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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66348
DDL5619-0002
Relazione Camera n. 5619-C (DDL13-5619-C)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5619C. TESTIPDL
...C5619C.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC5619C ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - La legge comunitaria 1999 è giunta
  all'esame della Camera in terza lettura ed è perciò necessario
  dare conto delle principali modifiche introdotte dal
  Senato.
  1.  Modifiche introdotte dal Senato.
     E' innanzitutto da segnalare che, nel corso dell'esame
  presso il Senato, è stata inserita la delega per il
  recepimento di ulteriori dieci direttive comunitarie,
  rientranti sia nell'allegato A sia nell'allegato C.
     Quanto all'allegato B, e cioè all'elenco delle direttive
  per le quali è previsto il successivo passaggio parlamentare
  in sede di espressione del parere sullo schema di decreto
  legislativo, è da registrare che, in relazione alla direttiva
  98/78/CE sulle compagnie di assicurazione, inserita alla
  Camera, il Senato ha ritenuto di fissarne i principi e criteri
  direttivi di attuazione nel nuovo articolo 28.  In proposito,
  mi limito a rilevare che il testo della lettera  b)
  sembra demandare interamente alla discrezionalità dell'ISVAP
  l'individuazione delle imprese che possono essere escluse
  dalla vigilanza supplementare, ma sono certo che una griglia
  di parametri potrà opportunamente essere inserita nel decreto
  legislativo.
     Proseguendo nell'esame degli articoli del tutto nuovi
  votati dal Senato, non può sfuggire l'importanza dell'articolo
  30, comma 1, abrogativo degli articoli 1, 2, 5 della legge 3
  agosto 1998, n. 313.  Come è noto, la questione principale
  riguarda l'etichettatura dell'olio vergine ed extravergine
  d'oliva ed in particolare la definizione del luogo d'origine,
  che la legge italiana indica nel luogo di raccolta delle
  olive, mentre a livello comunitario è prevalso un ben diverso
  orientamento: il regolamento 2815/98 indica, infatti, il luogo
  di produzione dell'olio, e cioè del frantoio a cui le olive
  sono apportate.  E' di tutta evidenza la differenza tra le due
  opzioni, con particolare riguardo alla tutela del marchio
  d'origine e dei consumatori.  La Commissione Agricoltura della
  Camera, lo scorso marzo, ha avuto modo di esprimere tutte le
  sue preoccupazioni in due risoluzioni, di cui il Governo ha
  tenuto debitamente conto impugnando il regolamento comunitario
  presso la Corte di giustizia.  La procedura è andata avanti e
  l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato recentemente
  la memoria di replica, ribadendo che la raccolta delle olive è
  una fase essenziale del processo produttivo dell'olio ai fini
  delle caratteristiche del prodotto.  E' da ricordare che anche
  la Confagricoltura si è costituita in giudizio.  Tuttavia,
  nelle more del ricorso, è da rilevare, da un lato, la diretta
  efficacia dello strumento regolamentare adottato dalla CE e,
  dall'altro, la pendenza di un parere motivato, in cui al
  nostro Paese è rimproverata soprattutto una questione di
  metodo, e cioè di aver legiferato senza ottemperare agli
  obblighi procedurali assunti sulla base della direttiva 83/189
  relativa alle norme tecniche.  Ne deriva una situazione di
  ambiguità normativa, che il Governo ha ritenuto di risolvere
  per il momento ricorrendo all'abrogazione delle norme interne
  contestate.
     Di un certo rilievo è anche il nuovo articolo 31, sulla
  cui inserzione in comunitaria possono essere avanzati dubbi di
  coerenza, ma non credo di sostanza, dal momento che il
  contratto di agenzia è oggi disciplinato sulla base della
  direttiva 86/653.  Si tratta di modifiche al codice civile,
  volte a vietare la garanzia dello "star del credere" a favore
  del mandante.  Ne risulta una norma imperativa che incide
 
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  sull'autonomia delle parti e che rappresenta, come noto,
  un'eccezione rispetto all'impianto codicistico.  E' perciò
  giustificata la riflessione contenuta nella relazione della X
  Commissione.
     Altri nuovi articoli riguardano aggiustamenti in materia
  di armi con modesta capacità offensiva (articolo 11), di
  clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e
  consumatori (sempre incidenti sul codice civile - articolo
  27), di specialità medicinali (articolo 29), di poteri
  investigativi della Guardia di finanza (articoli 32-33,
  proposti dal Ministro delle finanze).  Si rileva, inoltre,
  l'ulteriore modifica alla legge La Pergola (n. 86/89), per cui
  sarà il Governo nel suo complesso, e non il singolo Ministro
  per le politiche comunitarie, a presentare la relazione sulla
  partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario,
  nella sua nuova cadenza annuale.
     Quanto al nuovo articolo 24, istitutivo di un Fondo
  straordinario per l'integrazione europea, pur apprezzando le
  finalità prefissate soprattutto in relazione alle prospettive
  dell'ampliamento dell'UE, suscita perplessità sia la
  genericità della procedura sia l'inserimento in
  comunitaria.
     Infine, sotto la rubrica "Interpretazione", l'articolo 25
  riformula invero il regime sanzionatorio riguardante
  l'importazione di vegetali.  In particolare, il comma 2 appare
  recare per l'importatore un esonero di portata assai ampia,
  sempre però a condizione che il vegetale sia accompagnato dal
  cosiddetto "passaporto verde" introdotto dalla direttiva
  91/683.  Ricordo che il Governo aveva chiesto il ritiro di tale
  articolo aggiuntivo, votato tuttavia dall'Aula nello stesso
  testo proposto in Commissione.  La Commissione Agricoltura ha
  presentato in proposito un emendamento soppressivo.
     Passando ad esaminare le modifiche apportate dal Senato
  agli articoli già licenziati dalla Camera, è da dire che le
  principali si concentrano sugli articoli 10 e 14, relativi
  rispettivamente all'igiene dei prodotti alimentari, con
  riguardo particolare alle tecniche di conservazione, e alle
  denominazioni protette ed attestazioni di specificità.
     All'articolo 10, sono stati aggiunti sei nuovi commi.  In
  particolare, il comma 7 esenta di fatto dagli obblighi
  comunitari la lavorazione e conservazione di quei prodotti
  tradizionali destinati al consumo locale, precisando che in
  tal caso non si può parlare di commercializzazione.  La tutela
  dell'igiene resterebbe ovviamente garantita dalle altre norme
  in vigore (cfr. 1. 730/85).  L'allargamento di tale esenzione
  sembra ispirare due emendamenti aggiuntivi della XIII
  Commissione, per includervi anche la vendita al
  somministratore e non solo al consumatore finale e per
  estenderne l'applicabilità oltre i confini provinciali, e cioè
  anche entro il raggio di cento chilometri dal luogo di
  produzione.  Un altro emendamento della stessa Commissione
  propone una mera sostituzione lessicale per la comunicazione
  alla clientela della mancata sottoposizione alle verifiche
  HACCP  (hazard analysis and critical control points),  di
  cui al comma 8.  La XIII Commissione propone, inoltre, con
  emendamento al comma 1, di limitare la produzione a quella
  industriale nonché di ripristinare la semplificazione delle
  procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie
  minori (comma 3).  Quanto al comma 10, la delega all'emanazione
  di norme a sostegno dei produttori di prodotti alimentari
  tipici e tradizionali è apparsa indefinita alla I Commissione
  che ne ha fatto oggetto di un'osservazione; è da ricordare che
  l'esclusione di ogni onere aggiuntivo per il bilancio dello
  Stato ne limita alquanto la portata.
     Con il testo dell'articolo 14 approvato dal Senato, la
  vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di
  specificità riceve indubbiamente precisazioni ed
  approfondimenti, non privi di risvolti positivi per l'accesso
  degli aspiranti controllori (sostituzione dell'albo con
  l'elenco) e nelle competenze dei consorzi.  Un certo
  ridimensionamento, rispetto al testo votato dalla Camera,
  delle competenze regionali ha tuttavia suscitato le
  perplessità della Commissione parlamentare per le questioni
  regionali, che, con riferimento ai nuovi commi 12 e 19, chiede
  il ripristino dei precedenti commi 12 e 15, con il conforto di
 
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  un emendamento della Commissione Agricoltura per il comma 12
  relativo alla vigilanza.  Il soppresso comma 15 prevedeva,
  invece, la competenza di regioni e province autonome per le
  DOP e le IGP rientranti esclusivamente nel loro territorio.
     Fra le altre modifiche apportate dal Senato, si segnalano
  le ulteriori regole per la costituzione di società
  professionali tra avvocati, volte a tutelare il rapporto
  fiduciario con il cliente (articolo 19).
  2.  Istruttoria legislativa svolta.
     Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisite e valutate
  attentamente le relazioni approvate dalle Commissioni in sede
  consultiva; inoltre sono stati acquisiti il parere del
  Comitato per la legislazione e il parere della Commissione
  parlamentare per le questioni regionali.
     Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle
  Commissioni di settore, il cui testo integrale è riportato
  nello stampato per l'Aula, sono stati valutati con attenzione
  sia gli emendamenti approvati che le osservazioni ed i
  suggerimenti espressi.  Vanno segnalate, tra le altre,
  l'osservazione della I Commissione volta ad una precisazione
  dell'oggetto della delega di cui al comma 10 dell'articolo 10;
  le indicazioni della II Commissione riferite all'articolo 19 e
  più in generale circa l'opportunità di una riforma della
  normativa sulle professioni; la richiesta della III
  Commissione di sopprimere l'articolo 24 introdotto dal Senato;
  le proposte di modifica avanzate dalla VI Commissione; le
  osservazioni della X Commissione riferite all'articolo 31;
  l'esigenza prospettata dalla XII Commissione di alcune
  modifiche all'articolo 10 e all'articolo 30 del provvedimento;
  la richiesta della XIII Commissione di ulteriori modifiche al
  decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di prodotti
  alimentari, sulla base delle aggiunte introdotte dal Senato
  all'articolo 10, nonché una modifica all'articolo 14 e la
  soppressione dell'articolo 30 inserito dal Senato.
     E' stato anche attentamente valutato il parere espresso
  dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per
  quanto riguarda in particolare il ripristino, all'articolo 14,
  del contenuto dei commi 12 e 15 approvati dalla Camera, nonché
  il parere espresso dal Comitato per la legislazione con
  riferimento, in particolare, alla soppressione dell'articolo
  24.
  3.  Il testo della Commissione.
     Il testo licenziato dalla Commissione rappresenta un non
  facile contemperamento tra diverse esigenze: anzitutto
  esaminare con attenzione le modifiche introdotte dal Senato
  che, come osservato in precedenza, hanno investito una parte
  notevole sia quantitativamente che qualitativamente del testo
  approvato dalla Camera.  In secondo luogo si è dovuto tenere
  conto delle relazioni delle diverse Commissioni di settore che
  hanno proposto alcune significative correzioni alle modifiche
  introdotte dal Senato.  Da ultimo vi è l'esigenza che i tempi
  di esame del provvedimento ne consentano una sua approvazione
  definitiva entro l'anno.  In tal modo si raggiungerebbe
  l'importante obiettivo di consentire che la legge comunitaria
  1999 venga approvata nell'anno in corso; sarebbe così la prima
  volta che una legge comunitaria sia licenziata nell'anno di
  riferimento.
     Nel merito, la Commissione ha modificato il comma 3
  dell'articolo 10 tenendo conto di un emendamento approvato
  dalla XIII Commissione e di altri emendamenti presentati
  direttamente in XIV Commissione; in tal modo si mira a
  ripristinare il testo approvato dalla Camera che aveva
  rappresentato un punto di mediazione rispetto a diverse
  esigenze.  Sempre all'articolo 10 un'altra modifica concerne il
  comma 8, introdotto dal Senato, recependo un emendamento
  proposto dalla XII Commissione.
     Quanto all'articolo 14, tenendo conto delle proposte di
  modifica avanzate dalla XIII Commissione e dalla Commissione
  parlamentare per le questioni regionali nonché da emendamenti
 
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  presentati direttamente presso la XIV Commissione, è stato
  ripristinato il contenuto del comma 12 approvato dalla
  Camera.
     E' stato poi soppresso, accogliendo un emendamento della
  III Commissione, l'articolo 24 introdotto dal Senato, il cui
  contenuto suscita perplessità in relazione al contenuto
  proprio della legge comunitaria.  Anche l'articolo 25,
  introdotto dal Senato, è stato soppresso, accogliendo un
  apposito emendamento della XIII Commissione.
     L'ultima modifica rispetto all'esame svolto dall'altro
  ramo del Parlamento concerne la soppressione dell'articolo 30.
  Tale articolo, introdotto dal Senato, abroga alcuni articoli
  della legge n. 313 del 1998, legge approvata a larga
  maggioranza dal Parlamento.  La Commissione, approvando un
  emendamento in proposito della XIII Commissione, ha ritenuto
  non opportuno procedere alla sostanziale abrogazione della
  legge n. 313, essendo oltretutto pendente l'impugnazione da
  parte del Governo italiano del regolamento comunitario che
  disciplina la materia.
     Mi auguro in conclusione che il significativo
  approfondimento di alcune delle tematiche suscitate dall'esame
  svolto in seconda lettura dal Senato si svolga secondo
  contenuti e modalità che rendano comunque possibile il
  raggiungimento dell'importante obiettivo dell'approvazione
  definitiva del provvedimento entro l'anno.
                                           BOVA,  Relatore.
 
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