| (Delega del Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare appositi decreti
legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi
ivi stabiliti, finalizzati:
a) all'informazione ed al coinvolgimento
dell'opinione pubblica sui problemi della infortunistica
stradale con campagne annuali di diffusione dei dati relativi
alle conseguenze di mortalità, di invalidità e di spesa
sociale in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea;
b) alla modifica della disciplina di concessione
della patente di guida con l'istituzione dell'obbligo di
ottenerla per la conduzione su strada di qualsiasi veicolo a
motore, con l'introduzione della patente a punti, con il suo
rilascio soltanto a chi mostri, oltre che una assoluta
padronanza della conduzione del veicolo ed una totale
conoscenza delle norme di circolazione, di prevenzione degli
incidenti e del pronto soccorso, anche un atteggiamento, da
accertare con opportune indagini psicologiche, di radicato
rispetto della vita e della salute propria e altrui;
c) ad un deciso, capillare e duraturo
potenziamento delle attività, statali e degli enti
territoriali, di prevenzione della incidentalità e dei reati
stradali con particolare riguardo allo stato di manutenzione e
di sicurezza delle strade, al rispetto dei limiti di velocità,
alle condizioni psicologiche dei conducenti, da controllare
nell'immediatezza di ogni incidente con lesioni personali,
all'uso delle cinture di sicurezza per le autovetture e del
casco per moto e ciclomotori, alla generalizzazione dei
sovrappassi pedonali e dei controlli visivi collegati ai
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semafori, all'impianto di efficienti guard rail nei
tratti particolarmente esposti di tutte le strade pubbliche e
di reti di protezione in corrispondenza dei tratti pericolosi
dei viadotti autostradali;
d) ad anticipare la chiusura serale delle
discoteche generalizzando i controlli antidroga al loro
interno e nei confronti dei conducenti sulle vie di ritorno da
esse;
e) ad imporre come necessario corredo di ogni
autovettura prodotta o importata nel Paese successivamente
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi,
prevedendo opportune sanzioni amministrative nei confronti dei
produttori e degli importatori inosservanti, gli air bag
per conducente e passeggeri, un impianto frenante ABS, un
interruttore inerziale anti-incendio, poggiatesta anche
posteriori, un estintore e un tachigrafo;
f) a determinare, nell'ambito dei valori massimi
ritenuti in sede giurisprudenziale, il valore nazionale del
punto di danno biologico, prevedendo lo schema
dell'adattamento di tale valore alle variazioni del valore
della moneta;
g) a costituire in favore del coniuge o convivente
e dei parenti anche adottivi entro il primo grado, superstiti
di persone incolpevolmente decedute per incidente stradale e
non abbienti, una posizione preferenziale in tutti i concorsi
e nelle graduatorie relativi al pubblico impiego.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo sono posti a carico
degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni
interessate, anche con riduzione delle spese relative ad altri
capitoli.
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