| (Norme per il mercato del gas naturale).
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato
del gas naturale, il Governo è delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva
98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire
conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema
nazionale del gas, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas
naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi
obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del
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medesimo,l'interconnessione e l'interoperabilità dei
sistemi;
b) prevedere che in considerazione del crescente
ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di
interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano
dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili
a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparità normativa tra i
diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in
cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o
altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinché nei piani e nei
programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di
stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale
delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato
del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del
mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro
contabilità interna conti separati per le attività di
importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti
consolidati per le attività non rientranti nel settore del
gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della
concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie
condizioni per l'accesso al sistema del gas;
g) stabilire misure affinché l'apertura del
mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione
europea dei mercati, sia per quanto riguarda la definizione
dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per
località, sia per facilitare la transizione del settore
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italiano del gas ai nuovi assetti europei, tenuto conto anche
di contratti di approvvigionamento già stipulati all'atto
della entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea,
uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del
gas.
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