| (Accertamenti e verifiche).
1. Le regioni regolano con proprie leggi i modi e le forme
attraverso cui procedere agli accertamenti, alle verifiche ed
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alla formazione delle mappe catastali dei diritti e dei beni
civici.
2. Nell'approvare le leggi di cui al comma 1, le regioni
devono comunque attenersi ai seguenti princìpi:
a) in ogni città capoluogo di provincia, presso
l'ufficio tecnico erariale, deve essere istituito il catasto
dei demani, in cui sono riportati tutti i fondi
definitivamente accertati come di rilievo civico, che sono di
seguito denominati "beni civici";
b) i beni civici appartenenti a comuni, frazioni,
università agrarie ed altre comunità territoriali comunque
denominate, accertati come tali in modo definitivo sulla base
di documenti non contestabili, di sentenze o di provvedimenti
amministrativi definitivi, o con qualsiasi altro mezzo di
prova, sono iscritti al catasto dei demani di cui alla lettera
a) entro il termine perentorio di tre anni, decorsi
inutilmente i quali interviene in via sostitutiva, previo
avviso, il Ministro dell'ambiente;
c) nel catasto dei demani di cui alla lettera
a) sono indicati separatamente: i beni civici, i fondi
gravati da diritti civici, i fondi gravati da diritti
promiscui;
d) gli accertamenti già effettuati con le
verifiche disposte ai sensi dell'articolo 29 del regolamento
approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono
inseriti nelle mappe catastali di cui al comma 1; a tale fine
sono considerate concluse le verifiche pubblicate ai sensi
dell'articolo 30 del citato regolamento approvato con regio
decreto n. 332 del 1928, cui non si sia fatta opposizione nei
termini ivi previsti;
e) nel giudizio di accertamento circa l'esistenza,
la natura e l'estensione dei diritti e dei beni civici, ove
non esista alcuna prova documentale, è ammesso qualsiasi altro
mezzo di prova previsto dalla legge, purché l'esercizio
dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800;
f) la prova della libertà del fondo da diritti
civici nei procedimenti e nei giudizi di accertamento di
diritti civici su fondi provenienti da antichi latifondi o
ex feudi, incombe al privato possessore;
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g) gli accertamenti che si siano conclusi con
esito negativo non precludono la possibilità che in futuro,
alla luce di nuovi elementi probatori, possano individuarsi
nuovi diritti e beni civici da riportare nelle mappe catastali
di cui al comma 1;
h) quando non vi sia la certezza giuridica sul
rilievo civico di un determinato bene, prima di inserirlo nel
catasto dei demani di cui alla lettera a), la regione
deve consentire agli interessati di presentare ricorso presso
il commissario per la liquidazione degli usi civici; le forme
del ricorso sono stabilite dalla legge regionale; deve essere
comunque determinato il termine, non superiore a sei mesi,
entro il quale, in mancanza di ricorso, i beni sono iscritti
d'ufficio;
i) beni civici accertati con provvedimenti
definitivi in un periodo successivo al termine indicato alla
lettera b) sono iscritti nel catasto dei demani di cui
alla lettera a); le modifiche delle iscrizioni già
effettuate o la loro cancellazione sono consentite soltanto in
conseguenza di una sentenza definitiva;
l) tutte le vicende giuridiche che conseguano ad
atti di disposizione di diritti e beni civici sono riportate
nel catasto dei demani di cui alla lettera a);
m) rimane fermo l'obbligo delle regioni, anche
successivamente alla scadenza del termine di cui alla lettera
b), di accertare eventuali altri diritti e beni civici;
rimangono comunque salvi i diritti delle popolazioni;
n) per consentire alle regioni la rapida redazione
delle mappe catastali dei diritti e dei beni civici per la
formazione del catasto dei demani di cui alla lettera
a), ciascun sindaco deve fornire alle stesse, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
pena la sua decadenza, le mappe dei beni civici e delle terre
gravate da diritti civici, esistenti sul territorio del comune
da lui amministrato.
3. Gli archivi di qualsiasi natura sono tenuti a fornire
tutte le notizie e la documentazione necessarie
all'accertamento dei diritti e dei beni civici.
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4. Chiunque eserciti o pretenda di esercitare diritti
civici è tenuto a farne dichiarazione al sindaco secondo i
modi e i tempi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma
1.
5. Le regioni devono redigere un albo dei professionisti
della cui collaborazione devono avvalersi per procedere agli
accertamenti ed alle verifiche, necessari ai fini di quanto
previsto dal presente articolo.
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