguente:
"Art. 3- bis. (Procedura per il riconoscimento dei
laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari).
- 1. Ove, nell'ambito della procedura dell'autocontrollo di
cui all'articolo 3, si renda necessario effettuare controlli
analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a
laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle
regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al
Ministero della sanità.
2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1,
il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione
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o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado
di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le
attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo
igienico.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata
della indicazione sulla idoneità delle strutture, della
dotazione strumentale e del personale, nonché di copia
dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini
dell'esercizio del laboratorio.
4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono
essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei
laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed
alle procedure operative standard previste ai punti 1 e
8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
120.
5. Con decreto del Ministro della sanità sono
fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il
riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di
quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi
al fini dell'autocontrollo.
6. Le spese derivanti dalla procedura di
riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei
titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407.
7. Ferme restando le competenze delle regioni e
delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi
presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 5".
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