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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66300
DDL5619-0013
Progetto di legge Camera n. 5619 - testo presentato - (DDL13-5619)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5619. TESTIPDL
...C5619.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5619 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Modificazioni al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
  155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE,
        concernente l'igiene dei prodotti alimentari).
     1.  Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
  1997, n. 155, è inserito il seguente:
     "Art. 3- bis.  (Procedura per il riconoscimento dei
  laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari).
  - 1.  Ove, nell'ambito della procedura dell'autocontrollo di
  cui all'articolo 3, si renda necessario effettuare controlli
  analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a
  laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle
  regioni e province autonome.  Copia degli elenchi è inviata al
  Ministero della sanità.
       2.  Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1,
  il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione
 
                              Pag. 12
 
  o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado
  di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le
  attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo
  igienico.
       3.  L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata
  della indicazione sulla idoneità delle strutture, della
  dotazione strumentale e del personale, nonché di copia
  dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini
  dell'esercizio del laboratorio.
       4.  I laboratori esterni di cui al comma 1 devono
  essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei
  laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed
  alle procedure operative  standard  previste ai punti 1 e
  8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
  120.
       5.  Con decreto del Ministro della sanità sono
  fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il
  riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di
  quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi
  al fini dell'autocontrollo.
       6.  Le spese derivanti dalla procedura di
  riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei
  titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi
  dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
  407.
       7.  Ferme restando le competenze delle regioni e
  delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2,
  lettera  c),  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
  112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi
  presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei
  requisiti di cui al comma 5".
 
DATA=990129 FASCID=DDL13-5619 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5619 TOTPAG=0021 TOTDOC=0020 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=020 PAGFIN=0012 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=561900 00 FASCIDC=13DDL5619 SORTNAV=0561900 000 00000 ZZDDLC5619 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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