| (Abbreviazione dei termini dell'istruttoria penale ed
esclusione dei meccanismi di riduzione di pena in ordine ai
reati di lesioni stradali mortali o gravissime).
1. Dopo l'articolo 553 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 553- bis. - (Termini di durata delle indagini
preliminari in casi particolari). - 1. Quando si procede
per taluno dei reati previsti dall'articolo 589, secondo
comma, e dall'articolo 590, terzo comma, primo periodo, del
codice penale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405
è ridotto a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile di
soli due mesi ai sensi dell'articolo 406 e soltanto per i
motivi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
dell'articolo 407.
3. La durata delle indagini preliminari non può in
nessun caso superare i sei mesi".
2. Dopo l'articolo 554 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 554- bis. - (Chiusura delle indagini preliminari
in casi particolari). - 1. Quando si procede per taluno dei
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reati previsti dall'articolo 589, secondo comma, e
dall'articolo 590, terzo comma, primo periodo, del codice
penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso
entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini
preliminari".
3. Dopo l'articolo 555 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 555- bis. - (Termini per l'udienza di comparizione
in casi particolari). - 1. Quando si procede per taluno dei
reati previsti dall'articolo 589, secondo comma, e
dall'articolo 590, terzo comma, primo periodo, del codice
penale, l'udienza di comparizione di cui alla lettera d)
del comma 1 dell'articolo 555 è fissata a non oltre novanta
giorni dalla emissione del decreto".
4. Dopo l'articolo 448 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 448- bis. - (Richieste in caso di omicidio o
lesioni stradali). - 1. Quando si procede per reati di
omicidio colposo stradale o di lesioni gravissime stradali le
richieste di cui agli articoli 438, comma 1, e 444, comma 1,
sono procedibili soltanto se vi è il consenso delle persone
offese dal reato limitatamente alla stessa vittima, se
sopravvissuta ed in grado di fornirlo, e altrimenti, e
nell'ordine, a tutti i parenti anche adottivi entro il primo
grado, in loro mancanza al coniuge, in sua mancanza al
convivente, in mancanza a tutti i parenti anche adottivi entro
il secondo grado".
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