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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66363
DDL5620-0003
Progetto di legge Camera n. 5620 - testo presentato - (DDL13-5620)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5620. TESTIPDL
...C5620.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5620 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Insegnamento dell'educazione stradale
                        nelle scuole).
     1.  L'educazione stradale, intesa ai sensi del comma 2, è
  materia di studio e di esame in tutta la scuola dell'obbligo e
  fa parte della didattica nelle scuole materne pubbliche e
  private.
     2.  Ai fini della presente legge l'educazione stradale deve
  essere intesa come conoscenza da parte degli studenti della
  pericolosità della strada e della guida, dei princìpi di
  sicurezza e delle norme di condotta per tutti gli utenti, dei
  fondamenti giuridici del danno, del risarcimento e
  dell'assicurazione, dei dati relativi alle stragi stradali e
  dello stato della legislazione sulla materia, degli elementi
  di funzionamento e delle norme di conduzione dei veicoli, dei
  comportamenti e degli interventi di pronto soccorso in caso di
  incidente ed in particolare come consapevolezza della
  necessità di usare la strada escludendo ogni stato soggettivo
  di incapacità ed aggressività.
     3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di
  intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dei
  lavori pubblici e dell'interno, predispone, con proprio
  decreto, appositi programmi di insegnamento dell'educazione
  stradale per tutti gli istituti scolastici e per i loro
  diversi ordini e gradi.
     4.  Con lo stesso decreto di cui al comma 3 il Ministro
  della pubblica istruzione determina le modalità di
  insegnamento dell'educazione stradale e quelle di verifica del
  suo apprendimento, individua le caratteristiche dei libri di
  testo e le figure dei docenti, stabilendo in non meno di
  cinque le ore settimanali di lezione per tutti i gradi e gli
  istituti della scuola dell'obbligo.
 
                               Pag. 4
 
     5.  I singoli istituti della scuola dell'obbligo possono
  chiedere, per esercitazioni pratiche che non devono superare
  la misura di un quinto rispetto al monte ore di insegnamento
  della materia dell'educazione stradale, la collaborazione dei
  Corpi di polizia municipale e delle unità di pubblica
  sicurezza, dei Carabinieri e della Guardia di finanza
  interessate alla sicurezza stradale.
     6.  I singoli istituti della scuola dell'obbligo possono
  altresì chiedere, a fini di insegnamento e non di valutazione
  e per non oltre la misura di un quinto rispetto al monte ore
  di insegnamento della materia dell'insegnamento stradale,
  l'intervento dei servizi di psicologia delle aziende sanitarie
  locali nonché dei medici dei servizi di pronto soccorso delle
  stesse aziende.
     7.  I fondi occorrenti per l'attuazione del presente
  articolo sono reperiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti
  di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, anche con
  riduzione delle spese previste in altri capitoli.
     8.  L'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
  n. 285, è abrogato.
 
DATA=990129 FASCID=DDL13-5620 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5620 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=562000 00 FASCIDC=13DDL5620 SORTNAV=0562000 000 00000 ZZDDLC5620 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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