| (Eccesso di velocità).
1. Il comma 8 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
" 8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre
30 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila".
2. Il comma 9 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:
" 9. Chiunque supera i limiti massimi di velocità di
oltre 30 km/h è soggetto, oltre che alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentosettantacinquemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila, alle seguenti sanzioni
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amministrative accessorie ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, titolo VI:
a) se il superamento è di non oltre 40 km/h,
sospensione dalla patente di guida e sequestro del veicolo per
trenta giorni quando l'infrazione sia ammessa dal conducente e
di sessanta giorni quando sia altrimenti accertata con
provvedimento definitivo;
b) se il superamento è di non oltre 50 km/h,
sospensione della patente di guida e sequestro del veicolo per
sessanta giorni quando l'infrazione sia ammessa dal conducente
e di centoventi giorni quando sia altrimenti accertata con
provvedimento definitivo;
c) se il superamento è maggiore di 50 km/h,
sospensione della patente di guida e sequestro del veicolo per
novanta giorni quando l'infrazione sia ammessa dal conducente
e di centottanta giorni quando sia altrimenti accertata con
provvedimento definitivo.
9- bis. Le sanzioni amministrative accessorie di cui
al comma 9 sono raddoppiate quando la violazione è commessa da
conducente in possesso della patente di guida da meno di tre
anni o recidivo nell'arco di dodici mesi in una delle
infrazioni previste nel medesimo comma 9".
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