| (Programmazione).
1. Le regioni, entro il termine perentorio di tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approvano con legge regionale un programma per l'utilizzo dei
beni civici. Se le regioni non provvedono entro i termini, il
programma è approvato, previo avviso, con decreto del Ministro
dell'ambiente.
2. Il programma di cui al comma 1 è redatto tenendo conto
della vocazione del territorio, della tutela e della
valorizzazione dell'ambiente e delle esigenze delle comunità
locali. Le regioni procedono alla programmazione in
collaborazione con gli enti territoriali interessati e tenendo
conto delle proposte avanzate dalle associazioni agrarie,
dalle frazioni, dalle comunità di utenti, nonché delle
richieste avanzate dalle associazioni ambientaliste e
culturali e dalle forze sociali, secondo le forme ed i modi
stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1.
3. Fino all'approvazione definitiva da parte della regione
del programma di utilizzo dei beni civici è vietato sugli
stessi ogni intervento che non rientri tra quelli di ordinaria
manutenzione del territorio; in particolare, sono vietate le
alienazioni, le legittimazioni di cui all'articolo 14, i
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cambiamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 7, le
affrancazioni, la convalida di atti nulli.
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