| (Insegnamento dell'educazione stradale
nelle scuole).
1. L'educazione stradale, intesa ai sensi del comma 2, è
materia di studio e di esame in tutta la scuola dell'obbligo e
fa parte della didattica nelle scuole materne pubbliche e
private.
2. Ai fini della presente legge l'educazione stradale deve
essere intesa come conoscenza da parte degli studenti della
pericolosità della strada e della guida, dei princìpi di
sicurezza e delle norme di condotta per tutti gli utenti, dei
fondamenti giuridici del danno, del risarcimento e
dell'assicurazione, dei dati relativi alle stragi stradali e
dello stato della legislazione sulla materia, degli elementi
di funzionamento e delle norme di conduzione dei veicoli, dei
comportamenti e degli interventi di pronto soccorso in caso di
incidente ed in particolare come consapevolezza della
necessità di usare la strada escludendo ogni stato soggettivo
di incapacità ed aggressività.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di
intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dei
lavori pubblici e dell'interno, predispone, con proprio
decreto, appositi programmi di insegnamento dell'educazione
stradale per tutti gli istituti scolastici e per i loro
diversi ordini e gradi.
4. Con lo stesso decreto di cui al comma 3 il Ministro
della pubblica istruzione determina le modalità di
insegnamento dell'educazione stradale e quelle di verifica del
suo apprendimento, individua le caratteristiche dei libri di
testo e le figure dei docenti, stabilendo in non meno di
cinque le ore settimanali di lezione per tutti i gradi e gli
istituti della scuola dell'obbligo.
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5. I singoli istituti della scuola dell'obbligo possono
chiedere, per esercitazioni pratiche che non devono superare
la misura di un quinto rispetto al monte ore di insegnamento
della materia dell'educazione stradale, la collaborazione dei
Corpi di polizia municipale e delle unità di pubblica
sicurezza, dei Carabinieri e della Guardia di finanza
interessate alla sicurezza stradale.
6. I singoli istituti della scuola dell'obbligo possono
altresì chiedere, a fini di insegnamento e non di valutazione
e per non oltre la misura di un quinto rispetto al monte ore
di insegnamento della materia dell'insegnamento stradale,
l'intervento dei servizi di psicologia delle aziende sanitarie
locali nonché dei medici dei servizi di pronto soccorso delle
stesse aziende.
7. I fondi occorrenti per l'attuazione del presente
articolo sono reperiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, anche con
riduzione delle spese previste in altri capitoli.
8. L'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, è abrogato.
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