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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66379
DDL5621-0006
Progetto di legge Camera n. 5621 - testo presentato - (DDL13-5621)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5621. TESTIPDL
...C5621.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5621 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Accertamenti e verifiche).
     1.  Le regioni regolano con proprie leggi i modi e le forme
  attraverso cui procedere agli accertamenti, alle verifiche ed
 
                               Pag. 6
 
  alla formazione delle mappe catastali dei diritti e dei beni
  civici.
     2.  Nell'approvare le leggi di cui al comma 1, le regioni
  devono comunque attenersi ai seguenti princìpi:
         a)  in ogni città capoluogo di provincia, presso
  l'ufficio tecnico erariale, deve essere istituito il catasto
  dei demani, in cui sono riportati tutti i fondi
  definitivamente accertati come di rilievo civico, che sono di
  seguito denominati "beni civici";
         b)  i beni civici appartenenti a comuni, frazioni,
  università agrarie ed altre comunità territoriali comunque
  denominate, accertati come tali in modo definitivo sulla base
  di documenti non contestabili, di sentenze o di provvedimenti
  amministrativi definitivi, o con qualsiasi altro mezzo di
  prova, sono iscritti al catasto dei demani di cui alla lettera
  a)  entro il termine perentorio di tre anni, decorsi
  inutilmente i quali interviene in via sostitutiva, previo
  avviso, il Ministro dell'ambiente;
         c)  nel catasto dei demani di cui alla lettera
  a)  sono indicati separatamente: i beni civici, i fondi
  gravati da diritti civici, i fondi gravati da diritti
  promiscui;
         d)  gli accertamenti già effettuati con le
  verifiche disposte ai sensi dell'articolo 29 del regolamento
  approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono
  inseriti nelle mappe catastali di cui al comma 1; a tale fine
  sono considerate concluse le verifiche pubblicate ai sensi
  dell'articolo 30 del citato regolamento approvato con regio
  decreto n. 332 del 1928, cui non si sia fatta opposizione nei
  termini ivi previsti;
         e)  nel giudizio di accertamento circa l'esistenza,
  la natura e l'estensione dei diritti e dei beni civici, ove
  non esista alcuna prova documentale, è ammesso qualsiasi altro
  mezzo di prova previsto dalla legge, purché l'esercizio
  dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800;
         f)  la prova della libertà del fondo da diritti
  civici nei procedimenti e nei giudizi di accertamento di
  diritti civici su fondi provenienti da antichi latifondi o
  ex  feudi, incombe al privato possessore;
 
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         g)  gli accertamenti che si siano conclusi con
  esito negativo non precludono la possibilità che in futuro,
  alla luce di nuovi elementi probatori, possano individuarsi
  nuovi diritti e beni civici da riportare nelle mappe catastali
  di cui al comma 1;
         h)  quando non vi sia la certezza giuridica sul
  rilievo civico di un determinato bene, prima di inserirlo nel
  catasto dei demani di cui alla lettera  a),  la regione
  deve consentire agli interessati di presentare ricorso presso
  il commissario per la liquidazione degli usi civici; le forme
  del ricorso sono stabilite dalla legge regionale; deve essere
  comunque determinato il termine, non superiore a sei mesi,
  entro il quale, in mancanza di ricorso, i beni sono iscritti
  d'ufficio;
         i)  beni civici accertati con provvedimenti
  definitivi in un periodo successivo al termine indicato alla
  lettera  b)  sono iscritti nel catasto dei demani di cui
  alla lettera  a);  le modifiche delle iscrizioni già
  effettuate o la loro cancellazione sono consentite soltanto in
  conseguenza di una sentenza definitiva;
         l)  tutte le vicende giuridiche che conseguano ad
  atti di disposizione di diritti e beni civici sono riportate
  nel catasto dei demani di cui alla lettera  a);
         m)  rimane fermo l'obbligo delle regioni, anche
  successivamente alla scadenza del termine di cui alla lettera
  b),  di accertare eventuali altri diritti e beni civici;
  rimangono comunque salvi i diritti delle popolazioni;
         n)  per consentire alle regioni la rapida redazione
  delle mappe catastali dei diritti e dei beni civici per la
  formazione del catasto dei demani di cui alla lettera
  a),  ciascun sindaco deve fornire alle stesse, entro un
  anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  pena la sua decadenza, le mappe dei beni civici e delle terre
  gravate da diritti civici, esistenti sul territorio del comune
  da lui amministrato.
     3.  Gli archivi di qualsiasi natura sono tenuti a fornire
  tutte le notizie e la documentazione necessarie
  all'accertamento dei diritti e dei beni civici.
 
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     4.  Chiunque eserciti o pretenda di esercitare diritti
  civici è tenuto a farne dichiarazione al sindaco secondo i
  modi e i tempi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma
  1.
     5.  Le regioni devono redigere un albo dei professionisti
  della cui collaborazione devono avvalersi per procedere agli
  accertamenti ed alle verifiche, necessari ai fini di quanto
  previsto dal presente articolo.
 
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