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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66352
DDL5619-0006
Relazione Camera n. 5619-C (DDL13-5619-C)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5619C. TESTIPDL
...C5619C.
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC5619C ZZ13 ZZPP ZZRM
      La II Commissione,
        esaminato, per la parte di propria competenza, il
  disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di
  obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
  europee - legge comunitaria 1999";
        auspicato il ricorso alla sanzione penale quale
  strumento di natura eccezionale e residuale (rispetto ad altri
  strumenti di prevenzione e repressione delle condotte
  illecite) da applicare solamente qualora gli altri tipi di
  sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria
  funzione e comunque da inserire all'interno del codice
  penale;
        sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25 e
  76 della Costituzione, che i principi e criteri direttivi
  stabiliti all'articolo 2, lettera  c),  richiamati
  peraltro dall'articolo 5, siano sufficientemente determinati,
  al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità attribuito
  al legislatore delegato in ordine all'individuazione delle
  fattispecie sanzionatoria;
 
                              Pag. 12
 
        rilevato che all'articolo 2, lettera  c),  nella
  parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei
  beni da tutelare penalmente, viene fatto genericamente
  riferimento agli interessi generali dell'ordinamento e non
  anche, come nel testo approvato dalla Camera, ai beni tutelati
  specificatamente dagli articoli 34 e 35 della legge 689 del
  1981;
        condivise le modifiche dell'articolo 5, che sembrano
  essere dirette a delimitare l'ambito di discrezionalità del
  legislatore delegato sotto il profilo della sfera di tutela
  dei regolamenti comunitari;
        ritenuto che i principi della delega sul riordino del
  sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le
  violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea siano
  sufficientemente certi e tassativi, in considerazione del
  rinvio ai princìpi e alle indicazioni contenute nella
  Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
  delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio
  1995;
        condiviso nel merito il contenuto delle disposizioni
  introdotte dal Senato, di cui all'articolo 19, che individuano
  regole specifiche per l'attività di società professionali tra
  avvocati; è infatti auspicabile un rinnovo dei moduli
  operativi dell'attività forense, in una prospettiva
  complessiva di ammodernamento delle professioni;
        ritenuto peraltro opportuno, sotto il profilo
  ordinamentale, procedere ad una revisione complessiva della
  disciplina degli ordini professionali, che non sia limitata
  solamente ad alcune professioni; un'anticipazione della
  riforma, limitata ad una sola professione, rischierebbe di non
  inserire tale riforma in una cornice comune ed unitaria e di
  ingenerare il timore di un rinvio  sine die  per tutte le
  categorie professionali diverse da quella forense;
        ribadita dunque l'opportunità di una tempestiva ed
  unitaria riforma della normativa sulle professioni;
        ritenuto che le modifiche al codice civile, previste
  dall'articolo 27, in tema di contratti tra consumatori e
  professionisti siano dettate dall'esigenza di maggiore tutela
  della parte debole, salvo nel caso in cui si esclude
  l'interpretazione più favorevole per il consumatore nei casi
  di azioni promosse da associazioni di categoria;
        allegato l'emendamento approvato dalla Commissione;
             DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
  con i seguenti rilievi:
        all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  si valuti
  l'opportunità di eliminare parametri oggettivi, quali il
  rinvio agli articoli 34 e 35 della legge 689 del 1981, diretti
  a delimitare l'ambito discrezionale del legislatore delegato
  in ordine alla individuazione dei beni da tutelare
  penalmente;
        all'articolo 27, comma 2, si valuti l'opportunità di
  escludere l'interpretazione più favorevole per il consumatore
  nei casi di azioni promosse da associazioni di categoria nei
  confronti di professionisti.
 
                              Pag. 13
 
          EMENDAMENTI APPROVATI DALLA II COMMISSIONE
                           ART. 19.
        Al comma 2, lettera  e),  sopprimere il terzo
  periodo dalle parole:  La società  fino alla fine del
  numero 3).
 
DATA=991103 FASCID=DDL13-5619-C TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5619 TOTPAG=0081 TOTDOC=0014 NDOC=0006 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PP PAGINIZ=0011 RIGINIZ=017 PAGFIN=0013 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=561900C00 FASCIDC=13DDL5619 C SORTNAV=0561900C000 00000 ZZDDLC5619C NDOC0006 TIPDOCL DOCTIT0006 NDOC0006



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