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Onorevoli Colleghi! - La legge comunitaria 1999 è giunta
all'esame della Camera in terza lettura ed è perciò necessario
dare conto delle principali modifiche introdotte dal
Senato.
1. Modifiche introdotte dal Senato.
E' innanzitutto da segnalare che, nel corso dell'esame
presso il Senato, è stata inserita la delega per il
recepimento di ulteriori dieci direttive comunitarie,
rientranti sia nell'allegato A sia nell'allegato C.
Quanto all'allegato B, e cioè all'elenco delle direttive
per le quali è previsto il successivo passaggio parlamentare
in sede di espressione del parere sullo schema di decreto
legislativo, è da registrare che, in relazione alla direttiva
98/78/CE sulle compagnie di assicurazione, inserita alla
Camera, il Senato ha ritenuto di fissarne i principi e criteri
direttivi di attuazione nel nuovo articolo 28. In proposito,
mi limito a rilevare che il testo della lettera b)
sembra demandare interamente alla discrezionalità dell'ISVAP
l'individuazione delle imprese che possono essere escluse
dalla vigilanza supplementare, ma sono certo che una griglia
di parametri potrà opportunamente essere inserita nel decreto
legislativo.
Proseguendo nell'esame degli articoli del tutto nuovi
votati dal Senato, non può sfuggire l'importanza dell'articolo
30, comma 1, abrogativo degli articoli 1, 2, 5 della legge 3
agosto 1998, n. 313. Come è noto, la questione principale
riguarda l'etichettatura dell'olio vergine ed extravergine
d'oliva ed in particolare la definizione del luogo d'origine,
che la legge italiana indica nel luogo di raccolta delle
olive, mentre a livello comunitario è prevalso un ben diverso
orientamento: il regolamento 2815/98 indica, infatti, il luogo
di produzione dell'olio, e cioè del frantoio a cui le olive
sono apportate. E' di tutta evidenza la differenza tra le due
opzioni, con particolare riguardo alla tutela del marchio
d'origine e dei consumatori. La Commissione Agricoltura della
Camera, lo scorso marzo, ha avuto modo di esprimere tutte le
sue preoccupazioni in due risoluzioni, di cui il Governo ha
tenuto debitamente conto impugnando il regolamento comunitario
presso la Corte di giustizia. La procedura è andata avanti e
l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato recentemente
la memoria di replica, ribadendo che la raccolta delle olive è
una fase essenziale del processo produttivo dell'olio ai fini
delle caratteristiche del prodotto. E' da ricordare che anche
la Confagricoltura si è costituita in giudizio. Tuttavia,
nelle more del ricorso, è da rilevare, da un lato, la diretta
efficacia dello strumento regolamentare adottato dalla CE e,
dall'altro, la pendenza di un parere motivato, in cui al
nostro Paese è rimproverata soprattutto una questione di
metodo, e cioè di aver legiferato senza ottemperare agli
obblighi procedurali assunti sulla base della direttiva 83/189
relativa alle norme tecniche. Ne deriva una situazione di
ambiguità normativa, che il Governo ha ritenuto di risolvere
per il momento ricorrendo all'abrogazione delle norme interne
contestate.
Di un certo rilievo è anche il nuovo articolo 31, sulla
cui inserzione in comunitaria possono essere avanzati dubbi di
coerenza, ma non credo di sostanza, dal momento che il
contratto di agenzia è oggi disciplinato sulla base della
direttiva 86/653. Si tratta di modifiche al codice civile,
volte a vietare la garanzia dello "star del credere" a favore
del mandante. Ne risulta una norma imperativa che incide
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sull'autonomia delle parti e che rappresenta, come noto,
un'eccezione rispetto all'impianto codicistico. E' perciò
giustificata la riflessione contenuta nella relazione della X
Commissione.
Altri nuovi articoli riguardano aggiustamenti in materia
di armi con modesta capacità offensiva (articolo 11), di
clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e
consumatori (sempre incidenti sul codice civile - articolo
27), di specialità medicinali (articolo 29), di poteri
investigativi della Guardia di finanza (articoli 32-33,
proposti dal Ministro delle finanze). Si rileva, inoltre,
l'ulteriore modifica alla legge La Pergola (n. 86/89), per cui
sarà il Governo nel suo complesso, e non il singolo Ministro
per le politiche comunitarie, a presentare la relazione sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario,
nella sua nuova cadenza annuale.
Quanto al nuovo articolo 24, istitutivo di un Fondo
straordinario per l'integrazione europea, pur apprezzando le
finalità prefissate soprattutto in relazione alle prospettive
dell'ampliamento dell'UE, suscita perplessità sia la
genericità della procedura sia l'inserimento in
comunitaria.
Infine, sotto la rubrica "Interpretazione", l'articolo 25
riformula invero il regime sanzionatorio riguardante
l'importazione di vegetali. In particolare, il comma 2 appare
recare per l'importatore un esonero di portata assai ampia,
sempre però a condizione che il vegetale sia accompagnato dal
cosiddetto "passaporto verde" introdotto dalla direttiva
91/683. Ricordo che il Governo aveva chiesto il ritiro di tale
articolo aggiuntivo, votato tuttavia dall'Aula nello stesso
testo proposto in Commissione. La Commissione Agricoltura ha
presentato in proposito un emendamento soppressivo.
Passando ad esaminare le modifiche apportate dal Senato
agli articoli già licenziati dalla Camera, è da dire che le
principali si concentrano sugli articoli 10 e 14, relativi
rispettivamente all'igiene dei prodotti alimentari, con
riguardo particolare alle tecniche di conservazione, e alle
denominazioni protette ed attestazioni di specificità.
All'articolo 10, sono stati aggiunti sei nuovi commi. In
particolare, il comma 7 esenta di fatto dagli obblighi
comunitari la lavorazione e conservazione di quei prodotti
tradizionali destinati al consumo locale, precisando che in
tal caso non si può parlare di commercializzazione. La tutela
dell'igiene resterebbe ovviamente garantita dalle altre norme
in vigore (cfr. 1. 730/85). L'allargamento di tale esenzione
sembra ispirare due emendamenti aggiuntivi della XIII
Commissione, per includervi anche la vendita al
somministratore e non solo al consumatore finale e per
estenderne l'applicabilità oltre i confini provinciali, e cioè
anche entro il raggio di cento chilometri dal luogo di
produzione. Un altro emendamento della stessa Commissione
propone una mera sostituzione lessicale per la comunicazione
alla clientela della mancata sottoposizione alle verifiche
HACCP (hazard analysis and critical control points), di
cui al comma 8. La XIII Commissione propone, inoltre, con
emendamento al comma 1, di limitare la produzione a quella
industriale nonché di ripristinare la semplificazione delle
procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie
minori (comma 3). Quanto al comma 10, la delega all'emanazione
di norme a sostegno dei produttori di prodotti alimentari
tipici e tradizionali è apparsa indefinita alla I Commissione
che ne ha fatto oggetto di un'osservazione; è da ricordare che
l'esclusione di ogni onere aggiuntivo per il bilancio dello
Stato ne limita alquanto la portata.
Con il testo dell'articolo 14 approvato dal Senato, la
vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di
specificità riceve indubbiamente precisazioni ed
approfondimenti, non privi di risvolti positivi per l'accesso
degli aspiranti controllori (sostituzione dell'albo con
l'elenco) e nelle competenze dei consorzi. Un certo
ridimensionamento, rispetto al testo votato dalla Camera,
delle competenze regionali ha tuttavia suscitato le
perplessità della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, che, con riferimento ai nuovi commi 12 e 19, chiede
il ripristino dei precedenti commi 12 e 15, con il conforto di
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un emendamento della Commissione Agricoltura per il comma 12
relativo alla vigilanza. Il soppresso comma 15 prevedeva,
invece, la competenza di regioni e province autonome per le
DOP e le IGP rientranti esclusivamente nel loro territorio.
Fra le altre modifiche apportate dal Senato, si segnalano
le ulteriori regole per la costituzione di società
professionali tra avvocati, volte a tutelare il rapporto
fiduciario con il cliente (articolo 19).
2. Istruttoria legislativa svolta.
Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisite e valutate
attentamente le relazioni approvate dalle Commissioni in sede
consultiva; inoltre sono stati acquisiti il parere del
Comitato per la legislazione e il parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle
Commissioni di settore, il cui testo integrale è riportato
nello stampato per l'Aula, sono stati valutati con attenzione
sia gli emendamenti approvati che le osservazioni ed i
suggerimenti espressi. Vanno segnalate, tra le altre,
l'osservazione della I Commissione volta ad una precisazione
dell'oggetto della delega di cui al comma 10 dell'articolo 10;
le indicazioni della II Commissione riferite all'articolo 19 e
più in generale circa l'opportunità di una riforma della
normativa sulle professioni; la richiesta della III
Commissione di sopprimere l'articolo 24 introdotto dal Senato;
le proposte di modifica avanzate dalla VI Commissione; le
osservazioni della X Commissione riferite all'articolo 31;
l'esigenza prospettata dalla XII Commissione di alcune
modifiche all'articolo 10 e all'articolo 30 del provvedimento;
la richiesta della XIII Commissione di ulteriori modifiche al
decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di prodotti
alimentari, sulla base delle aggiunte introdotte dal Senato
all'articolo 10, nonché una modifica all'articolo 14 e la
soppressione dell'articolo 30 inserito dal Senato.
E' stato anche attentamente valutato il parere espresso
dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per
quanto riguarda in particolare il ripristino, all'articolo 14,
del contenuto dei commi 12 e 15 approvati dalla Camera, nonché
il parere espresso dal Comitato per la legislazione con
riferimento, in particolare, alla soppressione dell'articolo
24.
3. Il testo della Commissione.
Il testo licenziato dalla Commissione rappresenta un non
facile contemperamento tra diverse esigenze: anzitutto
esaminare con attenzione le modifiche introdotte dal Senato
che, come osservato in precedenza, hanno investito una parte
notevole sia quantitativamente che qualitativamente del testo
approvato dalla Camera. In secondo luogo si è dovuto tenere
conto delle relazioni delle diverse Commissioni di settore che
hanno proposto alcune significative correzioni alle modifiche
introdotte dal Senato. Da ultimo vi è l'esigenza che i tempi
di esame del provvedimento ne consentano una sua approvazione
definitiva entro l'anno. In tal modo si raggiungerebbe
l'importante obiettivo di consentire che la legge comunitaria
1999 venga approvata nell'anno in corso; sarebbe così la prima
volta che una legge comunitaria sia licenziata nell'anno di
riferimento.
Nel merito, la Commissione ha modificato il comma 3
dell'articolo 10 tenendo conto di un emendamento approvato
dalla XIII Commissione e di altri emendamenti presentati
direttamente in XIV Commissione; in tal modo si mira a
ripristinare il testo approvato dalla Camera che aveva
rappresentato un punto di mediazione rispetto a diverse
esigenze. Sempre all'articolo 10 un'altra modifica concerne il
comma 8, introdotto dal Senato, recependo un emendamento
proposto dalla XII Commissione.
Quanto all'articolo 14, tenendo conto delle proposte di
modifica avanzate dalla XIII Commissione e dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali nonché da emendamenti
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presentati direttamente presso la XIV Commissione, è stato
ripristinato il contenuto del comma 12 approvato dalla
Camera.
E' stato poi soppresso, accogliendo un emendamento della
III Commissione, l'articolo 24 introdotto dal Senato, il cui
contenuto suscita perplessità in relazione al contenuto
proprio della legge comunitaria. Anche l'articolo 25,
introdotto dal Senato, è stato soppresso, accogliendo un
apposito emendamento della XIII Commissione.
L'ultima modifica rispetto all'esame svolto dall'altro
ramo del Parlamento concerne la soppressione dell'articolo 30.
Tale articolo, introdotto dal Senato, abroga alcuni articoli
della legge n. 313 del 1998, legge approvata a larga
maggioranza dal Parlamento. La Commissione, approvando un
emendamento in proposito della XIII Commissione, ha ritenuto
non opportuno procedere alla sostanziale abrogazione della
legge n. 313, essendo oltretutto pendente l'impugnazione da
parte del Governo italiano del regolamento comunitario che
disciplina la materia.
Mi auguro in conclusione che il significativo
approfondimento di alcune delle tematiche suscitate dall'esame
svolto in seconda lettura dal Senato si svolga secondo
contenuti e modalità che rendano comunque possibile il
raggiungimento dell'importante obiettivo dell'approvazione
definitiva del provvedimento entro l'anno.
BOVA, Relatore.
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