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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66383
DDL5621-0010
Progetto di legge Camera n. 5621 - testo presentato - (DDL13-5621)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C5621. TESTIPDL
...C5621.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5621 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Cambiamento di destinazione d'uso).
     1.  Le regioni possono destinare ad usi diversi da quelli
  previsti dall'articolo 4 i beni civici di categoria A:
         a)  che non siano più utilizzabili dalle comunità
  locali per i fini di cui all'articolo 2;
         b)  che siano di limitate dimensioni o ricadano in
  contesti urbani tali da non poter più avere la destinazione e
  la funzione di cui alla presente legge e da non essere utili
  per un recupero ambientale del comparto in cui sono
  ubicati;
         c)  che siano necessari alla realizzazione di opere
  pubbliche o di edilizia residenziale pubblica;
         d)  che siano già stati utilizzati per realizzare
  fabbricati in assenza della prevista concessione edilizia e
  che rientrino nelle previsioni di cui alla legge 28 febbraio
  1985, n. 47;
         e)  che siano indispensabili alla realizzazione di
  opere edilizie necessarie per l'esercizio delle attività
  consentite ai sensi del comma 5 dell'articolo 4.
 
                              Pag. 11
 
     2.  Le regioni possono autorizzare i cambiamenti di
  destinazione di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:
         a)  che avvengano nell'interesse generale delle
  comunità locali;
         b)  che non siano in contrasto con la tutela e la
  valorizzazione dell'ambiente;
         c)  che vi sia il consenso, accertato nelle forme
  stabilite con legge regionale del comune, della frazione o
  dell'associazione agraria interessata.
     3.  Le regioni possono destinare ad usi diversi da quelli
  previsti dall'articolo 2 i beni civici di categoria B, alle
  medesime condizioni di cui al comma 2.
     4.  Quando il mutamento di destinazione d'uso interessa
  estensioni di territorio superiori ai dieci ettari, deve
  essere promossa una consultazione tra tutti gli utenti nelle
  forme stabilite con legge regionale.
     5.  Per le opere da realizzare sui terreni per i quali è
  stata cambiata la destinazione sono necessari la valutazione
  di impatto ambientale (VIA) ed il nulla osta, di cui al
  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alle
  leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1^ giugno 1939, n. 1089, al
  fine di garantire che esse non arrechino danni al demanio
  residuo.
 
DATA=990129 FASCID=DDL13-5621 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5621 TOTPAG=0025 TOTDOC=0033 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=017 PAGFIN=0011 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=562100 00 FASCIDC=13DDL5621 SORTNAV=0562100 000 00000 ZZDDLC5621 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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