| (Diritti e beni civici e pianificazione
territoriale e urbanistica).
1. Le leggi regionali stabiliscono che i piani economici,
territoriali ed urbanistici di livello regionale, provinciale,
comprensoriale, comunale e tutti gli altri piani dotati degli
stessi effetti non possono conferire ai beni civici una
destinazione diversa da quelle previste dalla presente
legge.
2. I piani di cui al comma 1 devono essere accompagnati da
planimetrie in cui si evidenzino i beni civici, e le loro
previsioni devono essere variate per tener conto di eventuali
nuovi accertamenti di beni civici.
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