| (Attribuzione di provvisionale in materia di lesioni stradali
mortali o gravissime).
1. Il giudice civile ed il giudice penale chiamati a
trattare casi di incidenti stradali nei quali sia allegata e
documentalmente provata la sussistenza di lesioni gravissime a
danno delle vittime, o la loro morte, sono tenuti, nella prima
udienza di trattazione e rispettivamente nella prima udienza
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dibattimentale, su richiesta delle vittime o dei loro aventi
causa e sempre che la domanda non appaia palesemente
infondata, a condannare coloro che sono indicati come
responsabili del danno e, ove risulti rapporto di
assicurazione che lo consenta, i loro assicuratori, al
pagamento in favore delle stesse vittime o dei loro aventi
causa di una provvisionale pari ad una percentuale, variabile
tra il 30 ed il 50 per cento in ragione della apparente
fondatezza della domanda, di quanto secondo l'esperienza
dell'ufficio verrebbe liquidato in sentenza a titolo di
risarcimento del danno allegato.
2. L'adempimento dell'obbligo nascente dalla condanna di
cui al comma 1, è suscettibile di esecuzione forzata ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia ed anche sulle somme
dovute al presunto responsabile per retribuzioni ed indennità
relative a rapporto di lavoro subordinato nonché per pensioni
o rendite previdenziali ed assistenziali di qualsiasi natura
nella misura del 30 per cento di tali somme.
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