| (Risarcimento danno morale).
1. Il risarcimento del danno morale da morte è, salvi
l'accertamento e la graduazione delle responsabilità,
liquidato in favore dei superstiti nell'importo che sarebbe
stato dovuto alla vittima, ove fosse sopravvissuta, per danno
biologico pari al 100 per cento, quando abbiano diritto al
citato risarcimento il coniuge o convivente e gli ascendenti e
discendenti in linea retta, da soli o in concorso tra loro e/o
con altri parenti.
2. Se hanno diritto al risarcimento soltanto parenti entro
il secondo grado, da soli o in concorso con altri, l'importo
di cui al comma 1 è ridotto del 30 per cento.
3. Per ciascuna delle due ipotesi di non convivenza con la
vittima dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 e di sopravvivenza
di altri loro coniugi dello stesso grado della vittima, gli
importi di cui ai medesimi commi sono ridotti del 10 per
cento.
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4. Il giudice può aumentare fino al 20 per cento l'importo
del risarcimento liquidato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in
considerazione delle particolarità del caso specifico.
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