| (Cambiamento di destinazione d'uso).
1. Le regioni possono destinare ad usi diversi da quelli
previsti dall'articolo 4 i beni civici di categoria A:
a) che non siano più utilizzabili dalle comunità
locali per i fini di cui all'articolo 2;
b) che siano di limitate dimensioni o ricadano in
contesti urbani tali da non poter più avere la destinazione e
la funzione di cui alla presente legge e da non essere utili
per un recupero ambientale del comparto in cui sono
ubicati;
c) che siano necessari alla realizzazione di opere
pubbliche o di edilizia residenziale pubblica;
d) che siano già stati utilizzati per realizzare
fabbricati in assenza della prevista concessione edilizia e
che rientrino nelle previsioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47;
e) che siano indispensabili alla realizzazione di
opere edilizie necessarie per l'esercizio delle attività
consentite ai sensi del comma 5 dell'articolo 4.
Pag. 11
2. Le regioni possono autorizzare i cambiamenti di
destinazione di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:
a) che avvengano nell'interesse generale delle
comunità locali;
b) che non siano in contrasto con la tutela e la
valorizzazione dell'ambiente;
c) che vi sia il consenso, accertato nelle forme
stabilite con legge regionale del comune, della frazione o
dell'associazione agraria interessata.
3. Le regioni possono destinare ad usi diversi da quelli
previsti dall'articolo 2 i beni civici di categoria B, alle
medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Quando il mutamento di destinazione d'uso interessa
estensioni di territorio superiori ai dieci ettari, deve
essere promossa una consultazione tra tutti gli utenti nelle
forme stabilite con legge regionale.
5. Per le opere da realizzare sui terreni per i quali è
stata cambiata la destinazione sono necessari la valutazione
di impatto ambientale (VIA) ed il nulla osta, di cui al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alle
leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1^ giugno 1939, n. 1089, al
fine di garantire che esse non arrechino danni al demanio
residuo.
| |