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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66309
DDL5619-0002
Relazione Camera n. 5619-A (DDL13-5619-A)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5619A. TESTIPDL
...C5619A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5619A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Con il disegno di legge in esame,
  il Governo adempie per la settima volta all'obbligo, previsto
  nella legge 9 marzo 1986, n. 89 (legge La Pergola), di
  presentare al Parlamento la legge comunitaria annuale.
     Quest'anno, il provvedimento è stato presentato in prima
  lettura alla Camera dei deputati: si è così ripresa la prassi
  dell'alternanza della presentazione del provvedimento presso i
  due rami del Parlamento, alla quale si era derogato per la
  legge comunitaria 1998, presentata al Senato come la
  precedente (1995-1997).  E' importante che questa prassi sia
  stata ripresa - anche su specifica richiesta formulata dalla
  Commissione politiche dell'Unione europea nel corso dell'esame
  della precedente legge comunitaria -, in quanto si è dovuto
  constatare che spesso, in passato, i tempi di esame in seconda
  lettura sono risultati compressi dalla necessità di approvare
  il provvedimento in termini che consentissero al nostro Paese
  di colmare i ritardi nel recepimento delle direttive
  comunitarie.  D'altra parte, vi è la convinzione che il
  presente disegno di legge, pur con i necessari e dovuti
  approfondimenti, possa essere sollecitamente esaminato non
  solo dalla Commissione ma anche dall'Assemblea; esame che,
  conformemente agli indirizzi unanimemente espressi dalla
  Commissione, dovrebbe quest'anno svolgersi congiuntamente
  all'esame della relazione semestrale sulla partecipazione
  dell'Italia al processo normativo comunitario.
  1.  Ambito dell'intervento normativo.
     Il disegno di legge al nostro esame provvede al
  recepimento di 31 direttive comunitarie, secondo le modalità
  previste dalla legge La Pergola: normazione diretta; delega
  legislativa; regolamento autorizzato; attuazione in via
  amministrativa.
     Più in particolare, per una direttiva il provvedimento
  dispone l'attuazione con norma diretta: si tratta della
  direttiva 97/63/CE, relativa ai concimi, alla quale dà
  attuazione l'articolo 7 del disegno di legge.  Per 18 direttive
  è conferita al Governo la delega ad emanare decreti
  legislativi di attuazione: per 8 di queste direttive (elencate
  nell'allegato B al disegno di legge) è previsto che il
  relativo schema di decreto di attuazione sia sottoposto al
  parere delle Commissioni parlamentari competenti; per le
  restanti 10 direttive da attuare con decreto legislativo
  delegato (elencate nell'allegato A al disegno di legge) non è
  previsto il parere delle Commissioni parlamentari.  Per una
  sola direttiva (contenuta nell'allegato C) è prevista
  l'attuazione tramite regolamento autorizzato: si tratta della
  direttiva 98/35/CE, concernente i requisiti minimi di
  formazione per la gente di mare.  Infine, per 11 direttive
  (ricomprese nell'allegato D) è prevista l'attuazione in via
  amministrativa.
     Può essere utile procedere anzitutto ad una riflessione di
  carattere generale sul complesso delle modifiche introdotte
  (dalle due leggi comunitarie 1995-1997 e 1998), alle norme
  della legge La Pergola che disciplinano la presentazione ed il
  contenuto della legge comunitaria.
     A mio avviso, tali modifiche hanno raggiunto l'obiettivo
  necessario di rendere la legge comunitaria annuale uno
  strumento di maggiore coinvolgimento del Parlamento,
  attraverso una più qualificata informazione, nel processo di
  trasposizione del diritto comunitario: quest'obiettivo
  appariva
 
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  essenziale, per consentire al Parlamento di conferire al
  Governo con maggiore consapevolezza la delega o
  l'autorizzazione all'attuazione di direttive comunitarie.
     Qualche ulteriore aggiustamento appare forse auspicabile,
  per rendere più snello l'intero processo di trasposizione in
  Italia del diritto comunitario, ad esempio attraverso un più
  esteso ricorso all'attuazione in via amministrativa: ciò non
  comporta, comunque, un'ulteriore modifica dell'impianto della
  legge La Pergola, essendo sufficiente includere un numero
  maggiore di direttive tra quelle da attuare in via
  amministrativa.
     D'altro canto, a me sembra che mantenere la previsione di
  una legge comunitaria annuale abbia ancora un senso: superati
  i ritardi cronici nel recepimento del diritto comunitario,
  smaltito l'arretrato, il significato di un appuntamento
  annuale, che faccia il punto sulla "fase discendente" di
  trasposizione delle norme europee e ad essa dia risalto nella
  solennità di una sessione parlamentare comunitaria, rimane
  inalterato.
     Per questo penso che il processo di ripensamento delle
  norme che disciplinano la legge comunitaria sia oggi giunto
  alla giusta maturazione, e che sia quindi arrivato il momento,
  piuttosto che di rivedere ancora tali norme, di mettere mano
  ad una sorta di "testo unico" delle stesse.  Si tratta, in
  sostanza, di ricomporre le norme della legge La Pergola, come
  pure quelle pertinenti della legge Fabbri, secondo le
  modifiche ad esse successivamente apportate: il Governo
  compirebbe certamente opera meritoria, mettendo mano ad uno
  specifico disegno di legge, che avrebbe certo garantito un
  rapido  iter  parlamentare.
     Come relatore ho anche riflettuto alla possibile obiezione
  che si potrebbe avanzare sull'effettiva efficacia della legge
  comunitaria, come attualmente congegnata, ad assicurare un
  grado elevato di trasposizione del diritto comunitario.  Se
  infatti è vero che, soprattutto con le ultime leggi
  comunitarie, si è provveduto a colmare notevoli ritardi,
  rimane comunque il dato di fatto di una strutturale
  difficoltà, per l'Italia, di trasporre con regolarità le norme
  comunitarie.  Tale dato è evidenziato sia dal numero (50) di
  procedure di infrazione per mancato recepimento delle
  direttive comunitarie, riportato nella relazione al disegno di
  legge in esame, sia dalle informazioni rese dal Governo
  nell'ultima relazione semestrale, secondo le quali l'Italia è
  al penultimo posto, in Europa, nell'attuazione del diritto
  comunitario.
     Tuttavia io credo che le difficoltà che incontra il nostro
  Paese siano da individuare non tanto nel meccanismo di
  recepimento che si incentra sulla legge comunitaria, quanto
  nei ritardi che si registrano nell'attuazione delle norme
  recepite.  A suffragio di questa convinzione vi sono due
  osservazioni.
     La prima, è che la Commissione valuta l'effettiva
  trasposizione delle direttive comunitarie non al momento del
  loro recepimento, cioè del loro inserimento in provvedimenti
  che ne prevedono la concreta, futura attuazione: la
  Commissione considera infatti il recepimento come mera
  intenzione che, per concretizzarsi, necessita di uno specifico
  provvedimento (decreto legislativo, regolamento, atto
  amministrativo) che trasponga la norma comunitaria
  nell'ordinamento interno.  E' quindi sul numero di atti di
  attuazione, e non sul numero di direttive contenute nelle
  leggi comunitarie, che la Commissione calcola la percentuale
  di trasposizione.
     La seconda osservazione è che il numero delle direttive
  contenute nel complesso delle leggi comunitarie (ad esclusione
  dell'ultima) e non ancora attuate, è superiore a 100; il che
  significa che tra il momento di approvazione della legge
  comunitaria annuale e l'emanazione dei provvedimenti di
  attuazione delle direttive in essa comprese intercorrono tempi
  che certo non possono essere considerati fisiologici.
     E' quindi sul momento dell'attuazione, piuttosto che su
  quello del recepimento, che occorre intervenire con decisione.
  Il ministro per le politiche comunitarie ha già dichiarato
  alla XIV Commissione che è sua intenzione intervenire, perché
  ci sia un
 
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  maggiore coordinamento tra i ministeri anche nella
  partecipazione della fase discendente del diritto comunitario:
  questa dichiarazione va interpretata anche come un preciso
  impegno del ministro, per garantire che i decreti di
  attuazione delle direttive recepite con la legge comunitaria
  siano tempestivamente predisposti.  A tale proposito, non credo
  sarebbe difficile avviare la procedura di attuazione già al
  momento della predisposizione del disegno di legge
  comunitaria, in modo tale che i decreti di attuazione siano
  già pronti, anche per l'eventuale esame parlamentare, nel
  momento stesso in cui il provvedimento è definitivamente
  approvato: ciò consentirebbe senza dubbio di superare i
  ritardi lamentati.  E' forse difficile concretizzare questo
  obiettivo in una norma legislativa; in ogni caso si può
  valutare l'opportunità di impegnare il Governo, con uno
  specifico ordine del giorno, a garantire la tempestività
  dell'emanazione dei decreti legislativi, dei regolamenti, e
  degli atti amministrativi di attuazione delle direttive
  recepite con le leggi comunitarie.
  2.  Istruttoria legislativa svolta.
     Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisite e valutate
  attentamente le relazioni approvate dalle Commissioni in sede
  consultiva.
     Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle
  Commissioni di settore, il cui testo integrale è riportato
  nello stampato per l'Aula, sono stati valutati con attenzione
  sia gli emendamenti approvati che le osservazioni ed i
  suggerimenti espressi.  Vanno segnalate, tra le altre, le
  osservazioni della I Commissione, volte ad una modifica
  dell'articolo 4 nel senso di sopprimere l'allegato D, essendo
  le direttive oggetto di attuazione amministrativa già indicate
  nella relazione di accompagnamento; la richiesta della II
  Commissione di precisazione all'articolo 2 del carattere
  eccezionale delle sanzioni penali; la proposta della V
  Commissione di sopprimere gli articoli 11 e 12 allo scopo di
  inserire le disposizioni in esso contenute in separati
  progetti di legge all'esame delle Camere; la richiesta della
  VI Commissione di integrare il provvedimento con le direttive
  il cui termine di trasposizione è già scaduto e di quelle il
  cui termine di trasposizione scade nel 2000; la richiesta
  della X Commissione di sopprimere l'articolo 12 per consentire
  di riversare il suo contenuto in un apposito provvedimento che
  sia approfondito dalla Commissione di merito; l'esigenza
  prospettata dalla XII Commissione di alcune modifiche al
  decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di prodotti
  alimentari; la richiesta della XIII Commissione di una
  modifica della legge n. 128 del 1998.
  3.  Il testo della Commissione.
     La struttura del disegno di legge ricalca quella dei
  precedenti: il capo I contiene le disposizioni di carattere
  generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione
  dei provvedimenti; il capo II detta disposizioni particolari
  di adempimento diretto, e gli eventuali criteri specifici di
  delega.  Mi soffermerò brevemente sul contenuto dei singoli
  articoli, per svolgere poi alcune considerazioni di carattere
  generale sull'impianto del provvedimento.
     L'articolo 1 disciplina, in maniera del tutto analoga alle
  precedenti leggi comunitarie, il procedimento per l'emanazione
  dei decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate
  negli allegati A e B.
     L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti versioni della
  legge, i criteri e principi direttivi di delega di portata
  generale in tema di attribuzione e organizzazione delle
  funzioni amministrative, di contenimento della spesa e di
  politica sanzionatoria.    L'articolo 3 consente l'attuazione
  con regolamento autorizzato delle direttive comprese
  nell'allegato C.
     L'articolo 4 contempla la soppressione dell'allegato D e
  la pubblicazione, a titolo informativo, nella  Gazzetta
  Ufficiale  delle direttive attuate o da attuare in via
  amministrativa.
 
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     L'articolo 5 conferisce una delega biennale per poter
  gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che
  costituiscano violazione di precetti comunitari non trasfusi
  in leggi nazionali, perché contenuti o in regolamenti CE,
  direttamente applicabili, o in direttive attuate con fonti non
  primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali.
     L'articolo 6 prevede l'autorizzazione, già contenuta in
  precedenti leggi comunitarie, all'emanazione di testi unici
  compilativi; viene però inserito il limite delle sole
  modifiche necessarie a garantire la coerenza logica,
  sistematica e lessicale della normativa.
     L'articolo 7, oltre ad attuare direttamente la direttiva
  97/63/CE, prevede anche una modifica alla legge attuativa
  delle direttive in materia di fertilizzanti, al fine di
  consentire che con decreto del Ministro per le politiche
  agricole possano essere modificate le tolleranze applicabili
  ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti.
     L'articolo 8 apporta alcune modifiche alla legge 22 maggio
  1973, n. 269 (concernenti l'ammissione provvisoria di
  materiali forestali di propagazione controllati), necessarie
  per coordinarne il testo con le disposizioni del decreto
  legislativo 10 maggio 1982, n. 494; è inoltre chiarito il
  periodo massimo di commercializzazione di un clone (di pioppo)
  sperimentale.
     L'articolo 9, modificato sulla base di un emendamento
  approvato dalla XII Commissione e che tiene conto delle varie
  proposte di modifica presentate da numerosi gruppi in XIV
  Commissione, è volto ad introdurre alcune modifiche al decreto
  legislativo n. 155 del 1997, relativo all'igiene dei prodotti
  alimentari, al fine di semplificare le procedure di
  autocontrollo per il responsabile delle industrie minori.
     L'articolo 10 recepisce un emendamento approvato dalla
  XIII Commissione e volto ad introdurre una disciplina più
  completa, tenendo conto della normativa comunitaria, circa i
  controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle
  attestazioni di specificità.  Gli articoli 11 e 12 adeguano la
  disciplina interna in taluni aspetti relativi all'iscrizione
  ad albi e ordini professionali tenendo conto della normativa
  sulla cittadinanza europea.
     Gli articoli 13 e 14 recano criteri di delega specifici
  per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle
  direttive in materia di piante ornamentali e sistemi di
  pagamento e regolamento dei titoli.  E' stato invece soppresso
  l'articolo relativo all'attuazione della direttiva in materia
  del mercato del gas naturale, tenendo conto di un apposito
  emendamento approvato dalla X Commissione e dell'orientamento
  del Governo favorevole a regolare tale materia in un articolo
  del disegno di legge collegato, approvato dal Senato ed ora
  all'esame della Camera.  L'articolo 15, infine, detta criteri
  di delega specifici per l'attuazione della direttiva volta a
  facilitare il libero esercizio negli Stati membri della
  professione di avvocato.
     Per quanto riguarda, in particolare il capo I, che reca
  disposizioni di carattere generale ed ordinamentale, e quindi
  di competenza diretta della Commissione politiche dell'Unione
  europea, ritengo utile svolgere alcune considerazioni, che
  riguardano anche la relazione governativa che accompagna il
  disegno di legge.
     Partendo proprio da quest'ultima, ricordo che la legge
  comunitaria per il 1998 (legge 5 febbraio 1999, n. 25,
  pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 12 febbraio 1999), ha
  ulteriormente modificato l'articolo 2 della legge La Pergola -
  che era già stato modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.
  128 (legge comunitaria 1995-1997) - relativamente alle
  modalità di redazione della relazione al disegno di legge
  comunitaria.  In particolare, l'articolo 10 della legge
  comunitaria per il 1998 dispone che nell'ambito della
  relazione al disegno di legge comunitaria:
       a)  si riferisce sullo stato di conformità
  dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato
  delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in
  particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia
  delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e
  violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica
  italiana;
 
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       b)  si fornisce l'elenco delle direttive attuate o
  da attuare in via amministrativa;
       c)  si dà partitamente conto delle ragioni
  dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
  termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui
  termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
  relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
  legislativa.
     In proposito, desidero innanzitutto dare atto al Governo
  di avere ottemperato a quanto previsto dall'articolo 13 della
  legge comunitaria 1995-1997, presentando, come prescritto, il
  nuovo disegno di legge comunitaria entro il 31 gennaio: è,
  questo, un apprezzabile sintomo dell'attenzione del Governo
  nei confronti del Parlamento, e del positivo clima di
  collaborazione istituzionale instauratosi nella trattazione
  della materia comunitaria.  E' inoltre doveroso, da parte del
  relatore, sottolineare con soddisfazione che il Governo non
  soltanto ha ottemperato, nel predisporre la relazione, ad un
  precetto legislativo, ma ha anche tenuto conto delle
  disposizioni contenute nella legge comunitaria per il 1998,
  non ancora entrata in vigore.  Tuttavia, dato atto al Governo
  della sua sensibilità istituzionale, vi sono alcune
  osservazioni da formulare sul concreto adempimento di tali
  previsioni legislative.
     Quanto alla lettera  a)  dell'articolo 10 della legge
  comunitaria 1998, il Governo dà conto nella relazione al
  disegno di legge in esame, del numero delle procedure di
  infrazione (165), dei ricorsi promossi davanti alla Corte di
  giustizia delle Comunità europee (19), e delle sentenze di
  condanna pronunciate dalla Corte (18).  Si tratta, però, di una
  informazione di mero carattere quantitativo, che nulla dice
  sugli oggetti del contenzioso con l'Unione europea, e che
  quindi non consente al Parlamento di avere cognizione di quali
  siano le norme (eventualmente mancanti) dell'ordinamento
  italiano contestate dagli organi comunitari: è invece
  essenziale per il Parlamento - in quanto attore della
  trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento interno
  - conoscere nello specifico la natura, e non soltanto i
  numeri, del contenzioso tra Italia e Unione europea; ed in tal
  senso credo che debba essere interpretato lo spirito della
  norma in oggetto.
     Rispetto a quanto previsto dalla lettera  b)
  dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, correttamente
  il Governo fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via
  amministrativa, che peraltro compaiono identicamente anche
  nell'allegato D al disegno di legge.  Ci si chiede quale sia
  l'utilità di questa duplice, identica informazione.  Una
  interpretazione della norma introdotta dalla legge comunitaria
  1998 porterebbe a ritenere che l'allegato D, in quanto
  contenente un mero elenco di direttive attuate o da attuare in
  via amministrativa - e che quindi non richiedono delega o
  autorizzazione parlamentare - sia superfluo nel contesto
  dell'articolato del disegno di legge; esso infatti svolge una
  funzione meramente informativa, che può più utilmente essere
  riassorbita dalla relazione introduttiva al disegno di legge.
  Essendo questa interpretazione stata condivisa dalla
  Commissione e dal Governo, si è proceduto alle opportune
  modifiche dell'articolo 4 del disegno di legge sopprimendo
  l'allegato D.
     Sempre con riferimento a quanto previsto dalla lettera
  b)  dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, rilevo
  che essa dispone di fornire l'elenco anche delle direttive
  attuate in via amministrativa: in esse dovrebbero intendersi
  ricomprese le direttive attuate in via amministrativa dal
  Governo, a prescindere dalla legge comunitaria annuale; la
  relazione del Governo non contiene, però, nessuna informazione
  al riguardo.
     Infine, relativamente a quanto disposto dalla lettera
  c)  dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, il
  Governo dà conto dell'omesso inserimento, nel disegno di legge
  in esame, della direttiva 98/44/CE, relativa alla protezione
  giuridica delle invenzioni biotecnologiche, giustificandolo
  con la sua complessità, che la renderà oggetto di un apposito
  disegno di legge, già in corso di predisposizione.  A parte la
  direttiva citata, il Governo dichiara, nella
 
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  relazione, che non è stata omessa alcuna direttiva tra quelle
  pubblicate in fascicoli della Gazzetta Ufficiale delle
  Comunità europee pervenuti alla data di predisposizione del
  presente disegno di legge.  A questo riguardo vi sono due
  osservazioni da fare.
     Innanzitutto, risulterebbe dalla documentazione a
  disposizione che talune direttive, il cui recepimento è
  scaduto entro il 29 gennaio 1999 (data di presentazione del
  disegno di legge in esame) non siano state inserite nel
  disegno di legge, nonostante che non siano state attuate
  (secondo le informazioni ricavabili dalla banca dati della
  Presidenza del Consiglio) e che non siano nemmeno inserite in
  precedenti leggi comunitarie: su questo punto sarebbe
  necessario un chiarimento da parte del Governo.  In secondo
  luogo, mi preme rilevare che la  ratio  della norma
  introdotta dalla comunitaria '98 è più ampia di quella a cui
  si è attenuto il Governo, al quale si chiede di dare conto
  dell'omesso inserimento anche delle direttive, il cui termine
  di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione
  ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa.
  Poiché il termine previsto per l'esercizio della delega
  legislativa è di un anno (articolo 1, comma 1), e poiché è
  verosimile supporre che il disegno di legge non entrerà in
  vigore prima di aprile-maggio (con previsione ottimistica), il
  periodo di riferimento da prendere in considerazione è quello
  che va fino ad aprile-maggio del 2000: il Governo dovrebbe di
  conseguenza dare conto delle direttive che verranno a scadenza
  fino a quella data, e non soltanto di quelle scadute al
  momento della presentazione del disegno di legge.  D'altra
  parte, la norma - voluta dal Parlamento - risponde ad una
  logica ben precisa: quella di recepire nel disegno di legge
  comunitaria quante più direttive possibile, sia per evitare
  possibili ritardi nel recepimento, sia per snellire e
  razionalizzare il procedimento di attuazione da parte del
  Governo.  In proposito va segnalato che il Governo, tenendo
  conto di questo orientamento della Commissione, ha dato la sua
  disponibilità a presentare in Assemblea un emendamento volto
  ad ampliare il numero di direttive da recepire.
     Sul contenuto specifico del capo I, ricordo che, in
  occasione dell'esame della precedente legge comunitaria, si è
  svolto in Commissione un approfondito dibattito, originato dal
  parere espresso dal Comitato per la legislazione, su taluni
  aspetti dell'impianto generale della delega conferita al
  Governo con la legge comunitaria annuale.  Dal dibattito è
  scaturita la presentazione in Assemblea di un ordine del
  giorno accolto dal Governo, che impegna il Governo stesso:
       ad apportare, nell'emanazione di testi unici compilativi
  delle disposizioni adottati in attuazione delle deleghe
  conferite dal disegno di legge comunitaria, soltanto le
  modificazioni e le integrazioni necessarie per garantire la
  coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa,
  mantenendosi nei limiti propri del coordinamento formale;
       a trasmettere alle Camere i decreti legislativi ed i
  regolamenti da emanare in attuazione di direttive comunitarie
  per il prescritto parere, soltanto dopo l'acquisizione degli
  altri pareri previsti dalla legge.
     L'impegno assunto dal Governo con la Camera, e prima
  ancora con la Commissione, è stato rispettato; è stato di
  conseguenza modificato l'articolo 6 - che disciplina
  l'emanazione dei testi unici compilativi - ed il comma 3
  dell'articolo 1, il quale dispone la trasmissione alle Camere,
  per il parere, degli schemi di decreto legislativo.
     In conclusione, richiamo l'attenzione sulla snellezza del
  disegno di legge in esame, cioè sull'esiguo numero di
  direttive in esso contenute.  Ciò sta a testimoniare - a
  prescindere dai già richiamati problemi relativi
  all'attuazione - che con il presente disegno di legge siamo di
  fronte ad una svolta importante: è infatti la prima volta che
  in un disegno di legge comunitaria sono contenute direttive,
  il cui termine di attuazione è per la maggior parte di esse
  non ancora scaduto.  Ciò significa che il Parlamento è ormai in
  linea coi tempi di
 
                               Pag. 8
 
  recepimento, e che potrà condurre un esame nello stesso tempo
  più approfondito e più sollecito delle norme sottoposte alla
  sua approvazione.
     Io credo che questo sia di fondamentale importanza per il
  lavoro delle Commissioni e in particolare della XIV
  Commissione.  Infatti un impegno più "leggero" sulla legge
  comunitaria, e quindi sul provvedimento-cardine della
  partecipazione del Parlamento alla fase discendente di
  applicazione del diritto comunitario, significa anche poter
  seguire con maggiore attenzione ed impegno la fase ascendente
  di formazione del diritto comunitario.
     La XIV Commissione potrà moltiplicare i suoi interventi,
  nella misura e nei modi in cui le è consentito, nella
  definizione delle norme comunitarie, al momento della loro
  scrittura: e questo, secondo quanto più volte unanimemente
  sottolineato in Commissione, è essenziale ai fini di una
  legittima difesa delle specificità nazionali nelle sedi
  comunitarie.  In questo contesto, appare significativo il fatto
  che quest'anno, per la prima volta, siano discusse
  contemporaneamente, anche in Commissione, sia la legge
  comunitaria sia la relazione semestrale, e che congiuntamente
  esse siano sottoposte all'esame e all'approvazione
  dell'Assemblea: questo anticipo "di fatto" della sessione
  comunitaria servirà certamente a richiamare l'attenzione sulla
  necessità di una "pesante" partecipazione della Camera dei
  deputati al processo decisionale comunitario.
     Per tutto questo mi auguro che il disegno di legge in
  esame possa essere sollecitamente approvato: esso infatti
  aiuterà l'Italia a recuperare i ritardi pregressi nel
  recepimento delle norme comunitarie, gettando così un ponte
  per una più qualificata partecipazione del nostro Paese, e
  soprattutto del Parlamento, alla formazione delle decisioni
  comunitarie.
                                           BOVA,  Relatore.
 
                               Pag. 9
 
            RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
 
                              Pag. 10
 
 
                              Pag. 11
 
           RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e
                           interni)
      La I Commissione,
        esaminato il disegno di legge n. 5619;
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  con le seguenti osservazioni:
        valuti la Commissione politiche dell'Unione europea
  l'opportunità di sopprimere l'allegato D (essendo le direttive
  oggetto di attuazione amministrativa già indicate nella
  relazione di accompagnamento) ovvero, in via subordinata, di
  specificare, mediante una novella all'articolo 4 della legge
  n. 86 del 1989, che - fermo restando l'obbligo di fornire
  l'elenco delle direttive attuate o da attuare con atto
  amministrativo nella relazione di accompagnamento ai disegni
  di legge comunitaria - l'elenco in oggetto è allegato al solo
  testo delle leggi comunitarie in vigore;
        all'articolo 5, valuti la Commissione politiche
  dell'Unione europea l'opportunità di sopprimere tale
  disposizione ovvero, in alternativa, di riformularla nel senso
  di prevedere una delega al Governo per l'emanazione di
  disposizioni recanti misure di carattere sanzionatorio, senza
  fare specifico riferimento alle sanzioni penali.
          RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
      La II Commissione,
        esaminato, per la parte di propria competenza, il
  disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di
  obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
  europee - legge comunitaria 1999";
        auspicato il ricorso alla sanzione penale quale
  strumento di natura eccezionale e residuale (rispetto ad altri
  strumenti di prevenzione e repressione delle condotte
  illecite) da applicare solamente
 
                              Pag. 12
 
  qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad
  esplicare la propria funzione e comunque da inserire
  all'interno del codice penale;
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  con le seguenti osservazioni:
        all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  sia
  precisato che la previsione di sanzioni penali sia limitata
  solo in casi eccezionali in cui la sanzione amministrativa non
  sia in alcun modo idonea ad assicurare l'osservanza delle
  disposizioni contenute nei decreti legislativi;
        all'articolo 2, comma 2, si esprime perplessità in
  merito alla previsione di porre oneri relativi ai controlli a
  carico del soggetto controllato, anche quando non sia
  riscontrata alcuna irregolarità.
           RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
      La V Commissione,
        esaminato il disegno di legge comunitaria per il
  1999;
        per quanto riguarda i profili di merito,
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  con la seguente osservazione:
        valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  sopprimere gli articoli 11 e 12, allo scopo di inserire in
  separati progetti di legge all'esame delle Camere le
  disposizioni in essi contenute.  Infatti, l'articolo 11
  riguarda una direttiva i cui tempi di attuazione sembrano
  richiedere l'inserimento delle relative disposizioni
  nell'ambito di un progetto di legge il cui  iter
  parlamentare possa presumibilmente rivelarsi più rapido
  rispetto a quello del provvedimento in esame, come il
  provvedimento collegato "fuori sessione" in materia di lavoro
  attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, e l'articolo
  12 contiene disposizioni già contenute all'interno del
  medesimo provvedimento collegato "fuori sessione";
        per quanto riguarda i profili finanziari,
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 
                              Pag. 13
 
          RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
                          (Finanze)
      La VI Commissione,
        esaminato il disegno di legge n. 5619, legge
  comunitaria 1999,
        rilevato che anche per il 1999 la legge comunitaria:
            a)  prevede che alle direttive comunitarie in
  scadenza sia data attuazione soprattutto da parte del Governo,
  per mezzo di deleghe legislative, di regolamento autorizzato o
  di ordinaria potestà regolamentare;
            b)  raggruppa le direttive da trasporre in base
  alla natura degli strumenti attuativi e non della materia che
  ne forma oggetto;
            c)  conseguentemente, formula criteri di delega
  e indirizzi regolamentari del tutto generici e indifferenziati
  secondo l'oggetto delle direttive;
        rilevato ancora che:
            a)  la legge comunitaria 1999 non include, tra
  quelle da trasporre, ben 11 direttive il cui termine di
  trasposizione è già scaduto e 26 ulteriori direttive il cui
  termine di trasposizione scade al più tardi nel 2000, tra le
  quali è compresa la direttiva 98/78/CE, sulla vigilanza
  supplementare alle imprese di assicurazione appartenenti ad un
  gruppo;
            b)  un numero consistente di direttive incluse
  nella legge comunitaria 1995-1997, e persino nella legge
  comunitaria 1994, non ha ancora ricevuto compiuta
  trasposizione;
            c)  non è stato dato alcun seguito concreto alle
  disposizioni dell'articolo 14 della legge comunitaria
  1995-1997 che vincola il Governo ad ottenere l'indirizzo
  parlamentare fin dall'inizio della cosiddetta "fase
  ascendente" del processo di formazione degli atti
  comunitari;
            d)  che tale omissione, per quel che riguarda le
  materie oggetto di competenza della Commissione, è
  particolarmente grave, visto che tra gli atti in formazione
  sono compresi quelli afferenti al cosiddetto "codice di
  condotta" in materia fiscale che riguardano taluni aspetti
  dell'imposizione diretta nonché la riforma dell'IVA;
            e)  che tali circostanze evidenziano la
  necessità di avviare un'ulteriore riflessione, al fine di
  verificare se il meccanismo della legge comunitaria sia
  realmente il meccanismo più appropriato per assicurare una
  partecipazione italiana al processo di integrazione europea
  che sia al contempo efficiente, tempestiva e rispettosa degli
  equilibri istituzionali imposti dalla Costituzione
  Italiana;
 
                              Pag. 14
 
        rilevato infine che, con riguardo ad alcuni specifici
  contenuti, per le direttive da trasporre incluse nella legge
  comunitaria e che rientrano nelle competenze della Commissione
  occorre precisare le modalità traspositive al fine di:
            a)  esplicitare la volontà di avvalersi
  dell'opzione prevista all'articolo 4 della direttiva
  98/26/CE;
            b)  nella medesima direttiva, chiarire che la
  disciplina si applica anche ai soggetti che partecipano
  indirettamente ad un sistema di pagamento;
            c)  garantire che in sede di trasposizione delle
  direttive 98/31/CE e, soprattutto, 98/32/CE, sia rispettata
  l'indipendenza della Banca d'Italia, affidando a tale Istituto
  il compito di operare, in piena autonomia, le scelte
  consentite dalla direttiva e che ricadono nell'ambito delle
  prerogative della Banca;
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
      con le condizioni risultanti al terzo paragrafo delle
  premesse;
      con la seguente condizione:
        la Commissione partecipi, almeno in sede consultiva,
  alla trasposizione della direttiva 98/43/CE;
      e con le osservazioni di cui al primo ed al secondo
  paragrafo delle premesse.
          EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE
                         Articolo 11.
      Al comma 1, dopo le parole:  "direttiva 1998/26/CE"
  inserire le seguenti:  ", con riferimento alla quale il
  Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4
  della direttiva medesima".
      Al comma 1, lettera  a),  dopo la parola:
  "partecipante"  inserire le seguenti:  "diretto o
  indiretto".
         RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
      La VIII Commissione,
        esaminato il disegno di legge n. 5619 "Disposizioni per
  l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
  dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
  1999",
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 
                              Pag. 15
 
          RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
            (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
      La IX Commissione,
        esaminato il disegno di legge n. 5619 recante
  "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
  comunitaria 1999;
        esaminati gli aspetti di più specifica competenza della
  Commissione ed in particolare la direttiva 98/76/CE,
  riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su
  strada di merci e di viaggiatori, la direttiva 98/35/CE, in
  materia di requisiti minimi di formazione delle professioni
  marittime nonché la direttiva 98/55/CE, in materia di
  condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti
  marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportino
  merci particolari o inquinanti;
        considerato che della direttiva 98/55/CE è previsto il
  recepimento nell'allegato  d)  della legge comunitaria
  1998 (legge 5 febbraio 1999, n. 25);
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  con la seguente osservazione:
      a)  che sia valutata l'opportunità di sopprimere
  dall'allegato  d)  la direttiva 98/55/CE, già recepita con
  la legge 5 febbraio 1999, n. 25.
           RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
          (Attività produttive, commercio e turismo)
      La X Commissione,
        esaminato il disegno di legge n. 5619 per le parti di
  propria competenza;
      considerato:
        che il recepimento della direttiva 98/30/CE, relativa
  al mercato del gas, di cui all'articolo 12 del testo in esame,
  è previsto anche dall'articolo 34 del disegno di legge S.
  3593-A, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato;
        che il rappresentante del Governo ha prospettato
  l'esigenza che la norma resti collocata in quel
  provvedimento;
 
                              Pag. 16
 
        che la materia del mercato del gas deve essere oggetto
  di specifico approfondimento da parte della Commissione di
  merito;
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
      con il seguente emendamento da essa approvato:
      Sopprimere l'articolo 12.
          RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
                 (Lavoro pubblico e privato)
      La XI Commissione,
        esaminato il disegno di legge n. 5619, recante
  "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
  comunitaria 1999",
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
          RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
                       (Affari sociali)
      La XII Commissione,
        esaminato il disegno di legge comunitaria 1999 (C.
  5619) per la parte di propria competenza;
        ritenuto in particolare che l'articolo 9, che modifica
  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione
  delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, consentendo che i
  controlli analitici dei prodotti alimentari, ove necessari,
  possano essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti
  in appositi elenchi, sia condivisibile e costituisca una
  ulteriore garanzia per i cittadini;
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  sottolineando la necessità che sia stabilito un termine per
  l'emanazione del decreto di cui all'articolo 3- bis,
  comma 5, del decreto legislativo
 
                              Pag. 17
 
  n. 155 del 1997 e che lo stesso decreto disciplini altresì le
  modalità dei sopralluoghi previsti dal comma 7 del medesimo
  articolo.
         EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE
                         ARTICOLO 9.
        Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
      1.  Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
  1997, n. 155, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 3- bis.  -  (Semplificazione delle procedure
  di autocontrollo per il responsabile delle industrie
  minori).  -  1.  Le regioni e le province autonome di
  Trento e Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le
  industrie alimentari con meno di 5 dipendenti che, per
  dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono
  sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con
  l'invio agli uffici delle competenti ASL di una denuncia
  dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente
  le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli
  alimenti".
      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il
  seguente:
      2.  Il provvedimento di cui all'articolo 3- bis,
  comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è
  adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
      Al capoverso 5, aggiungere in fine le parole:  e
  sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma
  7.
      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2.  Il decreto del Ministro della sanità di cui
  all'articolo 3- bis  del decreto legislativo 26 maggio
  1997, n. 155, è emanato entro sessanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
         RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
                        (Agricoltura)
      La XIII Commissione,
        esaminato, per i profili di competenza, il disegno di
  legge comunitaria 1999;
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  a condizione che vengano recepiti gli emendamenti approvati
  dalla Commissione, trasmessi in allegato, affidando alla
  Commissione Politiche
 
                              Pag. 18
 
  dell'Unione europea la valutazione delle questioni attinenti
  al necessario coordinamento tra gli articoli aggiuntivi
  riferiti all'articolo 8, che presentano in parte contenuti
  analoghi.
         EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE
                         ARTICOLO 1.
        Al comma 1, all'allegato A richiamato, sopprimere le
  parole:  98/58/CE: direttiva del Consiglio del 20 luglio
  1998, riguardante la protezione degli animali negli
  allevamenti.
        Conseguentemente, al medesimo comma, all'allegato B,
  aggiungere le parole:  98/58/CE: direttiva del Consiglio,
  del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali
  negli allevamenti.
                         ARTICOLO 8.
        Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
                      Articolo 8- bis.
  (Integrazioni all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
                           128). 
      1.  I soggetti indicati al comma 7 dell'articolo 53 della
  legge 24 aprile 1998, n. 128, svolgono attività di tutela
  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
  protette, di vigilanza sulla relativa utilizzazione, di
  promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore
  e di cura generale delle denominazioni di origine e delle
  indicazioni geografiche protette.  Gli stessi soggetti svolgono
  le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale
  competente ai sensi delle specifiche legge preesistenti.  Negli
  altri casi le funzioni medesime sono svolte su incarico del
  Ministero per le politiche agricole, di concerto, nel caso di
  prodotti agroindustriali, con il Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato.  Le attività di tutela e di
  vigilanza sono svolte in Italia e all'estero nei confronti di
  chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle
  indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere
  abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e
  comportamenti in ogni caso vietati dalla legge e dai
  rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE
  n. 2081/92.
      2.  I segni distintivi dei prodotti a denominazione di
  origine protetta e a indicazione geografica protetta sono
  quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi
  del regolamento CEE n. 2081/92.  Gli eventuali marchi
  collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti
  nazionali ed internazionali, i prodotti a DOP e a IGP, sono
  detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai soggetti che
  svolgono le attività di cui al comma 1.  I marchi collettivi
  medesimi sono utilizzati
 
                              Pag. 19
 
  come segni distintivi delle produzioni conformi ai
  disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate
  dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
  dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, da tutti
  i produttori interessati al sistema di controllo delle
  produzioni stesse, nel rispetto di quanto previsto al comma
  3.
      3.  I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di
  tutela e di vigilanza di cui al comma 1 e dallo svolgimento
  delle attività riferibili alla promozione delle DOP e delle
  IGP sono sostenuti da tutti i produttori secondo apposito
  decreto emanato dal Ministero per le politiche agricole entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge; gli stessi costi sono sostenuti da tutti i produttori
  che accedono al sistema di utilizzazione delle DOP e IGP,
  secondo parametri tariffari obiettivi approvati dalla
  competente autorità nazionale entro trenta giorni dalla loro
  proposizione da parte dei soggetti incaricati di cui al comma
  1.
      4.  Nello svolgimento della loro attività i soggetti che
  assolvono le funzioni di cui al comma 1 possono:
          a)  avanzare proposte di disciplina regolamentare
  e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto
  interessato;
          b)  definire programmi recanti misure di carattere
  strutturale e di adeguamento tecnico e di sistema finalizzate
  al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
  sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
  fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;
          c)  adottare delibere con le modalità e i
  contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30
  aprile 1998, n. 173.  Per svolgere le attività di cui alle
  lettere  a)  e  b)  e alla presente lettera i soggetti
  devono rispondere ai requisiti previsti nel decreto di cui al
  comma 5 ed essere specificamente incaricati dal Ministero per
  le politiche agricole.
      5.  Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di
  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
  disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
  rappresentatività, anche con riferimento alle componenti di
  filiera, e ai criteri di conformità allo svolgimento delle
  attività di cui al comma 4.
        Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
                      Articolo 8- bis.
  (Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
                           128). 
      1.  L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è
  sostituito dal seguente:
                         Articolo 53.
  (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e
            sulle attestazioni di specificità). 
      1.  In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del
  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992
  e all'articolo 14 del
 
                              Pag. 20
 
  regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio
  1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità
  nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo
  e responsabile della vigilanza sulla stessa.  L'attività di
  controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE)
  n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
  2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate
  e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro
  per le politiche agricole, previo parere espresso dalle
  regioni e province autonome nel cui territorio ricadono le
  produzioni interessate al controllo.
      2.  Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di
  controllo privati devono preventivamente prevedere una
  valutazione dei requisiti relativi a:
          a)  conformità alla norma europea EN 45011 del 23
  giugno 1989;
          b)  disponibilità di personale qualificato e di
  mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
          c)  adeguatezza delle relative procedure.
      3.  Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano,
  per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve
  soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
      4.  Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
  caso di:
          a)  perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da
  parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di
  organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente
  avvalsi;
          b)  violazione della normativa comunitaria in
  materia;
          c)  mancanza dei requisiti in capo agli organismi
  privati e agli organismi terzi, accertata successivamente
  all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del
  comma 13.
      5.  La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
  all'organismo di controllo privato può riguardare anche una
  singola produzione riconosciuta.  Per lo svolgimento di tale
  attività il Ministero per le politiche agricole si avvale
  delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.
      6.  Gli organismi privati che intendano proporsi per il
  controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli
  articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
  dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono
  presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche
  agricole.
      7.  E' istituito presso il Ministero per le politiche
  agricole un albo per gli organismi privati che soddisfino i
  requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi
  di controllo privati per la denominazione di origine protetta
  (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la
  attestazione di specificità (S.T.G.)".
      8.  La scelta dell'organismo privato è effettuata tra
  quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7:
          a)  dai soggetti proponenti le registrazioni, per
  le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del
  citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del
  citato regolamento (CEE) n. 2082/92;
          b)  dai soggetti che abbiano svolto, in conformità
  alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
  protette, funzioni di
 
                              Pag. 21
 
  controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai
  sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n.
  2081/92.  In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è
  presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.
      9.  In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni
  e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le
  produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che,
  ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato
  regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato
  regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi
  terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al
  comma 2 e devono essere iscritti all'Albo.
      10.  Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della
  legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti
  delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi
  necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di
  controllo designate.
      11.  Gli organismi privati autorizzati e le autorità
  pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una
  o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento
  (CFE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.
  Ogni produzione riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti
  è soggetta al controllo di uno o più organismi privati
  autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti
  per territorio, tra loro coordinate.
      12.  La vigilanza sugli organismi di controllo privati
  autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche
  agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture
  ricadenti nel territorio di propria competenza.
      13.  Le autorizzazioni agli organismi privati sono
  rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si
  forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di
  sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
      14.  Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui
  al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per
  il bilancio dello Stato.
      15.  Quando l'area geografica di produzione di una DOP o
  di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una
  singola regione a statuto speciale o di una provincia
  autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia
  autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione
  dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.
      16.  I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
  attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi
  dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
  tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale
  degli interessi relativi alle denominazioni.  Essi sono
  riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole purché
  rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal
  decreto di cui al successivo comma 18.  Nello svolgimento della
  loro attività i consorzi di tutela:
          a)  avanzano proposte di disciplina regolamentare
  e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto
  interessato;
          b)  possono definire programmi recanti misure di
  carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al
  miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
  sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
  fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
  commercializzato;
 
                              Pag. 22
 
          c)  possono adottare delibere con le modalità e i
  contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30
  aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al
  comma 17 del presente articolo;
          d)  effettuano l'apposizione di marchi registrati
  o di contrassegni costitutivi della DOP, IGP, o attestazione
  di specificità, sulla base delle risultanze dei controlli
  effettuati dall'organismo privato autorizzato ai sensi del
  presente articolo.  I criteri per l'effettuazione della
  marchiatura, i relativi costi nonché la partecipazione
  finanziaria alle azioni di tutela, difesa e promozione delle
  denominazioni, per i produttori aderenti e non aderenti ai
  consorzi, sono stabiliti con decreto del Ministro per le
  politiche agricole, sentite le regioni e province autonome;
          e)  svolgono le funzioni di vigilanza onde
  assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, della IGP o
  della attestazione di specificità, da abusi, atti di
  concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
  denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla
  legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei
  confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della
  trasformazione e del commercio.  Agli agenti vigilatori
  dipendenti dai Consorzi, nell'esercizio delle funzioni di
  vigilanza può essere attribuita nei modi e nelle forme di
  legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi
  possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del
  regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666
  e prestino giuramento innanzi al pretore.  Gli agenti
  vigilatori già in possesso della qualifica di agente di
  pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che
  intervenga espresso provvedimento di revoca.
      17.  Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui
  al comma 16, costituiti per la tutela e la promozione delle
  DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai
  prodotti alimentari, deve essere assicurata una equilibrata
  rappresentanza delle categorie dei produttori e dei
  trasformatori interessati alla filiera.
      18.  Con decreto del Ministro per le politiche agricole,
  da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente disposizione, sono stabilite le
  disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
  rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle
  attività di collaborazione nelle funzioni di vigilanza di cui
  al comma 16 e al funzionamento dei consorzi nonché le
  disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei consorzi
  esistenti alla data di entrata in vigore della presente
  disposizione.
      19.  I consorzi regolarmente costituiti alla data di
  entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare,
  ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla suddetta
  data alle disposizioni emanate ai sensi della presente
  disposizione.
                         ARTICOLO 9.
        Al comma 1 premettere il seguente:
      01.  All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
  1997, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "5- bis.  Le produzioni tradizionali di cui
  all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
  non sono soggette agli adempimenti previsti dal presente
  articolo".
 
                              Pag. 23
 
        Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
      "Art. 9- bis.  (Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n.
  35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del
  commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi).  - 1.
  L'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente
  norme per il controllo della pubblicità e del commercio
  dell'olio di oliva e dell'olio di semi, è sostituito dai
  seguenti:
      "L'olio ottenuto dall'estrazione a mezzo solvente o dalla
  pressione meccanica di semi oleosi e successivamente
  sottoposto a processo di rettificazione altrimenti detto di
  raffinazione è denominato "olio di semi".
      L'olio ottenuto dalla sola pressione meccanica di semi
  oleosi è denominato "olio di semi di pressione" od "olio di
  semi di spremitura".
      Con successivo decreto del Ministro della sanità saranno
  stabilite le caratteristiche chimico-fisiche e
  igienico-sanitarie e le tecniche di lavorazione che debbono
  presentare gli oli di semi di pressione per poter essere
  commercializzati".
      2.  L'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è
  abrogato.
           RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
                  PER LE QUESTIONI REGIONALI
      La Commissione,
        esaminato il disegno di legge C. 5619, recante
  "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
  comunitaria 1999";
        sottolineata l'opportunità di introdurre elementi di
  rafforzamento e di verifica del grado di partecipazione delle
  regioni alle fasi ascendente e discendente del processo
  normativo comunitario,
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
      a condizione  che sia abrogato l'articolo 12 della
  legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998);
      e con le seguenti osservazioni:
          a)  al fine di verificare l'effettiva
  partecipazione delle regioni alla fase ascendente del processo
  normativo comunitario si ritiene opportuno che nella relazione
  semestrale al Parlamento di cui all'articolo 7 della legge n.
  86 del 1989 il Governo fornisca i dati relativi all'esercizio
  da parte delle regioni della facoltà - prevista dall'articolo
  14, 2^ comma, 2^ periodo della legge n. 128 del 1998 - di
  inviare osservazioni sui progetti di atti normativi
  comunitari;
 
                              Pag. 24
 
        b)  al fine di verificare l'effettiva
  partecipazione delle regioni alla fase discendente del
  processo normativo comunitario si ritiene necessario che nella
  relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria
  (articolo 2, 3^ comma, della legge n. 86 del 1989) si dia
  conto della legislazione regionale attuativa di direttive
  comunitarie con l'indicazione dei dati previsti dall'articolo
  9, comma 2- bis  della legge n. 86 del 1989;
        c)  con riferimento all'articolo 2, 1^ comma,
  lettera  g),  si ribadisce il giudizio negativo - già
  espresso in sede di esame della legge comunitaria 1995-1997 -
  in ordine alla fungibilità ivi stabilita tra fonti diverse
  (legge comunitaria e legge delegata) in ordine
  all'individuazione dei princìpi non derogabili con legge
  regionale.
 
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