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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66370
DDL5620-0010
Progetto di legge Camera n. 5620 - testo presentato - (DDL13-5620)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C5620. TESTIPDL
...C5620.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5620 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Abbreviazione dei termini dell'istruttoria penale ed
  esclusione dei meccanismi di riduzione di pena in ordine ai
       reati di lesioni stradali mortali o gravissime).
     1.  Dopo l'articolo 553 del codice di procedura penale è
  inserito il seguente:
     "Art. 553- bis. - (Termini di durata delle indagini
  preliminari in casi particolari). - 1.  Quando si procede
  per taluno dei reati previsti dall'articolo 589, secondo
  comma, e dall'articolo 590, terzo comma, primo periodo, del
  codice penale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405
  è ridotto a tre mesi.
       2.  Il termine di cui al comma 1 è prorogabile di
  soli due mesi ai sensi dell'articolo 406 e soltanto per i
  motivi di cui alle lettere  b)  e  c)  del comma 2
  dell'articolo 407.
       3.  La durata delle indagini preliminari non può in
  nessun caso superare i sei mesi".
     2.  Dopo l'articolo 554 del codice di procedura penale è
  inserito il seguente:
     "Art. 554- bis. - (Chiusura delle indagini preliminari
  in casi particolari). - 1.  Quando si procede per taluno dei
 
                              Pag. 10
 
  reati previsti dall'articolo 589, secondo comma, e
  dall'articolo 590, terzo comma, primo periodo, del codice
  penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso
  entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini
  preliminari".
     3.  Dopo l'articolo 555 del codice di procedura penale è
  inserito il seguente:
     "Art. 555- bis. - (Termini per l'udienza di comparizione
  in casi particolari). - 1.  Quando si procede per taluno dei
  reati previsti dall'articolo 589, secondo comma, e
  dall'articolo 590, terzo comma, primo periodo, del codice
  penale, l'udienza di comparizione di cui alla lettera  d)
  del comma 1 dell'articolo 555 è fissata a non oltre novanta
  giorni dalla emissione del decreto".
     4.  Dopo l'articolo 448 del codice di procedura penale è
  inserito il seguente:
     "Art. 448- bis. - (Richieste in caso di omicidio o
  lesioni stradali). - 1.  Quando si procede per reati di
  omicidio colposo stradale o di lesioni gravissime stradali le
  richieste di cui agli articoli 438, comma 1, e 444, comma 1,
  sono procedibili soltanto se vi è il consenso delle persone
  offese dal reato limitatamente alla stessa vittima, se
  sopravvissuta ed in grado di fornirlo, e altrimenti, e
  nell'ordine, a tutti i parenti anche adottivi entro il primo
  grado, in loro mancanza al coniuge, in sua mancanza al
  convivente, in mancanza a tutti i parenti anche adottivi entro
  il secondo grado".
 
DATA=990129 FASCID=DDL13-5620 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5620 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=015 PAGFIN=0010 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=562000 00 FASCIDC=13DDL5620 SORTNAV=0562000 000 00000 ZZDDLC5620 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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