| (Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di
delega).
1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE sarà informata ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riduzione delle turbative al funzionamento dei
sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli,
derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei
pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali
sistemi;
b) estensione della disciplina anche ai sistemi
transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;
c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di
trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale
compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti
dalla direttiva;
d) previsione che le garanzie da chiunque fornite
per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti
dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca
d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri
dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano
pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione
dei pagamenti nei confronti del partecipante o della
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controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali
nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie
possano essere realizzate al fine di soddisfare tali
obbligazioni;
e) previsione dell'immediata comunicazione ai
sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri
dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura
concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un
partecipante ad un sistema;
f) previsione dell'indicazione dell'ora in cui il
provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura
concorsuale o la sospensione dei pagamenti è stato emesso e
che rispetto a tale momento il provvedimento non produce
effetti retroattivi;
g) coordinamento della disciplina di attuazione
della direttiva, per il perseguimento delle finalità della
stessa, con gli istituti previsti dall'ordinamento interno in
materia di cessioni d'azienda, di attività e passività e di
continuazione dell'esercizio dell'impresa.
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