| La Commissione parlamentare per le questioni
regionali,
esaminato, nelle parti modificate dal Senato, il
disegno di legge C. 5619-B, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
1999";
valutata positivamente la modifica apportata dal Senato
con riferimento all'articolo 7, che recepisce indicazioni e
preoccupazioni emerse nel corso dell'esame da parte della
Commissione (si vedano il parere espresso il 10 marzo 1999 e
la relazione ad atto Senato n. 4057 svolta il 21 luglio
1999);
considerato, inoltre, che nell'esercizio della delega
di cui all'articolo 10, comma 10, il Governo dovrà dare
applicazione al principio di sussidiarietà;
rilevato, altresì, che le modifiche apportate dal
Senato in materia di disciplina dei controlli e vigilanza
sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di
specificità non appaiono compatibili con le competenze
spettanti alle regioni, in particolare per quanto riguarda i
capoversi 12 e 19 dell'articolo 14,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 10, comma 10, concernente
la delega al Governo per l'emanazione di norme di sostegno
delle produzioni agricole tradizionali in aree depresse o a
rischio ambientale, si rileva la necessità che le relative
funzioni amministrative siano demandate agli enti territoriali
nel rispetto del principio di sussidiarietà;
la Commissione, inoltre,
ESPRIME PARERE CONTRARIO
sui capoversi 12 e 19 dell'articolo 14, chiedendo in entrambi
i casi il ripristino delle formulazioni rispettivamente
adottate nel testo approvato dalla Camera (capoversi 12 e 15
dell'articolo 12, A.S. 4057).
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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
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