| La II Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il
disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 1999";
auspicato il ricorso alla sanzione penale quale
strumento di natura eccezionale e residuale (rispetto ad altri
strumenti di prevenzione e repressione delle condotte
illecite) da applicare solamente qualora gli altri tipi di
sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria
funzione e comunque da inserire all'interno del codice
penale;
sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25 e
76 della Costituzione, che i principi e criteri direttivi
stabiliti all'articolo 2, lettera c), richiamati
peraltro dall'articolo 5, siano sufficientemente determinati,
al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità attribuito
al legislatore delegato in ordine all'individuazione delle
fattispecie sanzionatoria;
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rilevato che all'articolo 2, lettera c), nella
parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei
beni da tutelare penalmente, viene fatto genericamente
riferimento agli interessi generali dell'ordinamento e non
anche, come nel testo approvato dalla Camera, ai beni tutelati
specificatamente dagli articoli 34 e 35 della legge 689 del
1981;
condivise le modifiche dell'articolo 5, che sembrano
essere dirette a delimitare l'ambito di discrezionalità del
legislatore delegato sotto il profilo della sfera di tutela
dei regolamenti comunitari;
ritenuto che i principi della delega sul riordino del
sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le
violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea siano
sufficientemente certi e tassativi, in considerazione del
rinvio ai princìpi e alle indicazioni contenute nella
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio
1995;
condiviso nel merito il contenuto delle disposizioni
introdotte dal Senato, di cui all'articolo 19, che individuano
regole specifiche per l'attività di società professionali tra
avvocati; è infatti auspicabile un rinnovo dei moduli
operativi dell'attività forense, in una prospettiva
complessiva di ammodernamento delle professioni;
ritenuto peraltro opportuno, sotto il profilo
ordinamentale, procedere ad una revisione complessiva della
disciplina degli ordini professionali, che non sia limitata
solamente ad alcune professioni; un'anticipazione della
riforma, limitata ad una sola professione, rischierebbe di non
inserire tale riforma in una cornice comune ed unitaria e di
ingenerare il timore di un rinvio sine die per tutte le
categorie professionali diverse da quella forense;
ribadita dunque l'opportunità di una tempestiva ed
unitaria riforma della normativa sulle professioni;
ritenuto che le modifiche al codice civile, previste
dall'articolo 27, in tema di contratti tra consumatori e
professionisti siano dettate dall'esigenza di maggiore tutela
della parte debole, salvo nel caso in cui si esclude
l'interpretazione più favorevole per il consumatore nei casi
di azioni promosse da associazioni di categoria;
allegato l'emendamento approvato dalla Commissione;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con i seguenti rilievi:
all'articolo 2, comma 1, lettera c), si valuti
l'opportunità di eliminare parametri oggettivi, quali il
rinvio agli articoli 34 e 35 della legge 689 del 1981, diretti
a delimitare l'ambito discrezionale del legislatore delegato
in ordine alla individuazione dei beni da tutelare
penalmente;
all'articolo 27, comma 2, si valuti l'opportunità di
escludere l'interpretazione più favorevole per il consumatore
nei casi di azioni promosse da associazioni di categoria nei
confronti di professionisti.
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EMENDAMENTI APPROVATI DALLA II COMMISSIONE
ART. 19.
Al comma 2, lettera e), sopprimere il terzo
periodo dalle parole: La società fino alla fine del
numero 3).
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