| (Responsabilità personale non assicurabile in materia di
lesioni stradali mortali o gravissime).
1. E' costituito presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione e sotto la diretta responsabilità del Ministro,
che lo amministra e lo rappresenta, un Fondo di
sovvenzionamento delle iniziative e delle attività pubbliche e
private indirizzate alla prevenzione degli incidenti sulla
strada, costituito dai versamenti di cui al comma 2.
2. Chiunque per colpa giudizialmente accertata provochi un
incidente stradale o ne aggravi le conseguenze causando la
morte di terzi o di trasportati o procurando loro lesioni
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personali gravissime e sia per tale motivo condannato al
risarcimento del danno in favore delle vittime o dei loro
aventi causa è tenuto, salva ogni altra conseguenza civile e
penale, a corrispondere personalmente al Fondo di cui al comma
1 una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivamente
liquidato a titolo di risarcimento.
3. L'obbligo di cui al comma 2 non è assicurabile e il suo
adempimento è suscettibile di esecuzione forzata da parte del
Fondo di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti in
materia ed anche, nella misura del 30 per cento, sulle somme
dovute al responsabile degli incidenti di cui al medesimo
comma 2 per retribuzioni ed indennità relative a rapporto di
lavoro subordinato nonché per pensioni o rendite previdenziali
ed assistenziali di qualsiasi natura.
4. Nelle ipotesi di concorso, il credito della vittima o
dei suoi aventi causa per il risarcimento dei danni è
privilegiato rispetto al credito del Fondo di cui al comma
1.
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