| (Destinazione d'uso dei beni civici).
1. Ai fini della destinazione d'uso di beni civici sono
distinti in beni civici di categoria A e beni civici di
categoria B.
2. Fanno parte della categoria A i beni civici:
a) che sono ubicati al di sopra dei 400 metri sul
livello del mare, entro la fascia di 300 metri dal demanio
marittimo, entro 150 metri dal limite dell'area demaniale dei
fiumi ed entro 50 metri dal limite dell'area demaniale dei
torrenti;
h) che sono ubicati in zone vincolate ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 1^ giugno
1939, n. 1089, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, con esclusione di quanto previsto dalla lettera h)
del quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 312 del 1985.
3. Fanno parte della categoria B i beni civici:
a) che non siano ubicati nelle zone di cui al
comma 2;
b) che ricadano nelle zone A e B dei piani
regolatori generali dei comuni.
4. I beni civici di categoria A e B devono avere una
destinazione tale da consentire il raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 2.
Pag. 9
5. Sui beni civici di categoria A e B:
a) sono permesse esclusivamente attività
forestali, agricole, zootecniche ed agroturistiche, e solo in
quanto compatibili con la tutela e la valorizzazione
dell'ambiente;
b) è vietato qualsiasi tipo di insediamento
edilizio anche se al servizio delle attività consentite;
c) sono vietate tutte le attività che possano
risultare in qualche modo dannose per l'ambiente e che
comunque possano apportare modifiche negative al territorio ed
al paesaggio.
| |