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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66349
DDL5619-0003
Relazione Camera n. 5619-C (DDL13-5619-C)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5619C. TESTIPDL
...C5619C.
Pag. 6 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC5619C ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato per la legislazione,
        esaminato il disegno di legge n. 5619-B (legge
  comunitaria 1999);
        rilevato che il disegno di legge in oggetto, secondo
  quanto già osservato dal Comitato in occasione dell'esame
  della legge comunitaria 1998, non detta soltanto disposizioni
  dirette al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge
  generale sulla cui base esso è adottato (legge 9 marzo 1989,
  n. 86), ma modifica esso stesso tale ultima fonte, creando un
  continuo intreccio tra legge generale e legge comunitaria che
  non appare conforme alle esigenze di un corretto metodo della
  legislazione;
        rilevata altresì l'opportunità, con riferimento agli
  articoli 11, commi 1 e 2, e 29, che, in termini generali, le
  modifiche testuali alle disposizioni normative vigenti siano
  effettuate, ove possibile e sempre che ciò renda più agevole
  l'attività dell'interprete, sostituendo per intero le singole
  partizioni dell'atto cui esse si riferiscono;
        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
  dall'articolo 16- bis  del Regolamento, debbano essere
  rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti
  di cui al comma 6 del citato articolo 16- bis:
        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
        1. sia soppresso l'articolo 24, istitutivo di un Fondo
  straordinario per l'integrazione europea, in quanto, non
  essendo preordinato a dare attuazione a normativa comunitaria,
  reca disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di
  legge comunitaria;
        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
  della formulazione:
        2. all'articolo 5, comma 3, in linea con l'esigenza già
  segnalata nella lettera dei Presidenti delle Camere al
  Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 1998 e
  più volte ribadita dal Comitato per la legislazione
  nell'esercizio delle proprie funzioni, sia previsto che gli
  schemi di decreto legislativo ivi contemplati siano trasmessi
  alle Camere, per l'espressione del prescritto parere da parte
  delle competenti Commissioni, solo dopo l'acquisizione degli
  altri pareri previsti dalla legge, e che il termine per
  l'espressione del parere decorra dall'assegnazione del
  medesimo; in relazione all'esigenza di salvaguardare
  l'autonomia regolamentare delle Camere, sempre all'articolo 5,
  comma 3, sia inoltre previsto che i medesimi schemi di decreto
  siano sottoposti per il parere esclusivamente alle Camere, e
 
                               Pag. 7
 
  non anche ai soggetti specificamente competenti per materia
  nell'ambito dell'ordinamento parlamentare;
        3. sia riformulata la disposizione di delega di cui
  all'articolo 10, comma 10, in modo da precisare adeguatamente
  l'oggetto dell'intervento legislativo delegato nonché i
  princìpi ed i criteri direttivi che debbono presiedere al
  relativo esercizio.
      Il Comitato osserva altresì quanto segue:
        sotto il profilo della semplificazione e del
  coordinamento con la legislazione vigente:
          a)  all'articolo 7, sia considerata l'opportunità
  di riformulare la disposizione in modo da prevedere che nella
  relazione al disegno di legge comunitaria siano inclusi anche
  i dati relativi all'attuazione legislativa delle direttive
  comunitarie da parte delle province autonome;
          b)  all'articolo 14, valuti la Commissione se le
  modifiche introdotte dal Senato in materia di controlli e
  vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di
  specificità siano compatibili con le competenze
  costituzionalmente spettanti in materia alle regioni, anche a
  statuto ordinario;
        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
  della formulazione:
          c)  all'articolo 5, comma 4, valuti la Commissione
  l'opportunità di definire con maggiore chiarezza l'oggetto
  della delega legislativa ivi contenuta; l'attuale
  formulazione, pur richiamando come criteri direttivi della
  delega i princìpi stabiliti dal regolamento comunitario
  inerente alla specifica materia della tutela degli interessi
  finanziari della Comunità, fa infatti riferimento in modo
  generico alla finalità di garantire la piena applicabilità
  delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti
  comunitari;
          d)  all'articolo 11, comma 3, che prevede
  l'emanazione da parte del Ministro dell'interno di un
  regolamento che disciplini la materia relativa all'utilizzo
  delle armi ad aria compressa o a gas compressi i cui
  proiettili erogano un'energia cinetica inferiore a 7,5
  joule,  valuti altresì la Commissione l'opportunità di
  specificare la natura del regolamento attraverso un testuale
  riferimento all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;
          e)  all'articolo 11, comma 4, si consideri
  l'opportunità di formulare la disposizione in modo da chiarire
  la perdurante illiceità penale dei comportamenti sanzionati in
  termini generali dall'articolo 34 della legge 18 aprile 1975,
  n. 110,
          f)  valuti la Commissione l'opportunità di
  disciplinare attraverso due distinte disposizioni normative le
  fattispecie attualmente previste in un unico contesto dalla
  lettera  d),  comma 5, dell'articolo 11.
 
DATA=991103 FASCID=DDL13-5619-C TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5619 TOTPAG=0081 TOTDOC=0014 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=561900C00 FASCIDC=13DDL5619 C SORTNAV=0561900C000 00000 ZZDDLC5619C NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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