| La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il
1999,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE
ART. 1.
All'Allegato A, sopprimere le parole da: 97/5/CE
fino a: bonifici transfrontalieri.
Conseguentemente, all' Allegato B inserire il
seguente periodo: 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici
transfrontalieri.
ART. 18.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da:
rispetto fino a: pagamenti con le seguenti:
sorti antecedentemente al preciso istante in cui è stato
adottato il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una
procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti.
ART. 28.
Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea con
la seguente:
b) prevedere, definendo i criteri di valutazione,
che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza
supplementare, con provvedimento dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), quando:
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la
seguente:
g) prevedere che per il calcolo della solvibilità
corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un
gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti
consolidati, individuando le ipotesi in cui l'ISVAP può
autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due
metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei
princìpi ivi contenuti.
| |