| Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5619-B (legge
comunitaria 1999);
rilevato che il disegno di legge in oggetto, secondo
quanto già osservato dal Comitato in occasione dell'esame
della legge comunitaria 1998, non detta soltanto disposizioni
dirette al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge
generale sulla cui base esso è adottato (legge 9 marzo 1989,
n. 86), ma modifica esso stesso tale ultima fonte, creando un
continuo intreccio tra legge generale e legge comunitaria che
non appare conforme alle esigenze di un corretto metodo della
legislazione;
rilevata altresì l'opportunità, con riferimento agli
articoli 11, commi 1 e 2, e 29, che, in termini generali, le
modifiche testuali alle disposizioni normative vigenti siano
effettuate, ove possibile e sempre che ciò renda più agevole
l'attività dell'interprete, sostituendo per intero le singole
partizioni dell'atto cui esse si riferiscono;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16- bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti
di cui al comma 6 del citato articolo 16- bis:
sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
1. sia soppresso l'articolo 24, istitutivo di un Fondo
straordinario per l'integrazione europea, in quanto, non
essendo preordinato a dare attuazione a normativa comunitaria,
reca disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di
legge comunitaria;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
2. all'articolo 5, comma 3, in linea con l'esigenza già
segnalata nella lettera dei Presidenti delle Camere al
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 1998 e
più volte ribadita dal Comitato per la legislazione
nell'esercizio delle proprie funzioni, sia previsto che gli
schemi di decreto legislativo ivi contemplati siano trasmessi
alle Camere, per l'espressione del prescritto parere da parte
delle competenti Commissioni, solo dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, e che il termine per
l'espressione del parere decorra dall'assegnazione del
medesimo; in relazione all'esigenza di salvaguardare
l'autonomia regolamentare delle Camere, sempre all'articolo 5,
comma 3, sia inoltre previsto che i medesimi schemi di decreto
siano sottoposti per il parere esclusivamente alle Camere, e
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non anche ai soggetti specificamente competenti per materia
nell'ambito dell'ordinamento parlamentare;
3. sia riformulata la disposizione di delega di cui
all'articolo 10, comma 10, in modo da precisare adeguatamente
l'oggetto dell'intervento legislativo delegato nonché i
princìpi ed i criteri direttivi che debbono presiedere al
relativo esercizio.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo della semplificazione e del
coordinamento con la legislazione vigente:
a) all'articolo 7, sia considerata l'opportunità
di riformulare la disposizione in modo da prevedere che nella
relazione al disegno di legge comunitaria siano inclusi anche
i dati relativi all'attuazione legislativa delle direttive
comunitarie da parte delle province autonome;
b) all'articolo 14, valuti la Commissione se le
modifiche introdotte dal Senato in materia di controlli e
vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di
specificità siano compatibili con le competenze
costituzionalmente spettanti in materia alle regioni, anche a
statuto ordinario;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
c) all'articolo 5, comma 4, valuti la Commissione
l'opportunità di definire con maggiore chiarezza l'oggetto
della delega legislativa ivi contenuta; l'attuale
formulazione, pur richiamando come criteri direttivi della
delega i princìpi stabiliti dal regolamento comunitario
inerente alla specifica materia della tutela degli interessi
finanziari della Comunità, fa infatti riferimento in modo
generico alla finalità di garantire la piena applicabilità
delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti
comunitari;
d) all'articolo 11, comma 3, che prevede
l'emanazione da parte del Ministro dell'interno di un
regolamento che disciplini la materia relativa all'utilizzo
delle armi ad aria compressa o a gas compressi i cui
proiettili erogano un'energia cinetica inferiore a 7,5
joule, valuti altresì la Commissione l'opportunità di
specificare la natura del regolamento attraverso un testuale
riferimento all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;
e) all'articolo 11, comma 4, si consideri
l'opportunità di formulare la disposizione in modo da chiarire
la perdurante illiceità penale dei comportamenti sanzionati in
termini generali dall'articolo 34 della legge 18 aprile 1975,
n. 110,
f) valuti la Commissione l'opportunità di
disciplinare attraverso due distinte disposizioni normative le
fattispecie attualmente previste in un unico contesto dalla
lettera d), comma 5, dell'articolo 11.
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