| (Princìpi, norme di indirizzo e regime
dei diritti e dei beni civici).
1. Le norme del presente capo costituiscono i princìpi
fondamentali in materia di conservazione, tutela e gestione
dei diritti civici e dei beni civici, comunque denominati,
definiti ai commi 3 e 4, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Restano ferme le attribuzioni spettanti alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti.
3. Ai fini della presente legge, sono diritti civici i
diritti appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di
abitanti, aventi ad oggetto l'utilizzazione di fondi in
proprietà privata o comunque appartenenti a soggetti diversi
dalla comunità di abitanti. Ai fini della presente legge il
contenuto dei diritti civici è quello risultante dai
rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari,
prescindendo dall'esercizio in atto dei diritti civici
stessi.
4. Ai fini della presente legge, sono beni civici i beni
dell'originario demanio civico, comunque denominati,
appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti,
ed i beni provenienti dall'attuazione della legge 16 giugno
1927, n. 1766, e del relativo regolamento per la esecuzione,
approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332,
dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e delle
altre leggi vigenti in materia, nonché i fondi soggetti a
diritti civici, anche non più in atto, posseduti a qualunque
titolo da comuni, frazioni, comunità agrarie e altre
associazioni agrarie comunque denominate, antiche regole e
comunità di abitanti.
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5. I beni civici e i diritti civici non sono alienabili né
acquisibili per usucapione; i diritti civici non si estinguono
per prescrizione. I beni civici e i diritti civici demaniali
sono destinati in perpetuo al godimento ed all'utilità delle
comunità proprietarie, che li gestiscono al fine di conservare
e di costituire, ove necessario, un ambiente naturale per la
vita dell'uomo.
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