| (Limitatore di velocità).
1. I produttori e gli importatori di veicoli a motore di
qualsiasi genere e tipo destinati al trasporto di persone e/o
cose sulle autostrade e sulle strade urbane ed extraurbane
pubbliche di ogni categoria nel territorio italiano sono
tenuti ad installare sui citati veicoli, quando la loro
velocità possa superare i centotrenta chilometri l'ora, un
meccanismo, approvato dal Ministero dei trasporti e della
navigazione, che ne limita la velocità massima a centoquaranta
chilometri l'ora.
2. L'accertamento della produzione o della importazione di
uno o più veicoli privi del meccanismo di limitazione previsto
dal comma 1 comporta il divieto, imposto nei confronti del
produttore o dell'importatore dal Ministro dei trasporti e
Pag. 5
della navigazione con apposito decreto, della prosecuzione
dell'attività dell'intera azienda per cinque giorni
lavorativi, e di dieci giorni in caso di recidiva accertata in
un periodo di sei mesi, con obbligo per il produttore o
l'importatore del pagamento delle retribuzioni ai lavoratori
dipendenti anche nei periodi di sospensione del lavoro.
3. I proprietari dei veicoli di cui al comma 1 non dotati
del meccanismo di limitazione ivi previsto provvedono alla sua
applicazione sui veicoli; le relative spese restano a carico
del Ministero dei trasporti e della navigazione che precisa,
con proprie disposizioni, i modi e i termini del montaggio
diretto a propria cura, ovvero del rimborso del relativo
costo. I fondi occorrenti sono reperiti nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
4. La mancanza di installazione o l'inefficienza dei
meccanismi di limitazione di cui al comma 1 comporta, se
accertata su un veicolo in circolazione, il sequestro dello
stesso veicolo per sei mesi, con spese di rimessaggio a carico
del proprietario.
5. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia sei mesi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.
| |