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Onorevoli Colleghi! - Con il disegno di legge in esame,
il Governo adempie per la settima volta all'obbligo, previsto
nella legge 9 marzo 1986, n. 89 (legge La Pergola), di
presentare al Parlamento la legge comunitaria annuale.
Quest'anno, il provvedimento è stato presentato in prima
lettura alla Camera dei deputati: si è così ripresa la prassi
dell'alternanza della presentazione del provvedimento presso i
due rami del Parlamento, alla quale si era derogato per la
legge comunitaria 1998, presentata al Senato come la
precedente (1995-1997). E' importante che questa prassi sia
stata ripresa - anche su specifica richiesta formulata dalla
Commissione politiche dell'Unione europea nel corso dell'esame
della precedente legge comunitaria -, in quanto si è dovuto
constatare che spesso, in passato, i tempi di esame in seconda
lettura sono risultati compressi dalla necessità di approvare
il provvedimento in termini che consentissero al nostro Paese
di colmare i ritardi nel recepimento delle direttive
comunitarie. D'altra parte, vi è la convinzione che il
presente disegno di legge, pur con i necessari e dovuti
approfondimenti, possa essere sollecitamente esaminato non
solo dalla Commissione ma anche dall'Assemblea; esame che,
conformemente agli indirizzi unanimemente espressi dalla
Commissione, dovrebbe quest'anno svolgersi congiuntamente
all'esame della relazione semestrale sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo comunitario.
1. Ambito dell'intervento normativo.
Il disegno di legge al nostro esame provvede al
recepimento di 31 direttive comunitarie, secondo le modalità
previste dalla legge La Pergola: normazione diretta; delega
legislativa; regolamento autorizzato; attuazione in via
amministrativa.
Più in particolare, per una direttiva il provvedimento
dispone l'attuazione con norma diretta: si tratta della
direttiva 97/63/CE, relativa ai concimi, alla quale dà
attuazione l'articolo 7 del disegno di legge. Per 18 direttive
è conferita al Governo la delega ad emanare decreti
legislativi di attuazione: per 8 di queste direttive (elencate
nell'allegato B al disegno di legge) è previsto che il
relativo schema di decreto di attuazione sia sottoposto al
parere delle Commissioni parlamentari competenti; per le
restanti 10 direttive da attuare con decreto legislativo
delegato (elencate nell'allegato A al disegno di legge) non è
previsto il parere delle Commissioni parlamentari. Per una
sola direttiva (contenuta nell'allegato C) è prevista
l'attuazione tramite regolamento autorizzato: si tratta della
direttiva 98/35/CE, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare. Infine, per 11 direttive
(ricomprese nell'allegato D) è prevista l'attuazione in via
amministrativa.
Può essere utile procedere anzitutto ad una riflessione di
carattere generale sul complesso delle modifiche introdotte
(dalle due leggi comunitarie 1995-1997 e 1998), alle norme
della legge La Pergola che disciplinano la presentazione ed il
contenuto della legge comunitaria.
A mio avviso, tali modifiche hanno raggiunto l'obiettivo
necessario di rendere la legge comunitaria annuale uno
strumento di maggiore coinvolgimento del Parlamento,
attraverso una più qualificata informazione, nel processo di
trasposizione del diritto comunitario: quest'obiettivo
appariva
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essenziale, per consentire al Parlamento di conferire al
Governo con maggiore consapevolezza la delega o
l'autorizzazione all'attuazione di direttive comunitarie.
Qualche ulteriore aggiustamento appare forse auspicabile,
per rendere più snello l'intero processo di trasposizione in
Italia del diritto comunitario, ad esempio attraverso un più
esteso ricorso all'attuazione in via amministrativa: ciò non
comporta, comunque, un'ulteriore modifica dell'impianto della
legge La Pergola, essendo sufficiente includere un numero
maggiore di direttive tra quelle da attuare in via
amministrativa.
D'altro canto, a me sembra che mantenere la previsione di
una legge comunitaria annuale abbia ancora un senso: superati
i ritardi cronici nel recepimento del diritto comunitario,
smaltito l'arretrato, il significato di un appuntamento
annuale, che faccia il punto sulla "fase discendente" di
trasposizione delle norme europee e ad essa dia risalto nella
solennità di una sessione parlamentare comunitaria, rimane
inalterato.
Per questo penso che il processo di ripensamento delle
norme che disciplinano la legge comunitaria sia oggi giunto
alla giusta maturazione, e che sia quindi arrivato il momento,
piuttosto che di rivedere ancora tali norme, di mettere mano
ad una sorta di "testo unico" delle stesse. Si tratta, in
sostanza, di ricomporre le norme della legge La Pergola, come
pure quelle pertinenti della legge Fabbri, secondo le
modifiche ad esse successivamente apportate: il Governo
compirebbe certamente opera meritoria, mettendo mano ad uno
specifico disegno di legge, che avrebbe certo garantito un
rapido iter parlamentare.
Come relatore ho anche riflettuto alla possibile obiezione
che si potrebbe avanzare sull'effettiva efficacia della legge
comunitaria, come attualmente congegnata, ad assicurare un
grado elevato di trasposizione del diritto comunitario. Se
infatti è vero che, soprattutto con le ultime leggi
comunitarie, si è provveduto a colmare notevoli ritardi,
rimane comunque il dato di fatto di una strutturale
difficoltà, per l'Italia, di trasporre con regolarità le norme
comunitarie. Tale dato è evidenziato sia dal numero (50) di
procedure di infrazione per mancato recepimento delle
direttive comunitarie, riportato nella relazione al disegno di
legge in esame, sia dalle informazioni rese dal Governo
nell'ultima relazione semestrale, secondo le quali l'Italia è
al penultimo posto, in Europa, nell'attuazione del diritto
comunitario.
Tuttavia io credo che le difficoltà che incontra il nostro
Paese siano da individuare non tanto nel meccanismo di
recepimento che si incentra sulla legge comunitaria, quanto
nei ritardi che si registrano nell'attuazione delle norme
recepite. A suffragio di questa convinzione vi sono due
osservazioni.
La prima, è che la Commissione valuta l'effettiva
trasposizione delle direttive comunitarie non al momento del
loro recepimento, cioè del loro inserimento in provvedimenti
che ne prevedono la concreta, futura attuazione: la
Commissione considera infatti il recepimento come mera
intenzione che, per concretizzarsi, necessita di uno specifico
provvedimento (decreto legislativo, regolamento, atto
amministrativo) che trasponga la norma comunitaria
nell'ordinamento interno. E' quindi sul numero di atti di
attuazione, e non sul numero di direttive contenute nelle
leggi comunitarie, che la Commissione calcola la percentuale
di trasposizione.
La seconda osservazione è che il numero delle direttive
contenute nel complesso delle leggi comunitarie (ad esclusione
dell'ultima) e non ancora attuate, è superiore a 100; il che
significa che tra il momento di approvazione della legge
comunitaria annuale e l'emanazione dei provvedimenti di
attuazione delle direttive in essa comprese intercorrono tempi
che certo non possono essere considerati fisiologici.
E' quindi sul momento dell'attuazione, piuttosto che su
quello del recepimento, che occorre intervenire con decisione.
Il ministro per le politiche comunitarie ha già dichiarato
alla XIV Commissione che è sua intenzione intervenire, perché
ci sia un
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maggiore coordinamento tra i ministeri anche nella
partecipazione della fase discendente del diritto comunitario:
questa dichiarazione va interpretata anche come un preciso
impegno del ministro, per garantire che i decreti di
attuazione delle direttive recepite con la legge comunitaria
siano tempestivamente predisposti. A tale proposito, non credo
sarebbe difficile avviare la procedura di attuazione già al
momento della predisposizione del disegno di legge
comunitaria, in modo tale che i decreti di attuazione siano
già pronti, anche per l'eventuale esame parlamentare, nel
momento stesso in cui il provvedimento è definitivamente
approvato: ciò consentirebbe senza dubbio di superare i
ritardi lamentati. E' forse difficile concretizzare questo
obiettivo in una norma legislativa; in ogni caso si può
valutare l'opportunità di impegnare il Governo, con uno
specifico ordine del giorno, a garantire la tempestività
dell'emanazione dei decreti legislativi, dei regolamenti, e
degli atti amministrativi di attuazione delle direttive
recepite con le leggi comunitarie.
2. Istruttoria legislativa svolta.
Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisite e valutate
attentamente le relazioni approvate dalle Commissioni in sede
consultiva.
Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle
Commissioni di settore, il cui testo integrale è riportato
nello stampato per l'Aula, sono stati valutati con attenzione
sia gli emendamenti approvati che le osservazioni ed i
suggerimenti espressi. Vanno segnalate, tra le altre, le
osservazioni della I Commissione, volte ad una modifica
dell'articolo 4 nel senso di sopprimere l'allegato D, essendo
le direttive oggetto di attuazione amministrativa già indicate
nella relazione di accompagnamento; la richiesta della II
Commissione di precisazione all'articolo 2 del carattere
eccezionale delle sanzioni penali; la proposta della V
Commissione di sopprimere gli articoli 11 e 12 allo scopo di
inserire le disposizioni in esso contenute in separati
progetti di legge all'esame delle Camere; la richiesta della
VI Commissione di integrare il provvedimento con le direttive
il cui termine di trasposizione è già scaduto e di quelle il
cui termine di trasposizione scade nel 2000; la richiesta
della X Commissione di sopprimere l'articolo 12 per consentire
di riversare il suo contenuto in un apposito provvedimento che
sia approfondito dalla Commissione di merito; l'esigenza
prospettata dalla XII Commissione di alcune modifiche al
decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di prodotti
alimentari; la richiesta della XIII Commissione di una
modifica della legge n. 128 del 1998.
3. Il testo della Commissione.
La struttura del disegno di legge ricalca quella dei
precedenti: il capo I contiene le disposizioni di carattere
generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione
dei provvedimenti; il capo II detta disposizioni particolari
di adempimento diretto, e gli eventuali criteri specifici di
delega. Mi soffermerò brevemente sul contenuto dei singoli
articoli, per svolgere poi alcune considerazioni di carattere
generale sull'impianto del provvedimento.
L'articolo 1 disciplina, in maniera del tutto analoga alle
precedenti leggi comunitarie, il procedimento per l'emanazione
dei decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate
negli allegati A e B.
L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti versioni della
legge, i criteri e principi direttivi di delega di portata
generale in tema di attribuzione e organizzazione delle
funzioni amministrative, di contenimento della spesa e di
politica sanzionatoria. L'articolo 3 consente l'attuazione
con regolamento autorizzato delle direttive comprese
nell'allegato C.
L'articolo 4 contempla la soppressione dell'allegato D e
la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta
Ufficiale delle direttive attuate o da attuare in via
amministrativa.
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L'articolo 5 conferisce una delega biennale per poter
gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che
costituiscano violazione di precetti comunitari non trasfusi
in leggi nazionali, perché contenuti o in regolamenti CE,
direttamente applicabili, o in direttive attuate con fonti non
primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali.
L'articolo 6 prevede l'autorizzazione, già contenuta in
precedenti leggi comunitarie, all'emanazione di testi unici
compilativi; viene però inserito il limite delle sole
modifiche necessarie a garantire la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa.
L'articolo 7, oltre ad attuare direttamente la direttiva
97/63/CE, prevede anche una modifica alla legge attuativa
delle direttive in materia di fertilizzanti, al fine di
consentire che con decreto del Ministro per le politiche
agricole possano essere modificate le tolleranze applicabili
ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti.
L'articolo 8 apporta alcune modifiche alla legge 22 maggio
1973, n. 269 (concernenti l'ammissione provvisoria di
materiali forestali di propagazione controllati), necessarie
per coordinarne il testo con le disposizioni del decreto
legislativo 10 maggio 1982, n. 494; è inoltre chiarito il
periodo massimo di commercializzazione di un clone (di pioppo)
sperimentale.
L'articolo 9, modificato sulla base di un emendamento
approvato dalla XII Commissione e che tiene conto delle varie
proposte di modifica presentate da numerosi gruppi in XIV
Commissione, è volto ad introdurre alcune modifiche al decreto
legislativo n. 155 del 1997, relativo all'igiene dei prodotti
alimentari, al fine di semplificare le procedure di
autocontrollo per il responsabile delle industrie minori.
L'articolo 10 recepisce un emendamento approvato dalla
XIII Commissione e volto ad introdurre una disciplina più
completa, tenendo conto della normativa comunitaria, circa i
controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle
attestazioni di specificità. Gli articoli 11 e 12 adeguano la
disciplina interna in taluni aspetti relativi all'iscrizione
ad albi e ordini professionali tenendo conto della normativa
sulla cittadinanza europea.
Gli articoli 13 e 14 recano criteri di delega specifici
per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle
direttive in materia di piante ornamentali e sistemi di
pagamento e regolamento dei titoli. E' stato invece soppresso
l'articolo relativo all'attuazione della direttiva in materia
del mercato del gas naturale, tenendo conto di un apposito
emendamento approvato dalla X Commissione e dell'orientamento
del Governo favorevole a regolare tale materia in un articolo
del disegno di legge collegato, approvato dal Senato ed ora
all'esame della Camera. L'articolo 15, infine, detta criteri
di delega specifici per l'attuazione della direttiva volta a
facilitare il libero esercizio negli Stati membri della
professione di avvocato.
Per quanto riguarda, in particolare il capo I, che reca
disposizioni di carattere generale ed ordinamentale, e quindi
di competenza diretta della Commissione politiche dell'Unione
europea, ritengo utile svolgere alcune considerazioni, che
riguardano anche la relazione governativa che accompagna il
disegno di legge.
Partendo proprio da quest'ultima, ricordo che la legge
comunitaria per il 1998 (legge 5 febbraio 1999, n. 25,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 12 febbraio 1999), ha
ulteriormente modificato l'articolo 2 della legge La Pergola -
che era già stato modificato dalla legge 28 aprile 1998, n.
128 (legge comunitaria 1995-1997) - relativamente alle
modalità di redazione della relazione al disegno di legge
comunitaria. In particolare, l'articolo 10 della legge
comunitaria per il 1998 dispone che nell'ambito della
relazione al disegno di legge comunitaria:
a) si riferisce sullo stato di conformità
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato
delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in
particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e
violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica
italiana;
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b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o
da attuare in via amministrativa;
c) si dà partitamente conto delle ragioni
dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa.
In proposito, desidero innanzitutto dare atto al Governo
di avere ottemperato a quanto previsto dall'articolo 13 della
legge comunitaria 1995-1997, presentando, come prescritto, il
nuovo disegno di legge comunitaria entro il 31 gennaio: è,
questo, un apprezzabile sintomo dell'attenzione del Governo
nei confronti del Parlamento, e del positivo clima di
collaborazione istituzionale instauratosi nella trattazione
della materia comunitaria. E' inoltre doveroso, da parte del
relatore, sottolineare con soddisfazione che il Governo non
soltanto ha ottemperato, nel predisporre la relazione, ad un
precetto legislativo, ma ha anche tenuto conto delle
disposizioni contenute nella legge comunitaria per il 1998,
non ancora entrata in vigore. Tuttavia, dato atto al Governo
della sua sensibilità istituzionale, vi sono alcune
osservazioni da formulare sul concreto adempimento di tali
previsioni legislative.
Quanto alla lettera a) dell'articolo 10 della legge
comunitaria 1998, il Governo dà conto nella relazione al
disegno di legge in esame, del numero delle procedure di
infrazione (165), dei ricorsi promossi davanti alla Corte di
giustizia delle Comunità europee (19), e delle sentenze di
condanna pronunciate dalla Corte (18). Si tratta, però, di una
informazione di mero carattere quantitativo, che nulla dice
sugli oggetti del contenzioso con l'Unione europea, e che
quindi non consente al Parlamento di avere cognizione di quali
siano le norme (eventualmente mancanti) dell'ordinamento
italiano contestate dagli organi comunitari: è invece
essenziale per il Parlamento - in quanto attore della
trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento interno
- conoscere nello specifico la natura, e non soltanto i
numeri, del contenzioso tra Italia e Unione europea; ed in tal
senso credo che debba essere interpretato lo spirito della
norma in oggetto.
Rispetto a quanto previsto dalla lettera b)
dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, correttamente
il Governo fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via
amministrativa, che peraltro compaiono identicamente anche
nell'allegato D al disegno di legge. Ci si chiede quale sia
l'utilità di questa duplice, identica informazione. Una
interpretazione della norma introdotta dalla legge comunitaria
1998 porterebbe a ritenere che l'allegato D, in quanto
contenente un mero elenco di direttive attuate o da attuare in
via amministrativa - e che quindi non richiedono delega o
autorizzazione parlamentare - sia superfluo nel contesto
dell'articolato del disegno di legge; esso infatti svolge una
funzione meramente informativa, che può più utilmente essere
riassorbita dalla relazione introduttiva al disegno di legge.
Essendo questa interpretazione stata condivisa dalla
Commissione e dal Governo, si è proceduto alle opportune
modifiche dell'articolo 4 del disegno di legge sopprimendo
l'allegato D.
Sempre con riferimento a quanto previsto dalla lettera
b) dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, rilevo
che essa dispone di fornire l'elenco anche delle direttive
attuate in via amministrativa: in esse dovrebbero intendersi
ricomprese le direttive attuate in via amministrativa dal
Governo, a prescindere dalla legge comunitaria annuale; la
relazione del Governo non contiene, però, nessuna informazione
al riguardo.
Infine, relativamente a quanto disposto dalla lettera
c) dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, il
Governo dà conto dell'omesso inserimento, nel disegno di legge
in esame, della direttiva 98/44/CE, relativa alla protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, giustificandolo
con la sua complessità, che la renderà oggetto di un apposito
disegno di legge, già in corso di predisposizione. A parte la
direttiva citata, il Governo dichiara, nella
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relazione, che non è stata omessa alcuna direttiva tra quelle
pubblicate in fascicoli della Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee pervenuti alla data di predisposizione del
presente disegno di legge. A questo riguardo vi sono due
osservazioni da fare.
Innanzitutto, risulterebbe dalla documentazione a
disposizione che talune direttive, il cui recepimento è
scaduto entro il 29 gennaio 1999 (data di presentazione del
disegno di legge in esame) non siano state inserite nel
disegno di legge, nonostante che non siano state attuate
(secondo le informazioni ricavabili dalla banca dati della
Presidenza del Consiglio) e che non siano nemmeno inserite in
precedenti leggi comunitarie: su questo punto sarebbe
necessario un chiarimento da parte del Governo. In secondo
luogo, mi preme rilevare che la ratio della norma
introdotta dalla comunitaria '98 è più ampia di quella a cui
si è attenuto il Governo, al quale si chiede di dare conto
dell'omesso inserimento anche delle direttive, il cui termine
di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione
ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa.
Poiché il termine previsto per l'esercizio della delega
legislativa è di un anno (articolo 1, comma 1), e poiché è
verosimile supporre che il disegno di legge non entrerà in
vigore prima di aprile-maggio (con previsione ottimistica), il
periodo di riferimento da prendere in considerazione è quello
che va fino ad aprile-maggio del 2000: il Governo dovrebbe di
conseguenza dare conto delle direttive che verranno a scadenza
fino a quella data, e non soltanto di quelle scadute al
momento della presentazione del disegno di legge. D'altra
parte, la norma - voluta dal Parlamento - risponde ad una
logica ben precisa: quella di recepire nel disegno di legge
comunitaria quante più direttive possibile, sia per evitare
possibili ritardi nel recepimento, sia per snellire e
razionalizzare il procedimento di attuazione da parte del
Governo. In proposito va segnalato che il Governo, tenendo
conto di questo orientamento della Commissione, ha dato la sua
disponibilità a presentare in Assemblea un emendamento volto
ad ampliare il numero di direttive da recepire.
Sul contenuto specifico del capo I, ricordo che, in
occasione dell'esame della precedente legge comunitaria, si è
svolto in Commissione un approfondito dibattito, originato dal
parere espresso dal Comitato per la legislazione, su taluni
aspetti dell'impianto generale della delega conferita al
Governo con la legge comunitaria annuale. Dal dibattito è
scaturita la presentazione in Assemblea di un ordine del
giorno accolto dal Governo, che impegna il Governo stesso:
ad apportare, nell'emanazione di testi unici compilativi
delle disposizioni adottati in attuazione delle deleghe
conferite dal disegno di legge comunitaria, soltanto le
modificazioni e le integrazioni necessarie per garantire la
coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa,
mantenendosi nei limiti propri del coordinamento formale;
a trasmettere alle Camere i decreti legislativi ed i
regolamenti da emanare in attuazione di direttive comunitarie
per il prescritto parere, soltanto dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge.
L'impegno assunto dal Governo con la Camera, e prima
ancora con la Commissione, è stato rispettato; è stato di
conseguenza modificato l'articolo 6 - che disciplina
l'emanazione dei testi unici compilativi - ed il comma 3
dell'articolo 1, il quale dispone la trasmissione alle Camere,
per il parere, degli schemi di decreto legislativo.
In conclusione, richiamo l'attenzione sulla snellezza del
disegno di legge in esame, cioè sull'esiguo numero di
direttive in esso contenute. Ciò sta a testimoniare - a
prescindere dai già richiamati problemi relativi
all'attuazione - che con il presente disegno di legge siamo di
fronte ad una svolta importante: è infatti la prima volta che
in un disegno di legge comunitaria sono contenute direttive,
il cui termine di attuazione è per la maggior parte di esse
non ancora scaduto. Ciò significa che il Parlamento è ormai in
linea coi tempi di
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recepimento, e che potrà condurre un esame nello stesso tempo
più approfondito e più sollecito delle norme sottoposte alla
sua approvazione.
Io credo che questo sia di fondamentale importanza per il
lavoro delle Commissioni e in particolare della XIV
Commissione. Infatti un impegno più "leggero" sulla legge
comunitaria, e quindi sul provvedimento-cardine della
partecipazione del Parlamento alla fase discendente di
applicazione del diritto comunitario, significa anche poter
seguire con maggiore attenzione ed impegno la fase ascendente
di formazione del diritto comunitario.
La XIV Commissione potrà moltiplicare i suoi interventi,
nella misura e nei modi in cui le è consentito, nella
definizione delle norme comunitarie, al momento della loro
scrittura: e questo, secondo quanto più volte unanimemente
sottolineato in Commissione, è essenziale ai fini di una
legittima difesa delle specificità nazionali nelle sedi
comunitarie. In questo contesto, appare significativo il fatto
che quest'anno, per la prima volta, siano discusse
contemporaneamente, anche in Commissione, sia la legge
comunitaria sia la relazione semestrale, e che congiuntamente
esse siano sottoposte all'esame e all'approvazione
dell'Assemblea: questo anticipo "di fatto" della sessione
comunitaria servirà certamente a richiamare l'attenzione sulla
necessità di una "pesante" partecipazione della Camera dei
deputati al processo decisionale comunitario.
Per tutto questo mi auguro che il disegno di legge in
esame possa essere sollecitamente approvato: esso infatti
aiuterà l'Italia a recuperare i ritardi pregressi nel
recepimento delle norme comunitarie, gettando così un ponte
per una più qualificata partecipazione del nostro Paese, e
soprattutto del Parlamento, alla formazione delle decisioni
comunitarie.
BOVA, Relatore.
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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5619;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione politiche dell'Unione europea
l'opportunità di sopprimere l'allegato D (essendo le direttive
oggetto di attuazione amministrativa già indicate nella
relazione di accompagnamento) ovvero, in via subordinata, di
specificare, mediante una novella all'articolo 4 della legge
n. 86 del 1989, che - fermo restando l'obbligo di fornire
l'elenco delle direttive attuate o da attuare con atto
amministrativo nella relazione di accompagnamento ai disegni
di legge comunitaria - l'elenco in oggetto è allegato al solo
testo delle leggi comunitarie in vigore;
all'articolo 5, valuti la Commissione politiche
dell'Unione europea l'opportunità di sopprimere tale
disposizione ovvero, in alternativa, di riformularla nel senso
di prevedere una delega al Governo per l'emanazione di
disposizioni recanti misure di carattere sanzionatorio, senza
fare specifico riferimento alle sanzioni penali.
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il
disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 1999";
auspicato il ricorso alla sanzione penale quale
strumento di natura eccezionale e residuale (rispetto ad altri
strumenti di prevenzione e repressione delle condotte
illecite) da applicare solamente
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qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad
esplicare la propria funzione e comunque da inserire
all'interno del codice penale;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia
precisato che la previsione di sanzioni penali sia limitata
solo in casi eccezionali in cui la sanzione amministrativa non
sia in alcun modo idonea ad assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi;
all'articolo 2, comma 2, si esprime perplessità in
merito alla previsione di porre oneri relativi ai controlli a
carico del soggetto controllato, anche quando non sia
riscontrata alcuna irregolarità.
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il
1999;
per quanto riguarda i profili di merito,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
sopprimere gli articoli 11 e 12, allo scopo di inserire in
separati progetti di legge all'esame delle Camere le
disposizioni in essi contenute. Infatti, l'articolo 11
riguarda una direttiva i cui tempi di attuazione sembrano
richiedere l'inserimento delle relative disposizioni
nell'ambito di un progetto di legge il cui iter
parlamentare possa presumibilmente rivelarsi più rapido
rispetto a quello del provvedimento in esame, come il
provvedimento collegato "fuori sessione" in materia di lavoro
attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, e l'articolo
12 contiene disposizioni già contenute all'interno del
medesimo provvedimento collegato "fuori sessione";
per quanto riguarda i profili finanziari,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
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RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5619, legge
comunitaria 1999,
rilevato che anche per il 1999 la legge comunitaria:
a) prevede che alle direttive comunitarie in
scadenza sia data attuazione soprattutto da parte del Governo,
per mezzo di deleghe legislative, di regolamento autorizzato o
di ordinaria potestà regolamentare;
b) raggruppa le direttive da trasporre in base
alla natura degli strumenti attuativi e non della materia che
ne forma oggetto;
c) conseguentemente, formula criteri di delega
e indirizzi regolamentari del tutto generici e indifferenziati
secondo l'oggetto delle direttive;
rilevato ancora che:
a) la legge comunitaria 1999 non include, tra
quelle da trasporre, ben 11 direttive il cui termine di
trasposizione è già scaduto e 26 ulteriori direttive il cui
termine di trasposizione scade al più tardi nel 2000, tra le
quali è compresa la direttiva 98/78/CE, sulla vigilanza
supplementare alle imprese di assicurazione appartenenti ad un
gruppo;
b) un numero consistente di direttive incluse
nella legge comunitaria 1995-1997, e persino nella legge
comunitaria 1994, non ha ancora ricevuto compiuta
trasposizione;
c) non è stato dato alcun seguito concreto alle
disposizioni dell'articolo 14 della legge comunitaria
1995-1997 che vincola il Governo ad ottenere l'indirizzo
parlamentare fin dall'inizio della cosiddetta "fase
ascendente" del processo di formazione degli atti
comunitari;
d) che tale omissione, per quel che riguarda le
materie oggetto di competenza della Commissione, è
particolarmente grave, visto che tra gli atti in formazione
sono compresi quelli afferenti al cosiddetto "codice di
condotta" in materia fiscale che riguardano taluni aspetti
dell'imposizione diretta nonché la riforma dell'IVA;
e) che tali circostanze evidenziano la
necessità di avviare un'ulteriore riflessione, al fine di
verificare se il meccanismo della legge comunitaria sia
realmente il meccanismo più appropriato per assicurare una
partecipazione italiana al processo di integrazione europea
che sia al contempo efficiente, tempestiva e rispettosa degli
equilibri istituzionali imposti dalla Costituzione
Italiana;
Pag. 14
rilevato infine che, con riguardo ad alcuni specifici
contenuti, per le direttive da trasporre incluse nella legge
comunitaria e che rientrano nelle competenze della Commissione
occorre precisare le modalità traspositive al fine di:
a) esplicitare la volontà di avvalersi
dell'opzione prevista all'articolo 4 della direttiva
98/26/CE;
b) nella medesima direttiva, chiarire che la
disciplina si applica anche ai soggetti che partecipano
indirettamente ad un sistema di pagamento;
c) garantire che in sede di trasposizione delle
direttive 98/31/CE e, soprattutto, 98/32/CE, sia rispettata
l'indipendenza della Banca d'Italia, affidando a tale Istituto
il compito di operare, in piena autonomia, le scelte
consentite dalla direttiva e che ricadono nell'ambito delle
prerogative della Banca;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le condizioni risultanti al terzo paragrafo delle
premesse;
con la seguente condizione:
la Commissione partecipi, almeno in sede consultiva,
alla trasposizione della direttiva 98/43/CE;
e con le osservazioni di cui al primo ed al secondo
paragrafo delle premesse.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE
Articolo 11.
Al comma 1, dopo le parole: "direttiva 1998/26/CE"
inserire le seguenti: ", con riferimento alla quale il
Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4
della direttiva medesima".
Al comma 1, lettera a), dopo la parola:
"partecipante" inserire le seguenti: "diretto o
indiretto".
RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5619 "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
1999",
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
Pag. 15
RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5619 recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 1999;
esaminati gli aspetti di più specifica competenza della
Commissione ed in particolare la direttiva 98/76/CE,
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su
strada di merci e di viaggiatori, la direttiva 98/35/CE, in
materia di requisiti minimi di formazione delle professioni
marittime nonché la direttiva 98/55/CE, in materia di
condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti
marittimi della Comunità o che ne escano e che trasportino
merci particolari o inquinanti;
considerato che della direttiva 98/55/CE è previsto il
recepimento nell'allegato d) della legge comunitaria
1998 (legge 5 febbraio 1999, n. 25);
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
a) che sia valutata l'opportunità di sopprimere
dall'allegato d) la direttiva 98/55/CE, già recepita con
la legge 5 febbraio 1999, n. 25.
RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5619 per le parti di
propria competenza;
considerato:
che il recepimento della direttiva 98/30/CE, relativa
al mercato del gas, di cui all'articolo 12 del testo in esame,
è previsto anche dall'articolo 34 del disegno di legge S.
3593-A, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato;
che il rappresentante del Governo ha prospettato
l'esigenza che la norma resti collocata in quel
provvedimento;
Pag. 16
che la materia del mercato del gas deve essere oggetto
di specifico approfondimento da parte della Commissione di
merito;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con il seguente emendamento da essa approvato:
Sopprimere l'articolo 12.
RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5619, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 1999",
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria 1999 (C.
5619) per la parte di propria competenza;
ritenuto in particolare che l'articolo 9, che modifica
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, consentendo che i
controlli analitici dei prodotti alimentari, ove necessari,
possano essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti
in appositi elenchi, sia condivisibile e costituisca una
ulteriore garanzia per i cittadini;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
sottolineando la necessità che sia stabilito un termine per
l'emanazione del decreto di cui all'articolo 3- bis,
comma 5, del decreto legislativo
Pag. 17
n. 155 del 1997 e che lo stesso decreto disciplini altresì le
modalità dei sopralluoghi previsti dal comma 7 del medesimo
articolo.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE
ARTICOLO 9.
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3- bis. - (Semplificazione delle procedure
di autocontrollo per il responsabile delle industrie
minori). - 1. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le
industrie alimentari con meno di 5 dipendenti che, per
dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono
sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con
l'invio agli uffici delle competenti ASL di una denuncia
dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente
le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli
alimenti".
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
2. Il provvedimento di cui all'articolo 3- bis,
comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è
adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Al capoverso 5, aggiungere in fine le parole: e
sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma
7.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il decreto del Ministro della sanità di cui
all'articolo 3- bis del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, è emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di
legge comunitaria 1999;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
a condizione che vengano recepiti gli emendamenti approvati
dalla Commissione, trasmessi in allegato, affidando alla
Commissione Politiche
Pag. 18
dell'Unione europea la valutazione delle questioni attinenti
al necessario coordinamento tra gli articoli aggiuntivi
riferiti all'articolo 8, che presentano in parte contenuti
analoghi.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE
ARTICOLO 1.
Al comma 1, all'allegato A richiamato, sopprimere le
parole: 98/58/CE: direttiva del Consiglio del 20 luglio
1998, riguardante la protezione degli animali negli
allevamenti.
Conseguentemente, al medesimo comma, all'allegato B,
aggiungere le parole: 98/58/CE: direttiva del Consiglio,
del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali
negli allevamenti.
ARTICOLO 8.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Articolo 8- bis.
(Integrazioni all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128).
1. I soggetti indicati al comma 7 dell'articolo 53 della
legge 24 aprile 1998, n. 128, svolgono attività di tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
protette, di vigilanza sulla relativa utilizzazione, di
promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore
e di cura generale delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche protette. Gli stessi soggetti svolgono
le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale
competente ai sensi delle specifiche legge preesistenti. Negli
altri casi le funzioni medesime sono svolte su incarico del
Ministero per le politiche agricole, di concerto, nel caso di
prodotti agroindustriali, con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Le attività di tutela e di
vigilanza sono svolte in Italia e all'estero nei confronti di
chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere
abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e
comportamenti in ogni caso vietati dalla legge e dai
rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE
n. 2081/92.
2. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di
origine protetta e a indicazione geografica protetta sono
quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi
del regolamento CEE n. 2081/92. Gli eventuali marchi
collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti
nazionali ed internazionali, i prodotti a DOP e a IGP, sono
detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai soggetti che
svolgono le attività di cui al comma 1. I marchi collettivi
medesimi sono utilizzati
Pag. 19
come segni distintivi delle produzioni conformi ai
disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate
dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, da tutti
i produttori interessati al sistema di controllo delle
produzioni stesse, nel rispetto di quanto previsto al comma
3.
3. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di
tutela e di vigilanza di cui al comma 1 e dallo svolgimento
delle attività riferibili alla promozione delle DOP e delle
IGP sono sostenuti da tutti i produttori secondo apposito
decreto emanato dal Ministero per le politiche agricole entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge; gli stessi costi sono sostenuti da tutti i produttori
che accedono al sistema di utilizzazione delle DOP e IGP,
secondo parametri tariffari obiettivi approvati dalla
competente autorità nazionale entro trenta giorni dalla loro
proposizione da parte dei soggetti incaricati di cui al comma
1.
4. Nello svolgimento della loro attività i soggetti che
assolvono le funzioni di cui al comma 1 possono:
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare
e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto
interessato;
b) definire programmi recanti misure di carattere
strutturale e di adeguamento tecnico e di sistema finalizzate
al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;
c) adottare delibere con le modalità e i
contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173. Per svolgere le attività di cui alle
lettere a) e b) e alla presente lettera i soggetti
devono rispondere ai requisiti previsti nel decreto di cui al
comma 5 ed essere specificamente incaricati dal Ministero per
le politiche agricole.
5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
rappresentatività, anche con riferimento alle componenti di
filiera, e ai criteri di conformità allo svolgimento delle
attività di cui al comma 4.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Articolo 8- bis.
(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128).
1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è
sostituito dal seguente:
Articolo 53.
(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e
sulle attestazioni di specificità).
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992
e all'articolo 14 del
Pag. 20
regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità
nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo
e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di
controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate
e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro
per le politiche agricole, previo parere espresso dalle
regioni e province autonome nel cui territorio ricadono le
produzioni interessate al controllo.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di
controllo privati devono preventivamente prevedere una
valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformità alla norma europea EN 45011 del 23
giugno 1989;
b) disponibilità di personale qualificato e di
mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano,
per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve
soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da
parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di
organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente
avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in
materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi
privati e agli organismi terzi, accertata successivamente
all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del
comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
all'organismo di controllo privato può riguardare anche una
singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale
attività il Ministero per le politiche agricole si avvale
delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il
controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli
articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono
presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche
agricole.
7. E' istituito presso il Ministero per le politiche
agricole un albo per gli organismi privati che soddisfino i
requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi
di controllo privati per la denominazione di origine protetta
(DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la
attestazione di specificità (S.T.G.)".
8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra
quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per
le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del
citato regolamento (CEE) n. 2082/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità
alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
protette, funzioni di
Pag. 21
controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai
sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è
presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni
e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le
produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che,
ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi
terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al
comma 2 e devono essere iscritti all'Albo.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti
delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi
necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di
controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità
pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una
o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento
(CFE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.
Ogni produzione riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti
è soggetta al controllo di uno o più organismi privati
autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti
per territorio, tra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati
autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche
agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture
ricadenti nel territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono
rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si
forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di
sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui
al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per
il bilancio dello Stato.
15. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o
di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una
singola regione a statuto speciale o di una provincia
autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia
autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione
dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.
16. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi
dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale
degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono
riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole purché
rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal
decreto di cui al successivo comma 18. Nello svolgimento della
loro attività i consorzi di tutela:
a) avanzano proposte di disciplina regolamentare
e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto
interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di
carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al
miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
commercializzato;
Pag. 22
c) possono adottare delibere con le modalità e i
contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al
comma 17 del presente articolo;
d) effettuano l'apposizione di marchi registrati
o di contrassegni costitutivi della DOP, IGP, o attestazione
di specificità, sulla base delle risultanze dei controlli
effettuati dall'organismo privato autorizzato ai sensi del
presente articolo. I criteri per l'effettuazione della
marchiatura, i relativi costi nonché la partecipazione
finanziaria alle azioni di tutela, difesa e promozione delle
denominazioni, per i produttori aderenti e non aderenti ai
consorzi, sono stabiliti con decreto del Ministro per le
politiche agricole, sentite le regioni e province autonome;
e) svolgono le funzioni di vigilanza onde
assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, della IGP o
della attestazione di specificità, da abusi, atti di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla
legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei
confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della
trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori
dipendenti dai Consorzi, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza può essere attribuita nei modi e nelle forme di
legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi
possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del
regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666
e prestino giuramento innanzi al pretore. Gli agenti
vigilatori già in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che
intervenga espresso provvedimento di revoca.
17. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui
al comma 16, costituiti per la tutela e la promozione delle
DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai
prodotti alimentari, deve essere assicurata una equilibrata
rappresentanza delle categorie dei produttori e dei
trasformatori interessati alla filiera.
18. Con decreto del Ministro per le politiche agricole,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di
rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle
attività di collaborazione nelle funzioni di vigilanza di cui
al comma 16 e al funzionamento dei consorzi nonché le
disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei consorzi
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
19. I consorzi regolarmente costituiti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare,
ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla suddetta
data alle disposizioni emanate ai sensi della presente
disposizione.
ARTICOLO 9.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5- bis. Le produzioni tradizionali di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
non sono soggette agli adempimenti previsti dal presente
articolo".
Pag. 23
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
"Art. 9- bis. (Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n.
35, concernente norme per il controllo della pubblicità e del
commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi). - 1.
L'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente
norme per il controllo della pubblicità e del commercio
dell'olio di oliva e dell'olio di semi, è sostituito dai
seguenti:
"L'olio ottenuto dall'estrazione a mezzo solvente o dalla
pressione meccanica di semi oleosi e successivamente
sottoposto a processo di rettificazione altrimenti detto di
raffinazione è denominato "olio di semi".
L'olio ottenuto dalla sola pressione meccanica di semi
oleosi è denominato "olio di semi di pressione" od "olio di
semi di spremitura".
Con successivo decreto del Ministro della sanità saranno
stabilite le caratteristiche chimico-fisiche e
igienico-sanitarie e le tecniche di lavorazione che debbono
presentare gli oli di semi di pressione per poter essere
commercializzati".
2. L'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è
abrogato.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 5619, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1999";
sottolineata l'opportunità di introdurre elementi di
rafforzamento e di verifica del grado di partecipazione delle
regioni alle fasi ascendente e discendente del processo
normativo comunitario,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
a condizione che sia abrogato l'articolo 12 della
legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998);
e con le seguenti osservazioni:
a) al fine di verificare l'effettiva
partecipazione delle regioni alla fase ascendente del processo
normativo comunitario si ritiene opportuno che nella relazione
semestrale al Parlamento di cui all'articolo 7 della legge n.
86 del 1989 il Governo fornisca i dati relativi all'esercizio
da parte delle regioni della facoltà - prevista dall'articolo
14, 2^ comma, 2^ periodo della legge n. 128 del 1998 - di
inviare osservazioni sui progetti di atti normativi
comunitari;
Pag. 24
b) al fine di verificare l'effettiva
partecipazione delle regioni alla fase discendente del
processo normativo comunitario si ritiene necessario che nella
relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria
(articolo 2, 3^ comma, della legge n. 86 del 1989) si dia
conto della legislazione regionale attuativa di direttive
comunitarie con l'indicazione dei dati previsti dall'articolo
9, comma 2- bis della legge n. 86 del 1989;
c) con riferimento all'articolo 2, 1^ comma,
lettera g), si ribadisce il giudizio negativo - già
espresso in sede di esame della legge comunitaria 1995-1997 -
in ordine alla fungibilità ivi stabilita tra fonti diverse
(legge comunitaria e legge delegata) in ordine
all'individuazione dei princìpi non derogabili con legge
regionale.
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